Art. 7 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. I vincitori della procedura selettiva per  ciascuna  specialita'
sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di  formazione  residenziale
preordinato    alla    formazione    tecnico-professionale    e    al
perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo  specialistico  di
appartenenza. Il corso ha una durata di sei mesi, e si svolge  presso
l'Istituto superiore antincendi  o  le  altre  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale. 
  2.  Il  corso  e'  articolato  in  moduli  didattici   settimanali,
finalizzati  alla  somministrazione  di  conoscenze  anche  di   tipo
pratico, mediante esercitazioni e attivita' di ricerca individuali  e
di gruppo. 
  3. Il programma didattico, che individua gli  obiettivi  formativi,
le materie di insegnamento, gli argomenti oggetto di verifica e  ogni
attivita' didattica da svolgere durante il corso, e' disciplinato con
decreto del direttore centrale per la formazione. 
  4. Durante lo svolgimento del corso di formazione,  la  commissione
di cui al comma 6 puo' effettuare verifiche periodiche, anche di tipo
attitudinale.  In  caso  di  mancato  superamento   delle   verifiche
periodiche i  corsisti  possono  ripeterle  soltanto  per  una  volta
attraverso sedute di recupero. 
  5. Al termine del corso di  formazione  i  corsisti  sostengono  un
esame finale, che consiste in  una  prova  scritta  articolata  nella
risposta sintetica a quesiti oppure nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato  se
il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a  21/30
(ventuno/trentesimi)   e   comunque    non    inferiore    a    18/30
(diciotto/trentesimi)  in  ciascuna  prova.  In   caso   di   mancato
superamento dell'esame oppure in caso di assenza per malattia o altro
legittimo impedimento, i corsisti possono ripetere  l'esame  soltanto
per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni  dalla  data
stabilita per l'esame. I corsisti che  non  si  presentano  all'esame
senza  giustificato  motivo  sono  considerati  rinunciatari  e  sono
dimessi  dal  corso.  Il  personale  che  non  supera  le   verifiche
periodiche o  l'esame  di  fine  corso  permane  nella  qualifica  di
appartenenza senza detrazioni  di  anzianita'  ed  e'  restituito  al
servizio di istituto. 
  6. La commissione per lo svolgimento delle verifiche  periodiche  e
dell'esame finale del corso e' nominata  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo  nazionale  che
espleta funzioni operative,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di
cui due  esperti  nelle  materie  oggetto  della  specialita'  e  due
appartenenti ai ruoli dei direttivi. Le funzioni di  segretario  sono
svolte  da  personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore
logistico-gestionale in  servizio  presso  il  Dipartimento.  Per  le
ipotesi di assenza o  impedimento  del  presidente,  di  uno  o  piu'
componenti e del segretario di commissione, e' prevista la nomina dei
supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della  commissione
medesima o con successivo provvedimento. 
  7. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della  graduatoria  di
fine corso per ciascun ruolo del personale specialista,  fatti  salvi
gli  ulteriori  criteri  previsti   dalla   normativa   vigente.   Le
graduatorie sono approvate con decreti del Capo  del  Dipartimento  e
sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 
  8. Il personale che, al termine  del  corso  di  formazione,  abbia
superato l'esame di fine corso viene confermato nei rispettivi  ruoli
ai sensi degli articoli 42, comma 5,  e  59,  comma  5,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  9. Per quanto non previsto dal presente  articolo  si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 24 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 24 del citato decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art. 24  (Dimissioni  ed  espulsione  dal  corso  di
          formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di  formazione  di
          cui all'art. 23 gli ispettori antincendi in prova che: 
                  a) non superino gli esami del corso; 
                  b)  non  ottengano  il  giudizio  di  idoneita'  al
          termine del corso di formazione; 
                  c) dichiarino di rinunciare al corso; 
                  d) siano stati per  qualsiasi  motivo  assenti  dal
          corso per piu' di trenta  giorni,  anche  non  consecutivi,
          salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); 
                  e) siano  stati  assenti  dal  corso  per  piu'  di
          cinquanta giorni, anche non consecutivi,  se  l'assenza  e'
          stata determinata da infermita' contratta durante il  corso
          ovvero  sia  stata  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
          servizio. In tale caso gli ispettori  antincendi  in  prova
          sono ammessi a partecipare al  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento della idoneita' psico-fisica; 
                  f) che siano stati assenti dal corso  per  piu'  di
          cinquanta giorni, anche non consecutivi,  se  l'assenza  e'
          stata determinata da maternita'. In tal caso gli  ispettori
          antincendi in prova sono ammessi  a  partecipare  al  primo
          corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro  previsti
          dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
                2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori
          antincendi in prova responsabili di infrazioni  punite  con
          sanzioni disciplinari pari  o  piu'  gravi  della  sanzione
          pecuniaria. 
                3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono
          adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta
          del direttore centrale per la formazione. 
                4. Il personale che non supera il corso di formazione
          permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di
          anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.».