Art. 2
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore gas naturale
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o
effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono
assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le
somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica
anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base
dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2021.
2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il
medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino
a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il
15 dicembre 2021.