Art. 3 
 
                        Segretariato generale 
 
  1. Il Segretario  generale  del  Ministero  e'  nominato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 e in conformita' a quanto disposto dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del
Ministro. Egli assicura il coordinamento dell'azione  amministrativa,
provvede all'istruttoria per l'elaborazione  degli  indirizzi  e  dei
programmi di competenza  del  Ministro,  coordina  gli  uffici  e  le
attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento  e
ne riferisce periodicamente al Ministro. 
  2. Il Segretario generale puo'  avvalersi  di  un  vice  Segretario
generale, al quale e' attribuito, nei limiti della dotazione organica
di cui alla tabella A, un incarico dirigenziale di  livello  generale
ai sensi dell'articolo 19, commi  4,  5-bis,  6  e  10,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  ovvero,  senza  oneri  aggiuntivi,
anche ad un titolare di un incarico dirigenziale  generale.  Il  vice
Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento  del  Segretario  generale,  nonche'  le  altre  funzioni
eventualmente  stabilite  dal  provvedimento  di  nomina.   Il   vice
Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale
degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma  restando
l'esclusivita' dell'attivita' di coordinamento affidata al Segretario
generale per garantire l'unitarieta' dell'azione  amministrativa  del
Ministero. 
  3.  Il  Segretario  generale  si  articola  in  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)  coordinamento,  in  raccordo  con  le  competenti   direzioni
generali, delle attivita'  del  Ministero  in  tutte  le  materie  di
competenza,   con   particolare   riferimento   alla   programmazione
economico-finanziaria,  al  bilancio  e  al  controllo  di  gestione,
all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del
Ministero, nonche',  sulla  base  degli  indirizzi  degli  Uffici  di
diretta collaborazione, all'attivazione  di  sinergie  con  gli  enti
vigilati, anche in materia di promozione delle buone prassi  e  delle
pari opportunita' sia all'interno che nei confronti  delle  categorie
nei confronti dei quali ricadono le politiche del Ministero; 
    b) coordinamento delle  direzioni  generali  competenti  ai  fini
dell'assunzione delle determinazioni sugli  interventi  di  carattere
trasversale  anche  attraverso  la   convocazione   periodica   della
conferenza dei direttori generali; 
    c) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento
complessivo dell'Amministrazione; 
    d) coordinamento delle attivita'  di  programmazione  e  verifica
dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi  inclusi  il  piano
della performance di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  27
ottobre  2009,  n.  150  e  il  piano  integrato  di   attivita'   ed
organizzazione ex art. 6 del decreto-legge n.  80/2021,  in  raccordo
con  le  direzioni  generali  e  con  l'Organismo   indipendente   di
valutazione; 
    e)   coordinamento   delle   attivita'   istruttorie   funzionali
all'attuazione dell'atto di indirizzo del  Ministro  di  vigilanza  e
monitoraggio degli obiettivi di performance, anche avvalendosi  della
Direzione  generale  per  le  risorse,  l'organizzazione,  i  sistemi
informativi e il bilancio; 
    f) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei  processi,
dell'integrazione  funzionale  tra  le  direzioni   generali,   della
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori  oneri,  per
la gestione di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che
richiedono il contributo di piu' strutture operative; 
    g) comunicazioni al Ministro sugli interventi conseguenti a stati
di crisi, anche internazionali, affrontati dalle direzioni generali; 
    h) supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro  e
coordinamento delle direzioni generali  competenti  per  materia  nei
rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati stranieri, con
organizzazioni internazionali e sovranazionali diverse da  quelle  di
cui alla lettera t) e con gli organi dell'Unione europea; 
    i)  coordinamento,  in  raccordo  con  gli  uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro e le direzioni  generali  competenti  per
materia,  delle  attivita'  del   Ministero   che   abbiano   rilievo
internazionale ed europeo; 
    l)  coordinamento,  in  raccordo  con   le   direzioni   generali
competenti, delle azioni del Ministero in materia statistica; 
    m) attivita' volte ad assicurare il collegamento  funzionale  con
l'Organismo indipendente di valutazione di cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  con  il  Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza  di  cui  alla
legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    n)  coordinamento,  in  raccordo  con   le   direzioni   generali
competenti per la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del
Piano  di  rafforzamento  amministrativo  dei   programmi   operativi
nazionali cofinanziati dai  fondi  europei  di  cui  e'  titolare  il
Ministero; 
    o) coordinamento delle attivita'  delle  direzioni  generali  nei
rapporti con gli  enti  vigilati  anche  al  fine  di  assicurare  la
coerenza complessiva con i vincoli di bilancio e  con  gli  indirizzi
degli   Uffici   di   diretta   collaborazione   e   a   salvaguardia
dell'efficacia e  dell'efficienza  dell'azione  amministrativa  anche
nell'ambito della stipula delle convenzioni  per  lo  svolgimento  di
nuove attivita'; 
    p) attivita' volte ad assicurare il funzionamento della struttura
di supporto al Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012,  n.
