Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non e' ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Le selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 2, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non e' ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.