Art. 3 
 
             Proroga di termini in materia di referendum 
 
  1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo  75  della
Costituzione, annunciate nella  Gazzetta  Ufficiale  ai  sensi  degli
articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno
2021 ed entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto,  i
termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto,  della
citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.