190; 
    q) attivita' volte ad assicurare il funzionamento della struttura
di supporto al Responsabile della protezione dei dati  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
in  coordinamento  con  la  competente  Direzione  generale  di   cui
all'articolo 12; 
    r) attivita' volte ad  assicurare  la  risoluzione  di  conflitti
positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in  caso
di inerzia o ritardo da parte dei direttori generali, in  particolare
nell'avvio dei procedimenti d'ufficio, ne sollecita l'attivita' e, in
caso di perdurante inerzia, propone  al  Ministro,  tra  i  direttori
generali  del  Ministero,  la  nomina   del   titolare   del   potere
sostitutivo; 
    s)  coordinamento  delle  attivita'  delle   direzioni   generali
competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio  e  per
le comunicazioni ed informazioni concernenti le  operazioni  sospette
ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
    t) supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro  e
coordinamento delle Direzioni generali competenti, per  le  attivita'
di competenza del Ministero in ambito internazionale e  nei  rapporti
con gli organi  competenti  dell'Unione  europea,  con  il  Consiglio
d'Europa, con l'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); 
    u) supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro  e
coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, per le
attivita' del Ministero  negli  adempimenti  connessi  all'attuazione
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi  compreso  il  monitoraggio
dei fondi europei di cui e' titolare il Ministero; 
    v) coordinamento delle direzioni generali competenti per materia,
in  raccordo  con  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione,  per  la
partecipazione del Ministero al  Comitato  interministeriale  per  la
cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo  15  della  legge  11
agosto 2014, n. 125; 
    z)  svolgimento,  in  coordinamento  con  le  Direzioni  generali
competenti, di studi e ricerche nelle materie di interesse; 
    aa) nell'ambito del coordinamento  della  strategia  di  politica
industriale e supporto alla digital transformation, realizzazione  di
studi, ricerche e analisi di scenario per  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza dell'azione amministrativa; 
    bb) nell'ambito del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
(PNRR), ai sensi della normativa vigente,  assicura  il  monitoraggio
dei  cronoprogrammi  di  realizzazione  dei  progetti,  coordina   le
attivita' di programmazione economico-finanziaria  delle  risorse  di
competenza del Ministero, sulla base degli indirizzi degli uffici  di
diretta collaborazione; 
    cc) coordinamento e monitoraggio del piano  di  comunicazione  in
termini di  stato  d'avanzamento  e  rendicontazione  ai  fini  della
coerenza con i vincoli di bilancio; 
    dd) supporto su richiesta dell'Ufficio Stampa nella realizzazione
delle attivita' di promozione del Ministero. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).  -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui  all'art.  8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'art. 3, comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei  Ministeri
          in cui le strutture di primo  livello  sono  costituite  da
          direzioni generali  puo'  essere  istituito  l'ufficio  del
          segretario generale. Il segretario generale, ove  previsto,
          opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.  Assicura  il
          coordinamento    dell'azione    amministrativa,    provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
          le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza  e
          rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
                «Art. 10 (Piano della performance e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
          indirizzi e gli obiettivi strategici ed  operativi  di  cui
          all'art.  5,  comma  01,  lettera  b),  e  definisce,   con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai  sensi  dell'art.  14  e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
                1-bis.  Per  gli  enti  locali,  ferme  restando   le
          previsioni di cui all'art. 169, comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  Relazione  sulla
          performance di cui al comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
          unificata al rendiconto della gestione di cui all'art.  227
          del citato decreto legislativo. 
                1-ter. Il Piano della performance di cui al comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Piano
          delle performance e' adottato non oltre il termine  di  cui
          al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
          al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, o con il piano  degli  indicatori  e
          dei risultati attesi di bilancio, di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
                2. - 4. 
