Art. 5 Durata delle certificazioni verdi COVID-19 1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle autorita' sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute,»; b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»; c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima somministrazione»; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».