Art. 2 
 
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme
  di attuazione del codice di  procedura  penale  e  disposizioni  di
  accompagnamento della riforma 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati; 
    b) all'articolo 160, primo comma, le parole:  «e  il  decreto  di
citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «,  il  decreto
di citazione a giudizio e il decreto di condanna»; 
    c) dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente: 
      «Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione).  -  Il
corso della prescrizione  del  reato  cessa  definitivamente  con  la
pronunzia della sentenza di  primo  grado.  Nondimeno,  nel  caso  di
annullamento che comporti la regressione del  procedimento  al  primo
grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il  suo  corso
dalla data della pronunzia definitiva di annullamento». 
  2. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 344 e' inserito il seguente: 
      «Art. 344-bis (Improcedibilita' per superamento dei termini  di
durata massima  del  giudizio  di  impugnazione).  -  1.  La  mancata
definizione del giudizio di appello entro  il  termine  di  due  anni
costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale. 
      2. La mancata definizione del giudizio di cassazione  entro  il
termine di un anno costituisce causa di improcedibilita'  dell'azione
penale. 
      3. I termini di cui ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo
decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine
previsto dall'articolo 544, come  eventualmente  prorogato  ai  sensi
dell'articolo 154 delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del presente codice, per il  deposito  della  motivazione
della sentenza. 
      4.  Quando  il  giudizio  di  impugnazione  e'  particolarmente
complesso, in ragione del numero delle parti o  delle  imputazioni  o
del numero o della complessita' delle questioni di fatto o di diritto
da trattare, i termini di cui ai commi 1  e  2  sono  prorogati,  con
ordinanza motivata del  giudice  che  procede,  per  un  periodo  non
superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio
di cassazione. Ulteriori proroghe possono  essere  disposte,  per  le
ragioni e per la durata indicate nel periodo  precedente,  quando  si
procede per i delitti commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di
eversione  dell'ordinamento  costituzionale  per  i  quali  la  legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui  agli  articoli
270, terzo comma, 306,  secondo  comma,  416-bis,  416-ter,  609-bis,
nelle ipotesi aggravate di cui  all'articolo  609-ter,  609-quater  e
609-octies del codice penale, nonche'  per  i  delitti  aggravati  ai
sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale  e  per
il delitto di cui all'articolo 74 del  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede  per  i  delitti
aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma,  del  codice
penale, i periodi di proroga non  possono  superare  complessivamente
tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di
cassazione. 
      5. Contro  l'ordinanza  che  dispone  la  proroga  del  termine
previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono  proporre
ricorso per cassazione, a  pena  di  inammissibilita',  entro  cinque
giorni  dalla  lettura  dell'ordinanza  o,  in  mancanza,  dalla  sua
notificazione. Il ricorso non ha  effetto  sospensivo.  La  Corte  di
cassazione decide entro trenta  giorni  dalla  ricezione  degli  atti
osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando  la  Corte  di
cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la  questione
non puo' essere riproposta con l'impugnazione della sentenza. 
      6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono  sospesi,  con  effetto
per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei  casi
previsti dall'articolo 159, primo comma, del  codice  penale  e,  nel
giudizio  di  appello,  anche  per  il  tempo   occorrente   per   la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso  di  sospensione
per la rinnovazione dell'istruzione  dibattimentale,  il  periodo  di
sospensione tra un'udienza e  quella  successiva  non  puo'  comunque
eccedere sessanta giorni. Quando  e'  necessario  procedere  a  nuove
ricerche dell'imputato,  ai  sensi  dell'articolo  159  del  presente
codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio
di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo  sono  altresi'  sospesi,
con  effetto  per  tutti  gli  imputati  nei  cui  confronti  si  sta
procedendo, tra la data in cui  l'autorita'  giudiziaria  dispone  le
nuove ricerche e la data in cui la notificazione e' effettuata. 
      7. La declaratoria di  improcedibilita'  non  ha  luogo  quando
l'imputato chiede la prosecuzione del processo. 
      8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  624,   le
disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo  si
applicano  anche  nel  giudizio  conseguente  all'annullamento  della
sentenza con rinvio al giudice competente per  l'appello.  In  questo
caso,  il  termine  di  durata  massima  del  processo  decorre   dal
novantesimo giorno successivo  alla  scadenza  del  termine  previsto
dall'articolo 617. 
