Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
  1. Le selezioni interne  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  sono
riservate al personale del Corpo nazionale che riveste  la  qualifica
di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista
di aeromobile vigile del  fuoco  coordinatore  e  di  elisoccorritore
vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno  in
cui  si  e'  verificata  l'ultima  delle  carenze  di  organico   nei
rispettivi ruoli. Non e' ammesso alle selezioni il personale  che  si
trovi nelle  condizioni  previste  dall'articolo  38,  comma  2,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  2. Le selezioni interne  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  sono
riservate al personale del Corpo nazionale che riveste  la  qualifica
di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore,  di  nautico  di
macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore  vigile  del
fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui  si  e'
verificata l'ultima delle carenze di organico nei  rispettivi  ruoli.
Non e' ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  si  trovi  nelle
condizioni  previste  dall'articolo  55,   comma   2,   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.