Art. 6 Corsi di formazione professionale 1. Il corso di formazione professionale, per ciascuna specialita', ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione. 2. Il programma didattico e le materie dei corsi sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio dei corsi stessi e puo' prevedere moduli comuni per le diverse specialita'. 3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dai corsi di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 13 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale). - 1. E' dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. Il personale che sia stato assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita' e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.».