IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in
materia   di   sperimentazione   clinica   dei   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che  all'articolo  7
individua nell'ambito  delle  professioni  sanitarie  la  professione
dell'osteopata; 
  Visto in particolare il comma 2 del menzionato articolo 7, il quale
prevede che con accordo stipulato in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sono stabiliti l'ambito di attivita' e  le  funzioni
caratterizzanti  la  professione   dell'osteopata,   i   criteri   di
valutazione dell'esperienza professionale, nonche' i criteri  per  il
riconoscimento dei titoli equipollenti; 
  Visto il parere del Consiglio Superiore  di  Sanita',  sezione  II,
reso nella seduta dell'8 ottobre 2019; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano concernente  l'istituzione  della  professione
sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020  (Rep.  Atti  n.
185/CSR),  successivamente  rettificato,  relativamente  al  comma  1
dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR); 
  Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43  e
successive modificazioni, il quale prevede che gli accordi sanciti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di  istituzione  di
nuove professioni sanitarie sono recepiti con decreti del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'articolo 6 del citato Accordo tra il Governo, le Regioni  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2020 (Rep.
Atti n. 185/CSR) che, in aderenza a quanto  previsto  dal  richiamato
articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, demanda  ad
un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del
Consiglio dei Ministri, il relativo recepimento; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021; 
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto  recepisce  l'Accordo  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  concernente
l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito  il
5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente  rettificato,
relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep.  Atti  n.
190/CSR), di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante  del
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 luglio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Gelmini, Ministro per gli affari 
                                  regionali e le autonomie 
 
    Visto, il Guardasigilli: CARTABIA 
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
2426 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente decreto e' gia' integrato con  le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/10/2021,  n.  240
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
               Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  11
          febbraio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in  materia
          di   sperimentazione   clinica   dei   medicinali   nonche'
          disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie  e
          per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»: 
                «Art.   7   (Individuazione   e   istituzione   delle
          professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). -
          1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate
          le  professioni  dell'osteopata  e  del  chiropratico,  per
          l'istituzione delle quali si applica la  procedura  di  cui
          all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006,  n.  43,
          come sostituito dall'art. 6 della presente legge. 
              2.  Con  accordo  stipulato  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e  le  funzioni
          caratterizzanti  le  professioni   dell'osteopata   e   del
          chiropratico,  i  criteri  di  valutazione  dell'esperienza
          professionale nonche' i criteri per il  riconoscimento  dei
          titoli   equipollenti.    Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro della salute,  da  adottare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, acquisito  il  parere  del  Consiglio  universitario
          nazionale  e  del  Consiglio  superiore  di  sanita',  sono
          definiti   l'ordinamento   didattico    della    formazione
          universitaria in osteopatia e in chiropratica  nonche'  gli
          eventuali percorsi formativi integrativi.». 
              - L'Accordo tra il Governo, le Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano  concernente  l'istituzione
          della  professione  sanitaria  dell'Osteopata,   e'   stato
          sancito  il  5  novembre  2020  (Rep.  Atti  n.   185/CSR),
          successivamente  e'  stato  rettificato,  relativamente  al
          comma 1 dell'art. 2, con Atto della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep.
          Atti n. 190/CSR). 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
          1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, recante
          «Disposizioni   in   materia   di   professioni   sanitarie
          infermieristiche,         ostetrica,         riabilitative,
          tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega  al  Governo
          per l'istituzione dei relativi ordini professionali: 
              «Art.  5 (Individuazione   e   istituzione   di   nuove
          professioni sanitarie).  - Omissis. 
              2. L'istituzione  di  nuove  professioni  sanitarie  e'
          effettuata,  nel   rispetto   dei   principi   fondamentali
          stabiliti   dalla    presente    legge,    previo    parere
          tecnico-scientifico del  Consiglio  superiore  di  sanita',
          mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e recepiti con decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
              Omissis.».