Art. 4 
 
  Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «fino  al  30  novembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1,  commi  418  e  419,
della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  altresi'  tenute  ad
assicurare, sino al 31 dicembre 2021,  la  somministrazione  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel  protocollo
d'intesa  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di   inosservanza   della
disposizione di  cui  al  presente  comma,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000
e  il  Prefetto  territorialmente  competente,  tenendo  conto  delle
esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'
disporre la chiusura dell'attivita' per una durata  non  superiore  a
cinque giorni. 
      1-ter. L'applicazione  del  prezzo  calmierato,  e'  assicurata
anche da tutte le strutture sanitarie  convenzionate,  autorizzate  o
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e  autorizzate  dalle
regioni alla  somministrazione  di  test  antigenici  rapidi  per  la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9,  comma  1,
lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  aderenti  al
protocollo d'intesa di cui al comma 1.». 
  2. All'articolo 34,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  i
commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti: 
    «9-quater. Al fine di garantire fino al  31  dicembre  2021,  nel
limite  di  spesa  autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma   che
costituisce tetto massimo di spesa,  l'esecuzione  gratuita  di  test
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, somministrati nelle  farmacie  di  cui  all'articolo  1,
commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ovvero  nelle
strutture  sanitarie  aderenti  al   protocollo   d'intesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
per i soggetti che non possono ricevere o completare la  vaccinazione
anti  SARS-CoV-2,  sulla  base  di  idonea   certificazione   medica,
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   3,   del   predetto
decreto-legge n. 105 del 2021,  e  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministro della salute,  e'  autorizzata  a  favore  del
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno  2021,  a  valere
sulle risorse di cui al comma  1,  che  sono  per  il  medesimo  anno
corrispondentemente incrementate. 
    9-quinquies.   Il   Commissario   straordinario    provvede    al
trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle  regioni  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  base  dei  dati
disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine  del  ristoro  del
prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui  al
comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai  protocolli
d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126.». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a  115,85
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di  euro
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dalle
modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni
di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come
incrementato dall'articolo 40, comma 3, del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69.