      9. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  nei
procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti»; 
    b) all'articolo 578: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Decisione  sugli
effetti civili nel caso di estinzione del reato per  amnistia  o  per
prescrizione e nel  caso  di  improcedibilita'  per  superamento  dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Quando  nei   confronti   dell'imputato   e'   stata
pronunciata  condanna,  anche  generica,  alle  restituzioni   o   al
risarcimento dei danni cagionati dal  reato,  a  favore  della  parte
civile,  il  giudice  di  appello  e  la  Corte  di  cassazione,  nel
dichiarare improcedibile  l'azione  penale  per  il  superamento  dei
termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per  la
prosecuzione al giudice civile competente  per  valore  in  grado  di
appello,  che  decide  valutando  le  prove  acquisite  nel  processo
penale». 
  3. Le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo  si
applicano ai soli procedimenti di impugnazione che  hanno  a  oggetto
reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. 
  4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei  quali,  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  siano  gia'  pervenuti  al
giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai
sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini  di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  344-bis  del  codice  di  procedura
penale decorrono dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali  l'impugnazione  e'
proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini  previsti  dai
commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis  del  codice  di  procedura  penale
sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un
anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini  si
applicano  nei  giudizi  conseguenti  ad  annullamento   con   rinvio
pronunciato prima del 31 dicembre 2024.  In  caso  di  pluralita'  di
impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per
primo. 
  6.  Il  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  al  comma  16  e  i
competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono  al
Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, in  ordine  all'evoluzione
dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente  e  sui  tempi  di
definizione dei processi.  Il  Ministro  della  giustizia  assume  le
conseguenti   iniziative   riguardanti    l'organizzazione    e    il
funzionamento dei  servizi  relativi  alla  giustizia  necessarie  ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi  di  ragionevole  durata
del  processo.  I  risultati  del  monitoraggio  sono  trasmessi   al
Consiglio superiore della  magistratura,  per  le  determinazioni  di
competenza  in  materia  di  amministrazione  della  giustizia  e  di
organizzazione del lavoro giudiziario. 
  7. All'articolo 66, comma 2, del  codice  di  procedura  penale  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  ogni  caso,  quando  si
procede nei confronti di un apolide, di una persona  della  quale  e'
ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea  ovvero  di  un  cittadino  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente,  o
e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di  uno  Stato
non appartenente all'Unione europea, nei  provvedimenti  destinati  a
essere iscritti nel casellario  giudiziale  e'  riportato  il  codice
univoco  identificativo  della   persona   nei   cui   confronti   il
provvedimento e' emesso». 
  8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura  penale  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I rilievi di cui  al  periodo
precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un
apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di  un
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero  di
un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice
fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato,  titolare  anche
della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione  europea.
In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico  ministero
copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice  univoco
identificativo  della  persona  nei  cui  confronti  sono  svolte  le
indagini». 
  9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice  di  procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', quando
si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e'
ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea  ovvero  di  un  cittadino  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente,  o
e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di  uno  Stato
non  appartenente  all'Unione  europea,  una  copia  del   cartellino
fotodattiloscopico    con    indicazione    del    codice     univoco
identificativo». 
  10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Quando la persona alla quale il reato e' attribuito e' un
apolide, una persona  della  quale  e'  ignota  la  cittadinanza,  un
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero  un
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea  privo  del  codice
fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato,  titolare  anche
della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione  europea,
la segreteria acquisisce altresi',  ove  necessario,  una  copia  del
cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso,  ad  annotare
il codice univoco identificativo della persona nel  registro  di  cui
all'articolo 335 del codice». 
  11. Al codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per  i  delitti»
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per   il   delitto   previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma  tentata,  o  per  i
delitti, consumati o tentati,»; 
    b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono
sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575
del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati  o
tentati,»; 
    c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti»
sono sostituite dalle seguenti: «del delitto  previsto  dall'articolo
575 del codice penale, nella forma tentata, o  di  uno  dei  delitti,
consumati o tentati,»; 
    d) all'articolo  659,  comma  1-bis,  le  parole:  «per  uno  dei
delitti» sono sostituite dalle seguenti:  «per  il  delitto  previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o  per  uno
dei delitti, consumati o tentati,». 
  12. All'articolo 64-bis, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «in  relazione
ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in  relazione  al  delitto
previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,  o
a uno dei delitti, consumati o tentati,». 