                5. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo  di  cui  all'art.  12,  comma  1,  lettera   c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,   del   citato
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia»: 
                «Art.   6   (Piano   integrato   di    attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il
          Piano integrato di attivita' e organizzazione,  di  seguito
          denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline  di
          settore e,  in  particolare,  del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
                2. Il Piano ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                  a) gli obiettivi programmatici e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'art. 10, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150; 
                  b) la strategia di gestione del capitale umano e di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati    al     raggiungimento     della     completa
          alfabetizzazione digitale, allo sviluppo  delle  conoscenze
          tecniche e delle competenze  trasversali  e  manageriali  e
          all'accrescimento culturale e  dei  titoli  di  studio  del
          personale   correlati   all'ambito   d'impiego    e    alla
          progressione di carriera del personale; 
                  c)  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
          riconducibili al  Piano  di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  gli  strumenti  e  gli
          obiettivi  del  reclutamento  di  nuove  risorse  e   della
          valorizzazione delle  risorse  interne,  prevedendo,  oltre
          alle forme di reclutamento  ordinario,  la  percentuale  di
          posizioni disponibili  nei  limiti  stabiliti  dalla  legge
          destinata alle  progressioni  di  carriera  del  personale,
          anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione  a
          tal   fine   dell'esperienza   professionale   maturata   e
          dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le
          attivita' poste in essere ai sensi della lettera b); 
                  d) gli strumenti e le fasi per giungere alla  piena
          trasparenza    dell'attivita'     e     dell'organizzazione
          amministrativa nonche' per  raggiungere  gli  obiettivi  in
          materia di anticorruzione; 
                  e)  l'elenco  delle  procedure  da  semplificare  e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                  f)  le  modalita'  e  le   azioni   finalizzate   a
          realizzare la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,
          fisica    e    digitale,    da    parte    dei    cittadini
          ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
                  g) le modalita' e le azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
                3. Il Piano definisce le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui  al
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  nonche'  del
          monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto
          legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
                4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio
          sito istituzionale  e  lo  inviano  al  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
                5. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  del
          presente decreto, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente
          della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede
          di Conferenza unificata di cui all'art.  9,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          individuati e abrogati gli adempimenti  relativi  ai  piani
          assorbiti da quello di cui al presente articolo. 
                6. Entro il medesimo termine di cui al  comma  4,  il
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  9,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un  Piano  tipo,
          quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui  al
          comma  1.  Nel   Piano   tipo   sono   definite   modalita'
          semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1  da
          parte  delle  amministrazioni   con   meno   di   cinquanta
          dipendenti. 
                7. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma  5,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando
          quelle previste dall'art. 19,  comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90  (3),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                8.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  recante  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.
          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di
          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                  e) propone, sulla base del sistema di cui  all'art.
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto-legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. In attuazione  dell'art.  6
          della Convenzione dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
          contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea  generale
          dell'ONU il 31 ottobre 2003 e  ratificata  ai  sensi  della
          legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
          Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo  il
          27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
          2012, n.  110,  la  presente  legge  individua,  in  ambito
          nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
          organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalita'  tali  da
          assicurare azione coordinata, attivita'  di  controllo,  di
          prevenzione   e   di   contrasto   della    corruzione    e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
                2. La Commissione per la valutazione, la  trasparenza
          e l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          "Commissione",    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
                  a) collabora con i paritetici organismi  stranieri,
          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali
          competenti; 
                  b) adotta  il  Piano  nazionale  anticorruzione  ai
          sensi del comma 2-bis; 
                  c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
                  d)  esprime  parere  obbligatorio  sugli  atti   di
          direttiva e  di  indirizzo,  nonche'  sulle  circolari  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  in  materia  di  conformita'  di  atti   e
          comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
          di comportamento e ai contratti, collettivi e  individuali,
          regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
                  e)  esprime  pareri  facoltativi  in   materia   di
          autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  allo
          svolgimento di incarichi esterni  da  parte  dei  dirigenti
          amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
          con  particolare  riferimento  all'applicazione  del  comma
          16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l),  del  presente
          articolo; 
                  f)   esercita   la   vigilanza   e   il   controllo
          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
                  f-bis); 
                  g)  riferisce  al   Parlamento,   presentando   una
          relazione  entro  il   31   dicembre   di   ciascun   anno,
          sull'attivita'   di   contrasto    della    corruzione    e
          dell'illegalita'   nella   pubblica    amministrazione    e
          sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
                2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e'  adottato
          sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma  4  e
          la Conferenza unificata di cui all'art.  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Il  Piano  ha
          durata  triennale  ed  e'  aggiornato   annualmente.   Esso
          costituisce   atto   di   indirizzo   per   le    pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  dell'adozione
          dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione,
          e per gli altri soggetti di cui all'art.  2-bis,  comma  2,
          del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
          dell'adozione di misure  di  prevenzione  della  corruzione
          integrative  di  quelle  adottate  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  anche  per  assicurare
          l'attuazione dei compiti di cui al  comma  4,  lettera  a).
          Esso, inoltre, anche in  relazione  alla  dimensione  e  ai
          diversi  settori  di  attivita'  degli  enti,  individua  i
          principali rischi di  corruzione  e  i  relativi  rimedi  e
          contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e  modalita'  di
          adozione  e  attuazione  delle  misure  di  contrasto  alla
          corruzione. 
                3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  2,
          lettera f), l'Autorita' nazionale  anticorruzione  esercita
          poteri   ispettivi   mediante   richiesta    di    notizie,
          informazioni,   atti    e    documenti    alle    pubbliche
          amministrazioni,   e   ordina   l'adozione   di   atti    o
          provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e  5  e
          dalle    regole    sulla     trasparenza     dell'attivita'
          amministrativa previste dalle disposizioni vigenti,  ovvero
          la rimozione di comportamenti o  atti  contrastanti  con  i
          piani e le regole sulla trasparenza citati. 
