Art. 3
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo privato
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel
settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque
svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e'
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al
comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare
il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i
lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15
ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle
verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati
al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per
una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o
di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.».