Art. 2 
 
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
                        settore gas naturale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione  per  gli  usi  civili  e  industriali  di  cui
all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, contabilizzate nelle fatture emesse  per  i  consumi  stimati  o
effettivi dei  mesi  di  ottobre,  novembre  e  dicembre  2021,  sono
assoggettate  all'aliquota  IVA  del  5   per   cento.   Qualora   le
somministrazioni di cui al primo periodo siano  contabilizzate  sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per  cento  si  applica
anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla  base
dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai  mesi  di
ottobre, novembre e dicembre 2021. 
  2. Al fine di contenere per il quarto trimestre  2021  gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre,  per  il
medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino
a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro.  Tale  importo  e'
trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro  il
15 dicembre 2021.