                4. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato
          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri: 
                  a)  coordina  l'attuazione   delle   strategie   di
          prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'
          nella  pubblica   amministrazione   elaborate   a   livello
          nazionale e internazionale; 
                  b) promuove e definisce norme e metodologie  comuni
          per la  prevenzione  della  corruzione,  coerenti  con  gli
          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
                  c); 
                  d) definisce modelli standard delle informazioni  e
          dei dati occorrenti per il  conseguimento  degli  obiettivi
          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che
          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
                  e) definisce criteri per  assicurare  la  rotazione
          dei dirigenti  nei  settori  particolarmente  esposti  alla
          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti
          pubblici, anche esterni. 
                5. Le pubbliche amministrazioni centrali  definiscono
          e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
                  a) un piano di  prevenzione  della  corruzione  che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
                  b) procedure appropriate per selezionare e formare,
          in collaborazione con la Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari. 
                6.  I  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
          abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite
          accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  il  piano  triennale   per   la   prevenzione   della
          corruzione, secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano
          nazionale anticorruzione di cui al  comma  2-bis.  Ai  fini
          della  predisposizione   del   piano   triennale   per   la
          prevenzione della corruzione, il  prefetto,  su  richiesta,
          fornisce il necessario supporto tecnico e informativo  agli
          enti locali, anche al fine di assicurare che i piani  siano
          formulati  e  adottati  nel  rispetto  delle  linee   guida
          contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 
                7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                8. L'organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi
          strategici in materia di  prevenzione  della  corruzione  e
          trasparenza, che  costituiscono  contenuto  necessario  dei
          documenti di  programmazione  strategico-gestionale  e  del
          Piano  triennale  per  la  prevenzione  della   corruzione.
          L'organo di indirizzo adotta  il  Piano  triennale  per  la
          prevenzione della corruzione su proposta  del  Responsabile
          della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
          entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la  trasmissione
          all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli  enti  locali
          il  piano  e'  approvato  dalla  giunta.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
          prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. 
                8-bis.  L'Organismo   indipendente   di   valutazione
          verifica, anche ai fini della validazione  della  Relazione
          sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione
          della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
          nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
          nella misurazione e valutazione delle performance si  tenga
          conto degli obiettivi connessi  all'anticorruzione  e  alla
          trasparenza. Esso verifica i contenuti della  Relazione  di
          cui al comma 14 in rapporto agli  obiettivi  inerenti  alla
          prevenzione della corruzione  e  alla  trasparenza.  A  tal
          fine, l'Organismo medesimo puo'  chiedere  al  Responsabile
          della prevenzione della corruzione e della  trasparenza  le
          informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del
          controllo  e  puo'  effettuare  audizioni  di   dipendenti.
          L'Organismo  medesimo  riferisce  all'Autorita'   nazionale
          anticorruzione sullo stato di attuazione  delle  misure  di
          prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
                9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle  seguenti
          esigenze: 
                  a) individuare le attivita', tra le quali quelle di
          cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate
          nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali
          e' piu' elevato il rischio di  corruzione,  e  le  relative
          misure di contrasto, anche  raccogliendo  le  proposte  dei
          dirigenti,  elaborate   nell'esercizio   delle   competenze
          previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi
          della lettera a), meccanismi di  formazione,  attuazione  e
          controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di
          corruzione; 
                  c)  prevedere,  con   particolare   riguardo   alle
          attivita' individuate ai sensi della lettera  a),  obblighi
          di informazione nei confronti del responsabile, individuato
          ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento
          e sull'osservanza del piano; 
                  d)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   del
          rispetto  dei  termini,  previsti   dalla   legge   o   dai
          regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
                  e)  definire  le  modalita'  di  monitoraggio   dei
          rapporti tra l'amministrazione e  i  soggetti  che  con  la
          stessa  stipulano  contratti  o  che  sono  interessati   a
          procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
          vantaggi economici di qualunque genere,  anche  verificando
          eventuali relazioni di parentela  o  affinita'  sussistenti
          tra i titolari, gli amministratori, i soci e  i  dipendenti
          degli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  e  i   dipendenti
          dell'amministrazione; 
                  f) individuare specifici  obblighi  di  trasparenza
          ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di
          legge. 
                10. Il responsabile individuato ai sensi del comma  7
          provvede anche: 
                  a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano
          e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello
          stesso quando sono accertate significative violazioni delle
          prescrizioni   ovvero   quando    intervengono    mutamenti
          nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; 
                  b)  alla  verifica,  d'intesa  con   il   dirigente
          competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi  negli
          uffici preposti allo svolgimento delle  attivita'  nel  cui
          ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi  reati
          di corruzione; 
                  c) ad individuare  il  personale  da  inserire  nei
          programmi di formazione di cui al comma 11. 
