Art. 3 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento. E' composta da almeno due dirigenti,  di  cui  uno  con
funzioni di  presidente  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente
superiore del Corpo nazionale  e  da  tre  componenti  esperti  nelle
materie oggetto delle  specialita'  con  qualifica  non  inferiore  a
ispettore. La medesima commissione puo' attendere ad una o piu' delle
procedure di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi  di  assenza  o
impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario
della commissione, sono nominati i relativi supplenti. 
  4. La  commissione,  unico  restando  il  presidente,  puo'  essere
suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari a quello  della  commissione.  Il  presidente  ha  il
compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non e' tenuto
a partecipare agli stessi.