Art. 5 
 
                Graduatorie di ammissione al corso di 
            formazione professionale e scelta della sede 
 
  1. La commissione esaminatrice redige,  sulla  base  del  punteggio
riportato per i titoli indicati all'articolo 4,  le  graduatorie  per
l'ammissione al corso di formazione professionale  per  ciascuno  dei
ruoli del personale specialista. A parita' di punteggio si  applicano
i criteri previsti, rispettivamente,  all'articolo  38,  comma  3,  e
all'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.  Le  graduatorie  per  l'ammissione  al  corso   di   formazione
professionale sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento  e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 
  2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, accede al  corso
di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi  a
concorso. Le predette graduatorie determinano l'ordine  della  scelta
delle sedi di assegnazione da  parte  di  coloro  che  conseguono  la
nomina a capo squadra dei rispettivi ruoli  specialistici.  Ai  sensi
dell'articolo 30, comma 5, e dell'articolo 47, comma 5,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i capi squadra possono scegliere
esclusivamente le sedi relative alla propria specialita'  tra  quelle
indicate  dall'amministrazione   nei   bandi   delle   selezioni   in
proporzione alle carenze presenti negli organici. 
  3. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che  scelgono
la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel caso in cui il  numero
di posti resi disponibili  in  una  determinata  sede  sia  inferiore
rispetto al numero dei promossi capo squadra  provenienti  da  quella
medesima sede, tali posti sono  attribuiti  ai  riservatari  seguendo
l'ordine della graduatoria di accesso al corso. 
  4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo
scorrimento  delle  graduatorie  fino  alla   copertura   dei   posti
disponibili. I posti non coperti sono considerati disponibili e  sono
attribuiti con le successive procedure selettive. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 30, comma 5,  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art. 30 (Articolazione dei ruoli  delle  specialita'
          aeronaviganti). - (Omissis). 
                5.  Il  personale   dei   ruoli   delle   specialita'
          aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e  puo'
          essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della
          direzione centrale per l'emergenza, il soccorso  tecnico  e
          l'antincendio boschivo del Dipartimento.». 
              - Il testo dell'art. 47, comma 5,  del  citato  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art. 47 (Articolazione  dei  ruoli  delle  specialita'
          nautiche e dei sommozzatori). - (Omissis). 
              5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e  dei
          nautici di macchina  presta  servizio  nei  nuclei  nautici
          presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei
          sommozzatori presta servizio presso i nuclei  sommozzatori.
          Il personale dei ruoli delle  specialita'  nautiche  e  dei
          sommozzatori puo' essere impiegato presso  gli  uffici  del
          servizio  nautico  e  del   servizio   sommozzatori   della
          direzione centrale per l'emergenza, il soccorso  tecnico  e
          l'antincendio boschivo del Dipartimento.».