Art. 3 
 
  Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti  dei  prezzi
nel settore elettrico e del gas naturale  con  il  rafforzamento  del
bonus sociale elettrico e gas 
 
  1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni  relative
alle   tariffe   elettriche   riconosciute   ai   clienti   domestici
economicamente  svantaggiati  ed  ai  clienti  domestici   in   gravi
condizioni di salute di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41
del 18 febbraio 2008, e la compensazione  per  la  fornitura  di  gas
naturale di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorita' di  regolazione
per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare  gli  incrementi
della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre  2021,
fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale  importo
e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  entro
il 15 dicembre 2021.