Art. 5 Graduatorie di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede 1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli indicati all'articolo 4, le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale per ciascuno dei ruoli del personale specialista. A parita' di punteggio si applicano i criteri previsti, rispettivamente, all'articolo 38, comma 3, e all'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Le graduatorie per l'ammissione al corso di formazione professionale sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. Le predette graduatorie determinano l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra dei rispettivi ruoli specialistici. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, e dell'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i capi squadra possono scegliere esclusivamente le sedi relative alla propria specialita' tra quelle indicate dall'amministrazione nei bandi delle selezioni in proporzione alle carenze presenti negli organici. 3. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui il numero di posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso. 4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento delle graduatorie fino alla copertura dei posti disponibili. I posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure selettive.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 30, comma 5, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 30 (Articolazione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti). - (Omissis). 5. Il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.». - Il testo dell'art. 47, comma 5, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 47 (Articolazione dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori). - (Omissis). 5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.».