Art. 3 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo  nazionale,  di
qualifica non inferiore a  dirigente  superiore,  e  composta  da  un
numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle  specialita'
non  inferiore  a  quattro,  di  cui  almeno  uno  non   appartenente
all'amministrazione. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun
componente,  un  membro  supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o
impedimento  del  componente  effettivo.  Per  le  prove  di   lingua
straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue  previste
nel bando di selezione e di un esperto di informatica.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  La  medesima
commissione esaminatrice puo' essere nominata per due  o  piu'  delle
selezioni interne di cui all'articolo 1, comma 1. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - (Omissis). 
                4.  Il  presidente  ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso.».