  13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale,  le  parole:
«per i delitti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  delitto
previsto dall'articolo 575, nella forma tentata,  o  per  i  delitti,
consumati o tentati,». 
  14. Dopo il comma 2  dell'articolo  123  del  codice  di  procedura
penale e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Le  impugnazioni,  le  dichiarazioni,  compresa   quella
relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1
e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato». 
  15. La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente: 
    «l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento
dalla casa  familiare  e  del  divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi
frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro  familiari
e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli  387-bis,
572 e 612-bis del codice penale». 
  16. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituito,  presso
il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per  il
monitoraggio   sull'efficienza   della   giustizia   penale,    sulla
ragionevole durata del procedimento e sulla  statistica  giudiziaria,
quale  organismo  di  consulenza  e  di  supporto  nella  valutazione
periodica del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  accelerazione  e
semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni  del
giusto processo, nonche' di effettiva  funzionalita'  degli  istituti
finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel
perseguire tali obiettivi  il  Comitato  si  avvale  della  Direzione
generale di  statistica  e  analisi  organizzativa  del  Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi  del
Ministero  della  giustizia,  dell'Istituto  italiano  di  statistica
nonche' dei soggetti appartenenti al Sistema statistico  nazionale  e
delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato  promuove
la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione  dei
dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza  delle
statistiche attraverso pubblicazioni periodiche  e  i  siti  internet
istituzionali. 
  17. Il Comitato di cui al comma 16 e' presieduto dal Ministro della
giustizia o da un suo delegato e i suoi componenti durano  in  carica
tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano  compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. 
  18. Al fine di  garantire  il  completamento  della  riforma  della
digitalizzazione del processo civile e penale,  l'adeguata  dotazione
tecnologica dei servizi tecnici e  informatici  del  Ministero  della
giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici  giudiziari
nonche'  l'adeguata  formazione  e  l'aggiornamento   del   personale
dell'amministrazione  giudiziaria,  del  personale  di  magistratura,
degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti  che  esercitano  la
propria attivita' nel settore  della  giustizia,  il  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione  tecnologica
e  la  transizione  digitale  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,  approva  il  piano  per  la  transizione   digitale
dell'amministrazione della giustizia. 
  19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale,  coordina
e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano
delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e  delle
esigenze formative, al fine di realizzare gli  interventi  innovativi
di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo. 
  20. Con decreto del Ministro della giustizia puo' essere costituito
e   disciplinato   il    Comitato    tecnico-scientifico    per    la
digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e  supporto
per  le  decisioni  tecniche  connesse  alla   digitalizzazione   del
processo. 
  21. Il Comitato di cui al comma 20 e' presieduto dal Ministro della
giustizia o da un  suo  delegato.  Ai  componenti  del  Comitato  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti  legislativi
da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della  finanza  pubblica,  salvo  quanto  previsto   dal   comma   19
dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia
di giustizia riparativa e dai commi  27  e  28  dell'articolo  1  per
l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo
penale.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   ai   relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  23. I decreti legislativi di  attuazione  delle  deleghe  conferite
dalla presente legge sono corredati  di  relazione  tecnica  che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. 
  24. In  conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
loro interno,  i  medesimi  decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 settembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 159, 160 e 165 del
          codice penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione).
          - Il corso della prescrizione rimane sospeso in  ogni  caso
          in cui la  sospensione  del  procedimento  o  del  processo
          penale o dei termini di custodia cautelare  e'  imposta  da
          una particolare disposizione di legge, oltre che  nei  casi
          di: 
                  1)  autorizzazione  a  procedere,  dalla  data  del
          provvedimento con cui il  pubblico  ministero  presenta  la
          richiesta sino al giorno in cui l'autorita'  competente  la
          accoglie; 
                  2) deferimento della questione ad  altro  giudizio,
          sino al giorno in cui viene decisa la questione; 
                  3) sospensione  del  procedimento  o  del  processo
          penale  per  ragioni  di  impedimento  delle  parti  e  dei
          difensori ovvero  su  richiesta  dell'imputato  o  del  suo
          difensore.  In  caso  di  sospensione  del   processo   per
          impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo'
          essere differita oltre il  sessantesimo  giorno  successivo
          alla  prevedibile  cessazione  dell'impedimento,  dovendosi
          avere riguardo in caso contrario al tempo  dell'impedimento
          aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le  facolta'
          previste dall'articolo 71, commi  1  e  5,  del  codice  di
          procedura penale; 
                  3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale; 
                  3-ter)  rogatorie  all'estero,   dalla   data   del
          provvedimento che dispone una rogatoria sino al  giorno  in
          cui  l'autorita'  richiedente  riceve   la   documentazione
          richiesta, o comunque decorsi sei  mesi  dal  provvedimento
          che dispone la rogatoria. 
