Art. 2
Modalita' di attuazione
1. Le Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione di
cui all'articolo 1 attraverso l'adozione di misure che, nell'ambito
dell'autonomia ad esse riconosciuta, favoriscano l'integrazione tra i
servizi pubblici e le strutture private accreditate che erogano
prestazioni sociosanitarie, gli enti del Terzo settore e le
associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale, potendo
prevedere, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche
forme di maggiore tutela per la popolazione.