                11.    La    Scuola    superiore    della    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica   e   utilizzando   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali,
          di    formazione    dei    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  statali  sui  temi  dell'etica   e   della
          legalita'.  Con  cadenza  periodica  e  d'intesa   con   le
          amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti
          pubblici chiamati ad operare nei settori  in  cui  e'  piu'
          elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole
          amministrazioni, il rischio che  siano  commessi  reati  di
          corruzione. 
                12.   In    caso    di    commissione,    all'interno
          dell'amministrazione, di un reato di  corruzione  accertato
          con  sentenza  passata  in   giudicato,   il   responsabile
          individuato ai sensi del  comma  7  del  presente  articolo
          risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' sul
          piano disciplinare, oltre  che  per  il  danno  erariale  e
          all'immagine  della  pubblica  amministrazione,  salvo  che
          provi tutte le seguenti circostanze: 
                  a) di avere predisposto,  prima  della  commissione
          del fatto, il piano di cui al comma 5 e di  aver  osservato
          le prescrizioni di  cui  ai  commi  9  e  10  del  presente
          articolo; 
                  b)   di   aver   vigilato   sul   funzionamento   e
          sull'osservanza del piano. 
                13.   La   sanzione   disciplinare   a   carico   del
          responsabile individuato ai sensi  del  comma  7  non  puo'
          essere  inferiore  alla  sospensione   dal   servizio   con
          privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un
          massimo di sei mesi. 
                14. In caso di ripetute violazioni  delle  misure  di
          prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato
          ai sensi del comma 7  del  presente  articolo  risponde  ai
          sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165, e successive  modificazioni,  nonche',  per  omesso
          controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere
          comunicato agli uffici le misure da adottare e le  relative
          modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La
          violazione, da parte dei  dipendenti  dell'amministrazione,
          delle misure di prevenzione previste dal Piano  costituisce
          illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di  ogni  anno,
          il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del  presente
          articolo   trasmette    all'organismo    indipendente    di
          valutazione e all'organo di indirizzo  dell'amministrazione
          una relazione recante i risultati dell'attivita'  svolta  e
          la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi  in
          cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora   il
          dirigente responsabile lo ritenga  opportuno,  quest'ultimo
          riferisce sull'attivita'. 
                15. Ai fini  della  presente  legge,  la  trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa,  che  costituisce   livello
          essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  sociali
          e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e'  assicurata
          mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle
          pubbliche amministrazioni, delle informazioni  relative  ai
          procedimenti  amministrativi,  secondo  criteri  di  facile
          accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione,
          nel rispetto delle disposizioni in materia  di  segreto  di
          Stato, di  segreto  d'ufficio  e  di  protezione  dei  dati
          personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni
          pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e  conti
          consuntivi, nonche' i costi unitari di realizzazione  delle
          opere pubbliche e di  produzione  dei  servizi  erogati  ai
          cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate  sulla
          base di uno  schema  tipo  redatto  dall'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture,  che  ne  cura  altresi'  la   raccolta   e   la
          pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
          consentirne una agevole comparazione. 
                16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  da  ultimo
          modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, nell'art. 21 della legge 18 giugno 2009,  n.
          69, e successive modificazioni, e nell'art. 11 del  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   le   pubbliche
          amministrazioni assicurano i livelli essenziali di  cui  al
          comma 15 del presente articolo con particolare  riferimento
          ai procedimenti di: 
                  a) autorizzazione o concessione; 
                  b)  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di
          lavori, forniture e servizi,  anche  con  riferimento  alla
          modalita' di selezione prescelta ai sensi  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                  c)  concessione  ed  erogazione   di   sovvenzioni,
          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'
          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a
          persone ed enti pubblici e privati; 
                  d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del
          personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del
          citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
                17. Le stazioni appaltanti  possono  prevedere  negli
          avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato
          rispetto  delle  clausole  contenute  nei   protocolli   di
          legalita' o nei patti di integrita'  costituisce  causa  di
          esclusione dalla gara. 
                18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
          e militari, agli avvocati e procuratori dello  Stato  e  ai
          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti
          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o
          l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
                19. - 25. 
                26. Le disposizioni di  cui  ai  commi  15  e  16  si
          applicano anche ai procedimenti posti in essere  in  deroga
          alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in  deroga
          e che non  dispongono  di  propri  siti  web  istituzionali
          pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15  e  16
          nei siti  web  istituzionali  delle  amministrazioni  dalle
          quali sono nominati. 
                27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi  15
          e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione. 
                28.  Le  amministrazioni   provvedono   altresi'   al
          monitoraggio   periodico    del    rispetto    dei    tempi
          procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione  delle
          anomalie. I risultati del  monitoraggio  sono  consultabili
          nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 
                29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
          il proprio sito web istituzionale, almeno un  indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata  cui  il  cittadino   possa
          rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'art.  38
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,  e
          ricevere   informazioni   circa   i   provvedimenti   e   i
          procedimenti amministrativi che lo riguardano. 