                La prescrizione riprende il suo corso dal  giorno  in
          cui e' cessata la causa della sospensione.». 
                «Art.   160    (Interruzione    del    corso    della
          prescrizione). - Interrompono la  prescrizione  l'ordinanza
          che applica le  misure  cautelari  personali  e  quella  di
          convalida del fermo o dell'arresto,  l'interrogatorio  reso
          davanti al pubblico ministero o alla  polizia  giudiziaria,
          su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito  a
          presentarsi   al    pubblico    ministero    per    rendere
          l'interrogatorio,   il   provvedimento   del   giudice   di
          fissazione dell'udienza  in  camera  di  consiglio  per  la
          decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di
          rinvio a giudizio, il decreto di fissazione  della  udienza
          preliminare,   l'ordinanza   che   dispone   il    giudizio
          abbreviato, il decreto di fissazione della udienza  per  la
          decisione sulla richiesta di applicazione  della  pena,  la
          presentazione o la citazione per il giudizio  direttissimo,
          il decreto che dispone il giudizio  immediato,  il  decreto
          che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio
          e il decreto di condanna. 
                La  prescrizione  interrotta  comincia  nuovamente  a
          decorrere dal giorno della interruzione. Se piu'  sono  gli
          atti interruttivi, la prescrizione decorre  dall'ultimo  di
          essi; ma in nessun caso i termini  stabiliti  nell'articolo
          157 possono  essere  prolungati  oltre  i  termini  di  cui
          all'articolo 161, secondo  comma,  fatta  eccezione  per  i
          reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,  del
          codice di procedura penale.». 
                «Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al
          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento
          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di
          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di
          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,
          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna. 
                La sospensione condizionale  della  pena,  quando  e'
          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere
          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti
          nel comma precedente. 
                La disposizione del  secondo  comma  non  si  applica
          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata
          concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. 
                Nei casi di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,  321
          e  322-bis,  la  sospensione  condizionale  della  pena  e'
          comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
          titolo di riparazione  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo
          322-quater,  fermo  restando   il   diritto   all'ulteriore
          eventuale risarcimento del danno. 
                Nei  casi  di  condanna  per  il   delitto   previsto
          dall'articolo 575, nella forma tentata, o  per  i  delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  572,  609-bis,
          609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies  e  612-bis,
          nonche' agli articoli 582  e  583-quinquies  nelle  ipotesi
          aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri
          2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,
          la  sospensione  condizionale  della   pena   e'   comunque
          subordinata alla partecipazione  a  specifici  percorsi  di
          recupero presso enti o  associazioni  che  si  occupano  di
          prevenzione, assistenza psicologica e recupero di  soggetti
          condannati per i medesimi reati. 
                Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
          il quale gli obblighi devono essere adempiuti. 
                Nel  caso  di  condanna   per   il   reato   previsto
          dall'articolo 624-bis, la  sospensione  condizionale  della
          pena  e'  comunque  subordinata  al   pagamento   integrale
          dell'importo dovuto per  il  risarcimento  del  danno  alla
          persona offesa.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 66,  90-ter,  123,
          349, 362, 370, 380, 431  e  578  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' come modificati dalla presente legge: 
                «Art.   66   (Verifica    dell'identita'    personale
          dell'imputato).  -  1.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente
          l'imputato, l'autorita' giudiziaria lo invita a  dichiarare
          le  proprie  generalita'  e  quant'altro  puo'   valere   a
          identificarlo, ammonendolo  circa  le  conseguenze  cui  si
          espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita'  o  le
          da' false. 
