IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 133,
terzo periodo, secondo cui «Il Ministro della salute, con decreto di
natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle
persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'articolo
47-bis il quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di
salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e
della tutela alla dignita' della persona umana e alla salute, sono
attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l'articolo 1, comma 133, primo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, che prevede che «Nell'ambito delle risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi
del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50
milioni di euro e' annualmente destinata alla prevenzione, alla cura
e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da
gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della
sanita'»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 946, che
cosi' recita: «Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco
d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione
mondiale della sanita', presso il Ministero della salute e' istituito
il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e'
ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016»;
Considerato che il Gioco d'azzardo patologico (GAP) e' stato
definito dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV) come un «comportamento persistente, ricorrente e
maladattativo di gioco, che compromette le attivita' personali,
familiari o lavorative» e che nel 2013 l'American Psychological
Association (APA) ha elaborato per il GAP la nuova denominazione,
piu' aggiornata e scientificamente corretta, di «Disturbo da Gioco
d'Azzardo (DGA)», che e' stata recepita nel Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V 2013);
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della
citata legge n. 190 del 2014, che trasferisce presso il Ministero
della salute l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto 2019, con cui e'
stato ricostituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave (di seguito Osservatorio) ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale
della prevenzione sanitaria del 2 dicembre 2019 di nomina dei
componenti dell'Osservatorio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, tra Governo, Regioni ed Enti locali
concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco
pubblico", sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 7
settembre 2017 (Rep. atti n. 103/CU);
Viste le linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
disturbo da gioco d'azzardo (DGA), approvate dall'Osservatorio nella
seduta del 16 dicembre 2019;
Considerato che le anzidette linee di azione sono finalizzate a
migliorare gli interventi di prevenzione, la qualita' dell'assistenza
per le persone con problemi di Disturbo da Gioco d'Azzardo e a
rendere omogeneo, efficace e di qualita' il percorso diagnostico,
terapeutico ed assistenziale del paziente e dei suoi familiari, cosi'
come descritto nelle sue articolazioni;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all'adozione delle sopra
richiamate linee di azione;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7
giugno 2018;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20
ottobre 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 17 dicembre 2020;
Acquisito il parere definitivo del Consiglio di Stato espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12
gennaio 2021;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
in data 15 marzo 2021, e la nota del 22 giugno 2021 con la quale il
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha preso atto della comunicazione
effettuata;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco
d'azzardo patologico (GAP), definito anche Disturbo da gioco
d'azzardo (DGA) dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-V 2013), sono individuate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 133, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
«133. (Omissis).
Il Ministro della salute, con decreto di natura
regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di
azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco
d'azzardo patologico (GAP).».
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, reca «Istituzione del servizio sanitario
nazionale».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, reca «Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421».
- Si riporta il testo dell'art. 47-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della
tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria,
di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e
sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti
risorse, le funzioni del Ministero della sanita'. Il
Ministero, con modalita' definite d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari
regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115.».
- Il decreto-legge 13 dicembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, reca «Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela
della salute».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 133, primo
periodo della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«133. Nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50
milioni di euro e' annualmente destinata alla prevenzione,
alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse
alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita'.».
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208, reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 946, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«946. Al fine di garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone
affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito
dall'Organizzazione mondiale della sanita', presso il
Ministero della salute e' istituito il Fondo per il gioco
d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per
la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 133, quarto
periodo, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«133. (Omissis).
Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco
d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di
prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi
dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e'
trasferito al Ministero della salute.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 10, quarto
periodo, del citato decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge, 8 novembre
2012, n. 189:
«Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di
prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare
la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica. -
(Omissis).
10. (Omissis).
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un
osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti
individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle
associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani,
nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure
piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco
d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai
componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun
emolumento, compenso o rimborso di spese.».
- Il decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto 2019,
reca «Ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto
della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 gennaio 2017, reca «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 936, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei
punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonche' i
criteri per la loro distribuzione e concentrazione
territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di
sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il
rischio di accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte
in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti.».
- L'Intesa 7 settembre 2017, n. 103/CU tra Governo,
Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 936,
della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208, concerne le
caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».