Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2  e  3,  determinati  in
2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede: 
    a)  quanto  a  700  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma
6,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto  a  1.709  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate; 
    c) quanto  a  129,4  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
    d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del  2021  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
    e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3  marzo
2011, n. 28, giacenti sul conto di  gestione  intestato  allo  stesso
Fondo, che sono versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  da
parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.