Art. 9 Disposizioni di coordinamento 1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».