                30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
          del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di  cui
          al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni, in materia di  procedimento  amministrativo,
          hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
          interessati,   tramite   strumenti    di    identificazione
          informatica di cui all'art. 65, comma 1, del codice di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
          modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti  e
          ai  procedimenti  amministrativi  che  li  riguardano,  ivi
          comprese quelle relative allo  stato  della  procedura,  ai
          relativi tempi e allo specifico ufficio competente in  ogni
          singola fase. 
                31. 
                32. Con riferimento ai procedimenti di cui  al  comma
          16,  lettera  b),  del  presente  articolo,   le   stazioni
          appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri
          siti web istituzionali: la struttura proponente;  l'oggetto
          del bando; l'elenco degli operatori invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme  liquidate.  Le  stazioni  appaltanti
          sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
          ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro  il
          31 gennaio di ogni anno, tali  informazioni,  relativamente
          all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
          rese  liberamente  scaricabili  in  un   formato   digitale
          standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,
          anche  a  fini   statistici,   i   dati   informatici.   Le
          amministrazioni  trasmettono  in  formato   digitale   tali
          informazioni all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  le  pubblica
          nel  proprio  sito   web   in   una   sezione   liberamente
          consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base  alla
          tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
          individua  con  propria   deliberazione   le   informazioni
          rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
          30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
          alla Corte dei conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che
          hanno omesso di trasmettere e pubblicare,  in  tutto  o  in
          parte, le informazioni di cui al presente comma in  formato
          digitale standard aperto. Si applica l'art.  6,  comma  11,
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
                32-bis. Nelle controversie concernenti le materie  di
          cui al comma 1, lettera e), dell'art. 133 del codice di cui
          all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.
          104, il giudice amministrativo trasmette  alla  commissione
          ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso  del
          giudizio che, anche in esito a  una  sommaria  valutazione,
          ponga in evidenza  condotte  o  atti  contrastanti  con  le
          regole della trasparenza. 
                33. La mancata o incompleta pubblicazione,  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di  cui
          al  comma  31   costituisce   violazione   degli   standard
          qualitativi ed economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
          decreto  legislativo  20  dicembre  2009,  n.  198,  ed  e'
          comunque  valutata  ai  sensi  dell'art.  21  del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Eventuali  ritardi  nell'aggiornamento  dei
          contenuti sugli strumenti  informatici  sono  sanzionati  a
          carico dei responsabili del servizio. 
                34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
          alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, agli enti pubblici nazionali,  nonche'  alle
          societa'  partecipate  dalle  amministrazioni  pubbliche  e
          dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del  codice
          civile,  limitatamente  alla  loro  attivita'  di  pubblico
          interesse disciplinata dal diritto nazionale o  dell'Unione
          europea. 
                35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  il  riordino  della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione
          delle disposizioni vigenti, ovvero mediante  la  previsione
          di nuove forme di pubblicita', nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) ricognizione e coordinamento delle  disposizioni
          che  prevedono  obblighi  di  pubblicita'  a  carico  delle
          amministrazioni pubbliche; 
                  b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
          all'uso  delle  risorse  pubbliche  sia  in   ordine   allo
          svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; 
                  c) precisazione degli obblighi  di  pubblicita'  di
          dati  relativi  ai  titolari  di  incarichi  politici,   di
          carattere elettivo o comunque di  esercizio  di  poteri  di
          indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.
          Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione  obbligatoria  di
          cui alla lettera a) devono concernere almeno la  situazione
          patrimoniale   complessiva   del   titolare   al    momento
          dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il  secondo  grado  di  parentela,  nonche'  tutti  i
          compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; 
                  d)  ampliamento  delle  ipotesi   di   pubblicita',
          mediante  pubblicazione  nei  siti  web  istituzionali,  di
          informazioni   relative   ai   titolari   degli   incarichi
          dirigenziali  nelle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, sia con  riferimento  a
          quelli  che  comportano  funzioni  di   amministrazione   e
          gestione,   sia   con   riferimento   agli   incarichi   di
          responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione; 
                  e) definizione di categorie di informazioni che  le
          amministrazioni devono  pubblicare  e  delle  modalita'  di
          elaborazione dei relativi formati; 
                  f)  obbligo  di  pubblicare  tutti  gli   atti,   i
          documenti e le informazioni di cui al presente comma  anche
          in formato elettronico elaborabile e  in  formati  di  dati
          aperti. Per formati di  dati  aperti  si  devono  intendere
          almeno i dati  resi  disponibili  e  fruibili  on  line  in
          formati non proprietari, a condizioni tali  da  permetterne
          il piu' ampio riutilizzo  anche  a  fini  statistici  e  la
          ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso
          o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la  fonte  e
          di rispettarne l'integrita'; 
                  g) individuazione, anche  mediante  integrazione  e
          coordinamento della disciplina vigente, della durata e  dei
          termini  di  aggiornamento   per   ciascuna   pubblicazione
          obbligatoria; 
                  h)  individuazione,  anche  mediante  revisione   e
          integrazione    della     disciplina     vigente,     delle
          responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,  ritardato
          o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
                36. Le disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo
          adottato ai sensi del comma 35  integrano  l'individuazione
          del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   a   fini   di    trasparenza,
          prevenzione, contrasto della  corruzione  e  della  cattiva
          amministrazione, a  norma  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'
          esercizio  della  funzione  di  coordinamento   informativo
          statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione
          statale, regionale e locale, di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera r), della Costituzione. 
