Art. 3 
 
Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
                      ambito lavorativo privato 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nel
settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
prevenire la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque
svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita'  e'
svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma  2.  Resta  fermo  quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a  tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi  di  cui  al
comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai
soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute. 
    4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a  verificare
il rispetto delle  prescrizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Per  i
lavoratori  di  cui  al  comma  2  la  verifica  sul  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
    5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15
ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per  l'organizzazione  delle
verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati
al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto
formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni
degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione
dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di
assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso o emolumento, comunque denominato. 
    7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al  comma  6,  il  datore  di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a
quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per
una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 
    8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma  1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con  la
sanzione  di  cui  al  comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
    9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4  o
di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  8,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita
in euro da 600 a 1.500. 
    10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione.».