Art. 4 
 
             Anzianita' di servizio e titoli valutabili 
 
  1. La commissione esaminatrice  valuta  l'anzianita'  di  effettivo
servizio, nonche' i seguenti titoli: titoli  di  servizio,  corsi  di
formazione   e   aggiornamento   professionale,   certificazioni   ed
abilitazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai  punteggi
indicati ai commi da 2 a 11. I titoli devono  essere  posseduti  alla
data del 31 dicembre dell'anno in cui si e' verificata l'ultima delle
carenze di organico  relative  ai  posti  messi  a  concorso,  devono
risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al  comma  9,  da
atti formali dell'amministrazione  e  devono  essere  dichiarati  dal
candidato, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione alle selezioni
interne. 
  2. Ad ogni anno di effettivo servizio  nel  ruolo  dei  vigili  del
fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad  ogni  anno  di  effettivo
servizio nel ruolo della specialita' di appartenenza sono  attribuiti
1,50 punti. Per il personale appartenente  al  ruolo  dei  piloti  di
aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal
ruolo dei vigili del fuoco AIB  e'  valutata  anche  l'anzianita'  di
servizio maturata nell'amministrazione di provenienza, applicando  il
criterio indicato al precedente periodo del presente comma. 
  3. I titoli di servizio ammessi a valutazione e i relativi punteggi
sono calcolati in  base  all'effettivo  svolgimento  della  funzione,
cosi' come riportato nei fogli di servizio o in altri atti  ufficiali
dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna
specialita': 
    a) per le specialita'  aeronaviganti  sono  valutati  i  seguenti
titoli: 
      1) funzioni operative e tecnico-logistiche  svolte  nell'ambito
dei reparti volo, per ciascun anno: 
    

          +-----------------------------------------------+
          |1.1) ruolo dei piloti di aeromobile:           |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.1.1 responsabile operativo     | 0,24 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.1.2 addetto sicurezza volo     | 0,18 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.1.3 addetto al magazzino       |             |
          |operativo                        | 0,12 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.2) ruolo degli specialisti di aeromobile:    |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.2.1 responsabile della         |             |
          |manutenzione                     | 0,24 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.2.2 responsabile dell'ufficio  |             |
          |controllo aeronavigabilita'      | 0,24 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.2.3 addetto alla qualita'      | 0,18 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.2.4 addetto al magazzino       |             |
          |aeronautico                      | 0,12 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.3) ruolo degli elisoccorritori:              |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.3.1 responsabile operativo     |             |
          |dell'elisoccorso (ROE)           | 0,24 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.3.2 responsabile attrezzature  |             |
          |di soccorso (RAS)                | 0,12 punti; |
          +---------------------------------+-------------+

    
        
      2) istruttore o  formatore  nell'ambito  della  specialita'  di
appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la  formazione
del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa
svolta   nell'ambito   di   corsi    organizzati    ed    autorizzati
dall'amministrazione; 
    b) per la specialita' nautiche sono valutati i seguenti titoli: 
      1)  responsabile  dell'organizzazione   tecnico-logistica   del
nucleo nautico: 0,84 punti per ogni anno di incarico,  conferito  con
atto formale; 
      2) istruttore o  formatore  nell'ambito  della  specialita'  di
appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la  formazione
del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa
svolta   nell'ambito   di   corsi    organizzati    ed    autorizzati
dall'amministrazione; 
    c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutati  i  seguenti
titoli: 
      1) direttore d'immersione di una  squadra  di  intervento:  0,1
punti per ciascun intervento di soccorso risultante  da  rapporto  di
intervento; 
      2) istruttore o  formatore  nell'ambito  della  specialita'  di
appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la  formazione
del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attivita' formativa
svolta   nell'ambito   di   corsi    organizzati    ed    autorizzati
dall'amministrazione. 
  4. I punteggi  dei  titoli  di  cui  al  comma  3  sono  cumulabili
nell'ambito di ciascuna specialita'  fino  al  raggiungimento  di  un
punteggio massimo pari a 4,00 punti. 
  5. I corsi di formazione e aggiornamento  professionale  ammessi  a
valutazione sono: 
    a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati
dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non  sono  ammessi  a
valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore; 
    b)  corsi  frequentati  con  profitto  per  il  conseguimento  di
certificazioni   o   brevetti    riconosciuti    dall'amministrazione
equipollenti  a  propri  corsi,  secondo  la   specifica   disciplina
stabilita  dalla   Direzione   centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento. Il punteggio e' attribuito  in  funzione  della  durata
stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno. 
  6. Il punteggio da attribuire ai titoli di  cui  al  comma  5,  per
corsi attinenti alla specialita', e' in  funzione  della  durata  del
corso ed e' pari a 0,25 punti per  ciascun  periodo  di  36  ore.  Il
punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5,  per  corsi  non
attinenti alla specialita', e' in funzione della durata del corso  ed
e' pari a  0,10  punti  per  ciascun  periodo  di  36  ore,  fino  al
raggiungimento di un punteggio massimo pari a 1,50 punti. I  punteggi
attribuiti ai titoli di cui ai precedenti periodi del presente  comma
sono cumulabili  fino  al  raggiungimento  di  un  punteggio  massimo
complessivo pari a 4,00 punti. Per il personale appartenente al ruolo
dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti  di  aeromobile
provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB sono valutabili, con i
criteri di cui ai precedenti periodi del  presente  comma,  oltre  ai
corsi  di  formazione  e  aggiornamento   professionale   autorizzati
dall'amministrazione  di  appartenenza,  anche   quelli   autorizzati
dall'amministrazione di provenienza,  purche'  in  materie  attinenti
all'attivita' istituzionale della  qualifica  a  concorso.  Non  sono
ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Nel  caso
in cui la durata dei corsi ammessi a  valutazione  non  sia  multiplo
esatto di 36 ore, si procede  ad  arrotondamento  per  difetto.  Sono
esclusi dalla valutazione il corso di formazione per  allievi  vigili
del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai
ruoli  delle  specialita'   e   delle   relative   certificazioni   e
abilitazioni di cui al comma 7. 
  7.     Le     certificazioni     e     abilitazioni,     rilasciate
dall'amministrazione ed in corso di validita', ammesse a  valutazione
sono quelle di  seguito  indicate  per  ciascuna  specialita'  con  i
relativi punteggi: 
    a) per le specialita' aeronaviganti  sono  valutate  le  seguenti
certificazioni e abilitazioni: 
    