                37. All'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  al
          comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",
          con un livello di garanzia non inferiore a quello cui  sono
          tenute  le  pubbliche  amministrazioni   in   forza   delle
          disposizioni di cui alla presente legge". 
                38. All'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  al
          comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo". 
                39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
          funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
          reciproca autonomia tra  organi  di  indirizzo  politico  e
          organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate  dallo
          Stato  e  dagli  altri  enti  pubblici,  in  occasione  del
          monitoraggio posto in essere ai fini dell'art. 36, comma 3,
          del  medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, comunicano al Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  per   il   tramite   degli   organismi
          indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a  rilevare
          le  posizioni  dirigenziali  attribuite  a  persone,  anche
          esterne   alle   pubbliche   amministrazioni,   individuate
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure  pubbliche   di   selezione.   I   dati   forniti
          confluiscono nella relazione annuale al Parlamento  di  cui
          al citato art. 36, comma 3, del decreto legislativo n.  165
          del 2001, e  vengono  trasmessi  alla  Commissione  per  le
          finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 
                40. I titoli e i curricula riferiti  ai  soggetti  di
          cui al comma 39 si  intendono  parte  integrante  dei  dati
          comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. 
                41. Nel capo II della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
          dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente: 
                  "Art. 6-bis  (Conflitto  di  interessi).  -  1.  Il
          responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
          competenti ad adottare i pareri, le  valutazioni  tecniche,
          gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale
          devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di   interessi,
          segnalando   ogni   situazione    di    conflitto,    anche
          potenziale.". 
                42. All'art. 53  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    "3-bis.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con
          appositi regolamenti emanati su proposta del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   di
          concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2."; 
                  b) al comma 5 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: "o situazioni di conflitto,  anche  potenziale,  di
          interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle
          funzioni attribuite al dipendente"; 
                  c) al comma 7 e al comma 9, dopo il  primo  periodo
          e' inserito il seguente: 
                    "i  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione
          verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,
          di conflitto di interessi"; 
                  d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
                    "7-bis. L'omissione del versamento  del  compenso
          da  parte  del  dipendente  pubblico  indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti."; 
                  e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
                    "11. Entro quindici  giorni  dall'erogazione  del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici."; 
                  f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito  dal
          seguente: "Le amministrazioni pubbliche che conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto"; al  medesimo  comma  12,  al  secondo
          periodo,  le  parole:  "L'elenco  e'   accompagnato"   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "La    comunicazione    e'
          accompagnata" e, al terzo periodo, le parole: "Nello stesso
          termine" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Entro  il  30
          giugno di ciascun anno"; 
                  g) al comma 13, le parole: "Entro lo stesso termine
          di cui al comma 12" sono sostituite dalle seguenti:  "Entro
          il 30 giugno di ciascun anno"; 
                  h) al comma 14, secondo periodo,  dopo  le  parole:
          "l'oggetto, la durata e  il  compenso  dell'incarico"  sono
          aggiunte le seguenti: "nonche' l'attestazione dell'avvenuta
          verifica   dell'insussistenza    di    situazioni,    anche
          potenziali, di conflitto di interessi"; 
                  i) al  comma  14,  dopo  il  secondo  periodo  sono
          inseriti i seguenti: "Le informazioni relative a consulenze
          e   incarichi   comunicate   dalle    amministrazioni    al
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,   nonche'    le
          informazioni pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche
          dati accessibili al pubblico per via  telematica  ai  sensi
          del presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in
          tabelle riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un
          formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
          e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
          Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento  della
          funzione pubblica trasmette alla Corte dei  conti  l'elenco
          delle amministrazioni che hanno  omesso  di  trasmettere  e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto"; 
                  l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: 
                    "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre  anni
          di  servizio,  hanno  esercitato  poteri   autoritativi   o
          negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, non possono  svolgere,  nei  tre  anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.". 