                2. L'impossibilita' di attribuire all'imputato le sue
          esatte generalita' non pregiudica il  compimento  di  alcun
          atto da parte dell'autorita' procedente, quando  sia  certa
          l'identita' fisica della persona. In ogni caso,  quando  si
          procede nei confronti di un apolide, di una  persona  della
          quale e' ignota la cittadinanza, di  un  cittadino  di  uno
          Stato non appartenente  all'Unione  europea  ovvero  di  un
          cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del
          codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato,
          titolare  anche  della  cittadinanza  di  uno   Stato   non
          appartenente   all'Unione   europea,   nei    provvedimenti
          destinati a essere iscritti nel  casellario  giudiziale  e'
          riportato il codice univoco  identificativo  della  persona
          nei cui confronti il provvedimento e' emesso. 
                3. Le  erronee  generalita'  attribuite  all'imputato
          sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.». 
                «Art. 90-ter  (Comunicazioni  dell'evasione  e  della
          scarcerazione). - 1. Fermo  quanto  previsto  dall'articolo
          299, nei procedimenti per  delitti  commessi  con  violenza
          alla persona sono immediatamente  comunicati  alla  persona
          offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia
          giudiziaria,  i  provvedimenti  di   scarcerazione   e   di
          cessazione della  misura  di  sicurezza  detentiva,  ed  e'
          altresi' data tempestiva notizia, con le stesse  modalita',
          dell'evasione dell'imputato in stato di custodia  cautelare
          o del  condannato,  nonche'  della  volontaria  sottrazione
          dell'internato all'esecuzione  della  misura  di  sicurezza
          detentiva, salvo che risulti, anche nella  ipotesi  di  cui
          all'articolo 299, il pericolo  concreto  di  un  danno  per
          l'autore del reato. 
                1-bis. Le comunicazioni  previste  al  comma  1  sono
          sempre effettuate alla persona offesa e al  suo  difensore,
          ove  nominato,  se  si  procede  per  il  delitto  previsto
          dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
          per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
          572,   609-bis,   609-ter,    609-quater,    609-quinquies,
          609-octies e  612-bis  del  codice  penale,  nonche'  dagli
          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del codice penale.». 
                «Art.  123  (Dichiarazioni  e  richieste  di  persone
          detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato
          in un istituto per l'esecuzione di misure di  sicurezza  ha
          facolta'  di  presentare  impugnazioni,   dichiarazioni   e
          richieste  con  atto  ricevuto  dal  direttore.  Esse  sono
          iscritte  in   apposito   registro,   sono   immediatamente
          comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia  come
          se    fossero    ricevute    direttamente    dall'autorita'
          giudiziaria. 
                2. Quando l'imputato e' in  stato  di  arresto  o  di
          detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un  luogo  di
          cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni
          e richieste con atto ricevuto da un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria, il  quale  ne  cura  l'immediata  trasmissione
          all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni
          e le richieste hanno efficacia  come  se  fossero  ricevute
          direttamente dall'autorita' giudiziaria. 
                2-bis. Le impugnazioni,  le  dichiarazioni,  compresa
          quella relativa alla nomina del difensore, e le  richieste,
          di cui ai commi 1  e  2,  sono  contestualmente  comunicate
          anche al difensore nominato. 
                3. Le disposizioni del  comma  1  si  applicano  alle
          denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate
          dalle altre parti private o dalla persona offesa.». 
                «Art. 349  (Identificazione  della  persona  nei  cui
          confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). -
          1. La  polizia  giudiziaria  procede  alla  identificazione
          della persona nei cui confronti vengono svolte le  indagini
          e  delle  persone  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
                2.  Alla  identificazione  della  persona   nei   cui
          confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi  anche
          eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici
          e antropometrici nonche' altri accertamenti. I  rilievi  di
          cui al periodo precedente sono sempre  eseguiti  quando  si
          procede nei confronti di un apolide, di una  persona  della
          quale e' ignota la cittadinanza, di  un  cittadino  di  uno
          Stato non appartenente  all'Unione  europea  ovvero  di  un
          cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del
          codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato,
          titolare  anche  della  cittadinanza  di  uno   Stato   non
          appartenente all'Unione europea. In tale caso,  la  polizia
          giudiziaria  trasmette  al  pubblico  ministero  copia  del
          cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice  univoco
          identificativo della persona nei cui confronti sono  svolte
          le indagini. 
                2-bis. Se  gli  accertamenti  indicati  dal  comma  2
          comportano il prelievo di  capelli  o  saliva  e  manca  il
          consenso dell'interessato, la polizia  giudiziaria  procede
          al prelievo coattivo nel rispetto della dignita'  personale
          del soggetto, previa autorizzazione  scritta,  oppure  resa
          oralmente  e  confermata   per   iscritto,   del   pubblico
          ministero. 
