IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  la
possibilita' di acquisire dati  relativi  al  traffico  telefonico  e
telematico per fini di indagine  penale  nel  rispetto  dei  principi
enunciati dalla Grande sezione della Corte di  giustizia  dell'Unione
europea nella sentenza  del  2  marzo  2021,  causa  C-746/18,  e  in
particolare  di  circoscrivere  le  attivita'  di   acquisizione   ai
procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di  criminalita'  e
di garantire che dette  attivita'  siano  soggette  al  controllo  di
un'autorita' giurisdizionale; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4 e 57, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
integrare le disposizioni sul procedimento  di  nomina  del  Capo  di
stato maggiore della difesa, anche in  considerazione  dell'imminente
scadenza dell'attuale mandato, al fine di consentire una  piu'  ampia
possibilita' di scelta per il conferimento di tale carica di  vertice
delle Forze armate; 
  Ritenuta  parimenti  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prorogare i termini per il deposito  delle  richieste  di  referendum
annunciate dopo il  15  giugno  2021,  per  la  concomitanza  con  le
elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori  non
possano depositare le richieste di referendum entro la data  prevista
del  30  settembre  2021,  a  causa  del   ritardo   degli   apparati
amministrativi  di  numerosi  Comuni  nel  rilascio  dei   prescritti
certificati elettorali; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
prorogare i termini di cui all'articolo 3, comma  1,  terzo  periodo,
del  decreto-legge  8   giugno   2021,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021,  n.  112,  in  materia  di
assegno temporaneo per figli minori e  di  cui  all'articolo  42-bis,
comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  in  materia  di
versamenti IRAP; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze
e per le pari opportunita' e la famiglia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di  acquisizione  dei  dati  di   traffico
telefonico e telematico per fini di indagine penale 
 
  1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla  legge,  se
sussistono  sufficienti  indizi  di  reati  per  i  quali  la   legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della  reclusione  non  inferiore
nel massimo a tre anni,  determinata  a  norma  dell'articolo  4  del
codice di procedura penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o
disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia,  la
molestia e il disturbo  sono  gravi,  ove  rilevanti  ai  fini  della
prosecuzione  delle  indagini,  i  dati  sono  acquisiti  presso   il
fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del  pubblico
ministero o su istanza del  difensore  dell'imputato,  della  persona
sottoposta a indagini, della  persona  offesa  e  delle  altre  parti
private.»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza  e  vi  e'  fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non
oltre  quarantotto  ore,  al  giudice  competente  per  il   rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,  nelle  quarantotto
ore successive, decide sulla convalida con decreto  motivato.  Se  il
decreto  del  pubblico  ministero  non  e'  convalidato  nel  termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. 
      3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al
comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento
possono essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.».