IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la possibilita' di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attivita' di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalita' e di garantire che dette attivita' siano soggette al controllo di un'autorita' giurisdizionale; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4 e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le disposizioni sul procedimento di nomina del Capo di stato maggiore della difesa, anche in considerazione dell'imminente scadenza dell'attuale mandato, al fine di consentire una piu' ampia possibilita' di scelta per il conferimento di tale carica di vertice delle Forze armate; Ritenuta parimenti la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, in materia di assegno temporaneo per figli minori e di cui all'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di versamenti IRAP; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita' e la famiglia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale 1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati. 3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.».