                3. Quando procede alla  identificazione,  la  polizia
          giudiziaria invita la persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte le indagini a dichiarare o a eleggere  il  domicilio
          per le notificazioni a  norma  dell'articolo  161.  Osserva
          inoltre le disposizioni dell'articolo 66. 
                4. Se taluna  delle  persone  indicate  nel  comma  1
          rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o
          documenti  di  identificazione  in   relazione   ai   quali
          sussistono sufficienti elementi per ritenerne la  falsita',
          la polizia giudiziaria la accompagna nei  propri  uffici  e
          ivi la trattiene per il tempo strettamente  necessario  per
          la identificazione e  comunque  non  oltre  le  dodici  ore
          ovvero, previo avviso anche orale  al  pubblico  ministero,
          non   oltre   le   ventiquattro   ore,   nel    caso    che
          l'identificazione risulti particolarmente complessa  oppure
          occorra  l'assistenza  dell'autorita'  consolare  o  di  un
          interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto  di
          chiedere di avvisare un familiare o un convivente. 
                5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui  questo  e'
          stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
          ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
          condizioni previste dal comma 4, ordina il  rilascio  della
          persona accompagnata. 
                6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del
          rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui  esso
          e' avvenuto.». 
                «Art. 362  (Assunzione  di  informazioni).  -  1.  Il
          pubblico ministero assume informazioni  dalle  persone  che
          possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.
          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande
          formulate  e  sulle  risposte   date.   Si   applicano   le
          disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,  199,  200,
          201, 202 e 203. 
                1-bis.  Nei  procedimenti  per  i  delitti   di   cui
          all'articolo  351,  comma  1-ter,  il  pubblico  ministero,
          quando deve assumere informazioni  da  persone  minori,  si
          avvale dell'ausilio  di  un  esperto  in  psicologia  o  in
          psichiatria infantile. Allo  stesso  modo  provvede  quando
          deve assumere sommarie informazioni da una persona  offesa,
          anche   maggiorenne,   in   condizione    di    particolare
          vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa
          particolarmente vulnerabile, in occasione  della  richiesta
          di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona
          sottoposta ad indagini e non  sia  chiamata  piu'  volte  a
          rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta  necessita'
          per le indagini. 
                1-ter. Quando si  procede  per  il  delitto  previsto
          dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
          per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
          572,   609-bis,   609-ter,    609-quater,    609-quinquies,
          609-octies  e  612-bis  del  codice  penale,  ovvero  dagli
          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice, il  pubblico  ministero  assume
          informazioni dalla persona offesa e da  chi  ha  presentato
          denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni
          dall'iscrizione  della  notizia   di   reato,   salvo   che
          sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori  di
          anni diciotto o della riservatezza  delle  indagini,  anche
          nell'interesse della persona offesa.». 
                «Art. 370 (Atti diretti e atti  delegati).  -  1.  Il
          pubblico ministero compie personalmente ogni  attivita'  di
          indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria  per  il
          compimento   di   attivita'   di   indagine   e   di   atti
          specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori  ed
          i  confronti  cui  partecipi  la  persona  sottoposta  alle
          indagini  che  si  trovi  in   stato   di   liberta',   con
          l'assistenza necessaria del difensore. 
                2. Quando procede a norma del  comma  1,  la  polizia
          giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365
          e 373. 
                2-bis.   Se   si   tratta   del   delitto    previsto
          dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
          di uno dei delitti, consumati  o  tentati,  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero
          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e  secondo
          comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria  procede
          senza  ritardo  al  compimento  degli  atti  delegati   dal
          pubblico ministero. 
                2-ter. Nei casi di cui al  comma  2-bis,  la  polizia
          giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del  pubblico
          ministero la documentazione dell'attivita'  nelle  forme  e
          con le modalita' previste dall'articolo 357. 
                3. Per singoli atti da assumere nella  circoscrizione
          di altro tribunale,  il  pubblico  ministero,  qualora  non
          ritenga di procedere personalmente, puo' delegare,  secondo
          la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero
          presso il tribunale del luogo. 
                4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri  gravi
          motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma  3
          ha facolta' di procedere di propria iniziativa  anche  agli
          atti  che   a   seguito   dello   svolgimento   di   quelli
          specificamente delegati appaiono necessari  ai  fini  delle
          indagini.». 
