Art. 2 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte  dei  magistrati
                       negli uffici giudiziari 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quinquies,  come  introdotto  dall'articolo  1,  e'   inserito   il
seguente: 
    «Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1.  Dal  15  ottobre
2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere
adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati    ordinari,
amministrativi, contabili e militari, i componenti delle  commissioni
tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari  ove  svolgono
la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su  richiesta,  non
esibiscono la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,
comma 2. 
    2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei  soggetti
di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata  con  diritto
alla conservazione del rapporto  di  lavoro  e  non  sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
    3.  L'accesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  agli  uffici
giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo  comma
1 integra illecito disciplinare ed e'  sanzionato  per  i  magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo
23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo
comma 1 del presente articolo secondo  i  rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza.  Il  verbale  di  accertamento  della   violazione   e'
trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 
    4. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  6,  e,  in  quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e  3,  si  applicano  anche  al
magistrato onorario. 
    5. I responsabili della  sicurezza  delle  strutture  in  cui  si
svolge  l'attivita'  giudiziaria,  individuato  per  la  magistratura
ordinaria nel procuratore generale presso la corte di  appello,  sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
anche avvalendosi di  delegati.  Le  verifiche  delle  certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui  al  comma  5,
dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della
giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite
ulteriori modalita' di verifica. 
    6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso  agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. 
    7. Si applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13
dell'articolo 9-quinquies. 
    8. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei
alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del
processo.».