Art. 7 Esami finali 1. Le selezioni interne si concludono con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie del corso di formazione. 2. La prova, della durata di 40 minuti, e' valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100 (cento/centesimi). L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi). 3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvo i casi di assenza per malattia, oppure per maternita' o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.