                «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).  -  1.
          Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
                2. Anche fuori dei casi previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                  a)  delitti  contro  la  personalita'  dello  Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                  a-bis) delitto di violenza o minaccia ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
                  b) delitto di devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
                  c) delitti contro l'incolumita'  pubblica  previsti
          nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                  d) delitto  di  riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
                  d.1)  delitti   di   intermediazione   illecita   e
          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,
          secondo comma, del codice penale; 
                  d-bis)  delitto  di  violenza   sessuale   previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                  d-ter) delitto di atti sessuali  con  minorenne  di
          cui all'articolo 609-quater, primo  e  secondo  comma,  del
          codice penale; 
                  e) delitto di furto quando ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                  e-bis)  delitti  di  furto  previsti  dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                  f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                  f-bis)  delitto   di   ricettazione,   nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo  648,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                  g) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                  h)  delitti  concernenti  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                  i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordine  costituzionale  per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                  l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; 
                  l-bis)  delitti  di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                  l-ter) delitti di violazione dei  provvedimenti  di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa,
          di maltrattamenti contro familiari e conviventi e  di  atti
          persecutori,  previsti  dagli  articoli  387-  bis,  572  e
          612-bis del codice penale; 
                  m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                  m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione  o  uso
          di   documento   di    identificazione    falso    previsti
          dall'articolo 497-bis del codice penale; 
                  m-ter)   delitti    di    promozione,    direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                  m-quater)  delitto  di  omicidio  colposo  stradale
          previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma,  del
          codice penale; 
                  m-quinquies) delitto di resistenza  o  di  violenza
          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del
          codice della navigazione. 
                3. Se si tratta di delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.». 
                «Art. 431  (Fascicolo  per  il  dibattimento).  -  1.
          Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone  il
          giudizio, il giudice  provvede  nel  contraddittorio  delle
          parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
          una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una  nuova
          udienza, non oltre il termine di quindici  giorni,  per  la
          formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento
          sono raccolti: 
                  a)   gli   atti   relativi   alla    procedibilita'
          dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; 
                  b) i verbali degli  atti  non  ripetibili  compiuti
          dalla polizia giudiziaria; 
                  c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal
          pubblico ministero e dal difensore; 
                  d)  i  documenti  acquisiti   all'estero   mediante
          rogatoria  internazionale  e  i  verbali  degli  atti   non
          ripetibili assunti con le stesse modalita'; 
                  e) i  verbali  degli  atti  assunti  nell'incidente
          probatorio; 
                  f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti
          dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria
          internazionale ai quali i difensori  sono  stati  posti  in
          grado  di  assistere  e  di  esercitare  le  facolta'  loro
          consentite dalla legge italiana; 
                  g)   il   certificato   generale   del   casellario
          giudiziario e gli altri  documenti  indicati  nell'articolo
          236 , nonche',  quando  si  procede  nei  confronti  di  un
          apolide,  di  una  persona  della  quale   e'   ignota   la
          cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente
          all'Unione europea ovvero di  un  cittadino  di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea privo del codice fiscale  o  che
          e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della
          cittadinanza  di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione
          europea, una copia del  cartellino  fotodattiloscopico  con
          indicazione del codice univoco identificativo; 
                  h) il corpo del  reato  e  le  cose  pertinenti  al
          reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 
                2. Le  parti  possono  concordare  l'acquisizione  al
          fascicolo  per  il  dibattimento  di  atti  contenuti   nel
          fascicolo   del   pubblico   ministero,    nonche'    della
          documentazione  relativa  all'attivita'  di  investigazione
          difensiva.». 
