Art. 7 
 
                            Esami finali 
 
  1. Le selezioni interne si concludono con l'esame finale del  corso
di formazione professionale,  consistente  nella  risoluzione  di  30
quesiti a risposta multipla, vertenti  sulle  materie  del  corso  di
formazione. 
  2. La prova, della durata di 40 minuti, e' valutata  in  centesimi.
La commissione esaminatrice attribuisce  ai  candidati  un  punteggio
massimo pari a  100/100  (cento/centesimi).  L'idoneita'  si  intende
conseguita   con   un    punteggio    non    inferiore    a    60/100
(sessanta/centesimi). 
  3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvo i casi
di assenza per malattia, oppure  per  maternita'  o  altro  legittimo
impedimento, sono considerati rinunciatari.