Art. 6 
 
                  Corsi di formazione professionale 
 
  1. Il corso di formazione professionale, per ciascuna  specialita',
ha una durata non inferiore a tre mesi e si  svolge  presso  le  sedi
individuate dal Direttore centrale per la formazione. 
  2. Il programma didattico e le materie dei corsi sono  disciplinati
da apposito decreto del Direttore centrale per  la  formazione  prima
dell'inizio dei corsi stessi e puo' prevedere moduli  comuni  per  le
diverse specialita'. 
  3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dai corsi
di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art. 13  (Dimissioni  ed  espulsione  dal  corso  di
          formazione professionale). - 1. E'  dimesso  dal  corso  di
          formazione  professionale  di  cui  all'articolo   12,   il
          personale che: 
                  a) dichiara di rinunciare al corso; 
                  b) non supera gli esami di fine corso; 
                  c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal  corso
          per  piu'  di  quindici  giorni,  anche  non   consecutivi.
          Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta  a  infermita'  contratta
          durante il corso ovvero ad infermita' dipendente  da  causa
          di servizio, il  personale  e'  ammesso  a  partecipare  di
          diritto  al  corrispondente  primo  corso   successivo   al
          riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre
          che  nel  periodo  precedente  a  detto   corso   non   sia
          intervenuta una delle cause di esclusione previste  per  la
          partecipazione al concorso. 
                2. Il personale che sia stato assente dal  corso  per
          piu'  di  quindici  giorni,  anche  non   consecutivi,   se
          l'assenza e' stata determinata da maternita' e'  ammesso  a
          partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
          dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla  tutela  delle
          lavoratrici madri. 
                3. E' espulso dal corso il personale responsabile  di
          infrazioni punite con sanzioni  disciplinari  pari  o  piu'
          gravi della sanzione pecuniaria. 
                4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione  dal
          corso sono adottati con decreto del capo del  Dipartimento,
          su proposta del direttore centrale per la formazione. 
                5. Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  di
          formazione professionale per infermita' contratta  a  causa
          delle esercitazioni pratiche o per malattia  contratta  per
          motivi di servizio, ovvero per maternita',  viene  promosso
          con  la  stessa  decorrenza,  ai  soli  effetti  giuridici,
          attribuita  agli  idonei  del  corso  dal  quale  e'  stato
          dimesso, collocandosi nella stessa  graduatoria  nel  posto
          che  gli  sarebbe  spettato,  qualora  avesse   portato   a
          compimento il predetto corso. 
                6. Il personale che non supera il corso di formazione
          professionale permane nella qualifica di appartenenza senza
          detrazioni di anzianita' ed e' restituito  al  servizio  di
          istituto.».