Art. 5 
 
             Durata delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole  «da  SARS-CoV-2»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  le  vaccinazioni   somministrate   dalle
autorita'  sanitarie  nazionali  competenti   e   riconosciute   come
equivalenti con circolare del Ministero della salute,»; 
    b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis) avvenuta  guarigione  dopo  la  somministrazione  della
prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»; 
    c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo  giorno
successivo alla somministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla medesima somministrazione»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi
accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno
dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito
del prescritto ciclo,  e'  rilasciata,  altresi',  la  certificazione
verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici
mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».