Art. 2 
 
              Disposizioni urgenti in materia di difesa 
 
  1. All'articolo 25, comma 1, del Codice  dell'ordinamento  militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti:
«in servizio permanente»; 
    b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono  inserite  le
seguenti:  «in  servizio  permanente  ovvero  richiamati   ai   sensi
dell'articolo 1094, comma 4,».