Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di difesa 1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»; b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».