Art. 7 Corsi di formazione 1. I vincitori della procedura selettiva per ciascuna specialita' sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale preordinato alla formazione tecnico-professionale e al perfezionamento delle conoscenze proprie del ruolo specialistico di appartenenza. Il corso ha una durata di sei mesi, e si svolge presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 2. Il corso e' articolato in moduli didattici settimanali, finalizzati alla somministrazione di conoscenze anche di tipo pratico, mediante esercitazioni e attivita' di ricerca individuali e di gruppo. 3. Il programma didattico, che individua gli obiettivi formativi, le materie di insegnamento, gli argomenti oggetto di verifica e ogni attivita' didattica da svolgere durante il corso, e' disciplinato con decreto del direttore centrale per la formazione. 4. Durante lo svolgimento del corso di formazione, la commissione di cui al comma 6 puo' effettuare verifiche periodiche, anche di tipo attitudinale. In caso di mancato superamento delle verifiche periodiche i corsisti possono ripeterle soltanto per una volta attraverso sedute di recupero. 5. Al termine del corso di formazione i corsisti sostengono un esame finale, che consiste in una prova scritta articolata nella risposta sintetica a quesiti oppure nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, e in un colloquio. L'esame si intende superato se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) e comunque non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna prova. In caso di mancato superamento dell'esame oppure in caso di assenza per malattia o altro legittimo impedimento, i corsisti possono ripetere l'esame soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'esame. I corsisti che non si presentano all'esame senza giustificato motivo sono considerati rinunciatari e sono dimessi dal corso. Il personale che non supera le verifiche periodiche o l'esame di fine corso permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto. 6. La commissione per lo svolgimento delle verifiche periodiche e dell'esame finale del corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a primo dirigente, e si compone di quattro componenti del Corpo nazionale, di cui due esperti nelle materie oggetto della specialita' e due appartenenti ai ruoli dei direttivi. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario di commissione, e' prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento. 7. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria di fine corso per ciascun ruolo del personale specialista, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Le graduatorie sono approvate con decreti del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 8. Il personale che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso viene confermato nei rispettivi ruoli ai sensi degli articoli 42, comma 5, e 59, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'art. 23 gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica; f) che siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.».