Art. 6 
 
                     Misure urgenti per lo sport 
 
  1. Le somme trasferite a Sport e  Salute  s.p.a  per  il  pagamento
delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse  all'emergenza
COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto  dal
comma 13  del  suddetto  articolo  44,  entro  il  15  ottobre  2021,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50
per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del  movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al  «Fondo  per
il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui  all'articolo  217
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.