                «Art. 578 (Decisione sugli effetti civili nel caso di
          estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e  nel
          caso di improcedibilita' per  superamento  dei  termini  di
          durata massima del giudizio di impugnazione). -  1.  Quando
          nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata  condanna,
          anche generica, alle restituzioni  o  al  risarcimento  dei
          danni cagionati dal reato, a favore della parte civile,  il
          giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare
          il reato estinto per amnistia o per prescrizione,  decidono
          sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e  dei
          capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 
                1-bis. Quando nei confronti  dell'imputato  e'  stata
          pronunciata condanna, anche generica, alle  restituzioni  o
          al risarcimento dei danni cagionati  dal  reato,  a  favore
          della parte civile, il giudice di appello  e  la  Corte  di
          cassazione, nel dichiarare  improcedibile  l'azione  penale
          per il superamento dei termini  di  cui  ai  commi  1  e  2
          dell'articolo 344-bis,  rinviano  per  la  prosecuzione  al
          giudice civile competente per valore in grado  di  appello,
          che  decide  valutando  le  prove  acquisite  nel  processo
          penale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 590 del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art.  590   (Trasmissione   di   atti   in   seguito
          all'impugnazione). - 1. Al giudice della impugnazione  sono
          trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato,  l'atto
          di impugnazione e gli atti del procedimento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 659 del  codice  di
          procedura penale, cosi' come modificato dalla legge  delega
          qui pubblicata: 
                «Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del giudice di
          sorveglianza). - 1. Quando a seguito  di  un  provvedimento
          del  giudice  di  sorveglianza  deve  essere  disposta   la
          carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
          ministero che cura l'esecuzione della sentenza di  condanna
          emette ordine  di  esecuzione  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi  di  urgenza,
          il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che
          ha  adottato  il   provvedimento   puo'   emettere   ordine
          provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando  non
          provvede il pubblico ministero competente. 
                1-bis. Quando  a  seguito  di  un  provvedimento  del
          giudice   di   sorveglianza   deve   essere   disposta   la
          scarcerazione  del  condannato  per  il  delitto   previsto
          dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
          per uno dei delitti, consumati o  tentati,  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies e  612-bis  del  codice  penale,  nonche'  dagli
          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del codice penale, il pubblico  ministero  che  cura
          l'esecuzione ne da' immediata comunicazione, a mezzo  della
          polizia giudiziaria, alla persona offesa e,  ove  nominato,
          al suo difensore. 
                2. I provvedimenti relativi alle misure di  sicurezza
          diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero
          presso il giudice di sorveglianza che li  ha  adottati.  Il
          pubblico  ministero  comunica  in  copia  il  provvedimento
          all'autorita' di pubblica sicurezza  e,  quando  ne  e'  il
          caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone  la
          consegna o la liberazione dell'interessato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 64-bis e  110  del
          citato decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271,  cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   64-bis    (Trasmissione    obbligatoria    di
          provvedimenti al  giudice  civile).  -  1.  Ai  fini  della
          decisione dei procedimenti  di  separazione  personale  dei
          coniugi o delle cause relative ai figli minori  di  eta'  o
          all'esercizio  della  potesta'  genitoriale,  copia   delle
          ordinanze che applicano misure  cautelari  personali  o  ne
          dispongono la sostituzione  o  la  revoca,  dell'avviso  di
          conclusione delle indagini preliminari,  del  provvedimento
          con il quale e' disposta l'archiviazione e  della  sentenza
          emessi nei confronti di una delle  parti  in  relazione  al
          delitto previsto dall'articolo  575  del  co  dice  penale,
          nella forma tentata, o  a  uno  dei  delitti,  consumati  o
          tentati, previsti dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,
          609-quater, 609-quinquies 609-octies, 612-bis e 612-ter del
          codice penale, nonche' dagli articoli 582  e  583-quinquies
          del codice penale nelle ipotesi aggravate  ai  sensi  degli
          articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,  primo
          comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice  penale  e'
          trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.». 
                «Art. 110  (Richiesta  dei  certificati).  -  1.  Non
          appena il  nome  della  persona  alla  quale  il  reato  e'
          attribuito  e'  stato  iscritto   nel   registro   indicato
          nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede: 
                  a) i certificati anagrafici; 
                  b) il certificato previsto  dall'articolo  688  del
          codice; 
                  c)  il  certificato  del  casellario  dei   carichi
          pendenti; 
                  c-bis) il  certificato  del  casellario  giudiziale
          europeo. 
                1-bis. Quando la  persona  alla  quale  il  reato  e'
          attribuito e' un apolide, una persona della quale e' ignota
          la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente
          all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato  membro
          dell'Unione europea privo  del  codice  fiscale  o  che  e'
          attualmente, o e' stato in passato,  titolare  anche  della
          cittadinanza  di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione
          europea, la segreteria acquisisce altresi', ove necessario,
          una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede,  in
          ogni caso, ad annotare  il  codice  univoco  identificativo
          della persona nel registro  di  cui  all'articolo  335  del
          codice. 
                2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.  -
          1-bis. (omissis) 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                3. - 14. (omissis)».