          +-----------------------------------------------+
          |1) ruolo dei piloti diaeromobile:              |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.1 capo equipaggio (CE)         | 1,00 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.2 volo strumentale (IR)        | 0,50 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.3 istruttore di volo           |             |
          |professionale (TRI)              | 1,00 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.4 istruttore di volo           |             |
          |strumentale (IRI)                | 0,50 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.5 istruttore su simulatore di  |             |
          |volo (SFI)                       | 0,50 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |1.6 pilota collaudatore di       |             |
          |produzione (CPP)                 | 1,00 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |2) ruolo degli specialisti di aeromobile:      |
          +---------------------------------+-------------+
          |2.1 operatore controllore Cat.   |             |
          |B1/B2 (Certifying Staff Cat.     |             |
          |B1/B2)                           | 1,00 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |2.2 operatore controllore Cat. C |             |
          |(Certifying Staff Cat. C)        | 0,50 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |2.3 istruttore tecnici di bordo  |             |
          |(TBI)                            | 0,50 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |2.4 istruttore di manutenzione   |             |
          |professionale (TMI)              | 1,00 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |2.5 specialista collaudatore di  |             |
          |produzione (CPT)                 | 1,00 punti; |
          +---------------------------------+-------------+
          |3) ruolo degli elisoccorritori:                |
          +---------------------------------+-------------+
          |3.1 istruttore elisoccorritore   |             |
          |sul Tipo (ELI)                   | 2,00 punti; |
          +---------------------------------+-------------+


    
    b)  per  le  specialita'  nautiche  sono  valutate  le   seguenti
certificazioni e abilitazioni:  
    

                +---------------------+-------------+
                |1) ruolo dei nautici di coperta:   |
                +---------------------+-------------+
                |1.1 comandante       |             |
                |costiero per unita'  |             |
                |navali               | 1,50 punti; |
                +---------------------+-------------+
                |1.2 istruttore       |             |
                |nautico              | 1,50 punti; |
                +---------------------+-------------+
                |2) ruolo dei nautici di macchina   |
                +---------------------+-------------+
                |2.1 direttore di     |             |
                |macchina             | 1,50 punti; |
                +---------------------+-------------+
                |2.2 istruttore       |             |
                |nautico              | 1,50 punti; |
                +---------------------+-------------+

    
    c) per la specialita' dei sommozzatori sono valutate le  seguenti
certificazioni e abilitazioni: 
    

              +-------------------------+-------------+
              |1.1 istruttore           |             |
              |sommozzatore             |  1,50 punti.|
              +-------------------------+-------------+

    
  8. I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7
sono cumulabili, fino al raggiungimento di un punteggio massimo  pari
a 3,00 punti. 
  9. Sono ammessi  a  valutazione  i  titoli  di  studio  di  seguito
indicati: 
    a) diploma di qualifica professionale, conseguito al  termine  di
un percorso  di  istruzione  e  formazione  professionale  di  durata
triennale: 0,75 punti; 
    b) diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di
istruzione e formazione professionale di  durata  quadriennale:  1,00
punti; 
    c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti; 
    d) laurea universitaria: 1,75 punti; 
    e) laurea magistrale: 2,00 punti. 
  10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono
rilasciati da istituzioni scolastiche  o  universitarie  pubbliche  o
private paritarie, nonche' dalle Regioni per quanto riguarda i titoli
di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b).
Restano ferme le  equipollenze  stabilite  dalla  vigente  normativa,
comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero,
se  legalmente  riconosciuti.  Per  la  corrispondenza  dei   diplomi
liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella  relativa  ai
diplomi di istruzione professionale si applicano  rispettivamente  la
tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella  di  confluenza  di
cui all'allegato D al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui  all'allegato  D
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e di
cui all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.  Per
gli indirizzi dei diplomi  di  laurea  e  relative  equiparazioni  si
applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e relative tabelle.
I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili,  ma  si
considera esclusivamente il titolo che da' luogo  al  punteggio  piu'
elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione,  fino  a  un
massimo di 3,00 punti. 
  11. Per i punteggi dei titoli del presente articolo  attribuiti  su
base annuale, le frazioni di anno sono valutate  in  ragione  mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni
o frazioni superiori a quindici giorni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  13  aprile
          2017, n. 61, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento   ai   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  9
          luglio 2009, si vedano le note alle premesse.