                43. Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter,
          secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si  applicano
          ai contratti gia' sottoscritti  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                44. L'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165, e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 54. - (Codice  di  comportamento).  -  1.  Il
          Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni al fine  di  assicurare  la
          qualita'  dei  servizi,  la  prevenzione  dei  fenomeni  di
          corruzione,  il  rispetto  dei  doveri  costituzionali   di
          diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla
          cura  dell'interesse  pubblico.  Il  codice  contiene   una
          specifica  sezione  dedicata  ai  doveri   dei   dirigenti,
          articolati  in  relazione  alle  funzioni   attribuite,   e
          comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto
          di chiedere o di accettare, a qualsiasi  titolo,  compensi,
          regali o altre utilita', in connessione con  l'espletamento
          delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti  salvi
          i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle
          normali relazioni di cortesia. 
                  2. Il codice, approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive
          all'atto dell'assunzione. 
                  3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del
          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di
          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'
          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,
          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse
          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,
          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui
          all'art. 55-quater, comma 1. 
                  4. Per ciascuna  magistratura  e  per  l'Avvocatura
          dello Stato, gli organi  delle  associazioni  di  categoria
          adottano  un  codice  etico  a  cui  devono   aderire   gli
          appartenenti alla  magistratura  interessata.  In  caso  di
          inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 
                  5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere
          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di
          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.
          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)
          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per
          singoli settori o tipologie di amministrazione. 
                  6. Sull'applicazione dei codici di cui al  presente
          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna
          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici
          di disciplina. 
                  7.   Le   pubbliche   amministrazioni    verificano
          annualmente  lo  stato  di  applicazione   dei   codici   e
          organizzano attivita' di formazione del  personale  per  la
          conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.". 
                45. I codici di cui all'art. 54, commi  1  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito
          dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                46. Dopo l'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
                  "Art.  35-bis  (Prevenzione  del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni  agli  uffici) -  1.  Coloro  che  sono  stati
          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,
          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro
          secondo del codice penale: 
                    a) non possono fare parte, anche con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                    b)  non  possono  essere  assegnati,  anche   con
          funzioni direttive,  agli  uffici  preposti  alla  gestione
          delle  risorse  finanziarie,  all'acquisizione   di   beni,
          servizi   e   forniture,   nonche'   alla   concessione   o
          all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,  ausili
          finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a  soggetti
          pubblici e privati; 
                    c) non possono fare parte delle  commissioni  per
          la scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di  lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
                  2. La disposizione prevista al comma 1  integra  le
          leggi e  regolamenti  che  disciplinano  la  formazione  di
          commissioni e la nomina dei relativi segretari.». 
                47. All'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
          comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Gli
          accordi di cui al presente articolo devono essere  motivati
          ai sensi dell'art. 3". 
                48. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per  la  disciplina  organica  degli
          illeciti, e relative sanzioni  disciplinari,  correlati  al
          superamento dei termini  di  definizione  dei  procedimenti
          amministrativi,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) omogeneita' degli illeciti connessi al  ritardo,
          superando le  logiche  specifiche  dei  differenti  settori
          delle pubbliche amministrazioni; 
                  b)  omogeneita'  dei   controlli   da   parte   dei
          dirigenti, volti a evitare ritardi; 
                  c) omogeneita',  certezza  e  cogenza  nel  sistema
          delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei
          termini. 
                49. Ai fini della prevenzione e del  contrasto  della
          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di
          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi
          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'
          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli
          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di
          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,
          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,
          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di
          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di
          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi
          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
          imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
                50. I decreti legislativi di cui  al  comma  49  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini  della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata
          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
          del libro secondo del codice penale; 
                  b) prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini  della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un
          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi
          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che
          conferisce l'incarico; 
                  c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai
          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo
          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al
          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo
          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I
          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e
          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di
          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al
          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta
          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,
          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che
          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,
          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
                  d) comprendere  tra  gli  incarichi  oggetto  della
          disciplina: 
                    1)  gli  incarichi  amministrativi   di   vertice
          nonche'  gli  incarichi  dirigenziali,  anche  conferiti  a
          soggetti  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,   che
          comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
          amministrazione e gestione; 
                    2) gli incarichi di direttore generale, sanitario
          e amministrativo delle aziende  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere; 
                    3)  gli  incarichi  di  amministratore  di   enti
          pubblici  e  di  enti  di  diritto  privato  sottoposti   a
          controllo pubblico; 
                  e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra  gli
          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo
          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di
          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o
          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito
          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'
          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono
          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte
          dell'amministrazione; 
                  f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra  gli
          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e
          l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. 
                51. Dopo l'art. 54 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 54-bis (Tutela del  dipendente  pubblico  che
          segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
          titolo di calunnia o diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso
          titolo ai  sensi  dell'art.  2043  del  codice  civile,  il
          pubblico dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria
          o  alla  Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio
          superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto  a
          conoscenza in ragione del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'
          essere sanzionato, licenziato o sottoposto  ad  una  misura
          discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti  sulle
          condizioni di lavoro per motivi  collegati  direttamente  o
          indirettamente alla denuncia. 
                  2.  Nell'ambito  del   procedimento   disciplinare,
          l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata,  senza
          il suo consenso, sempre che la contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori   rispetto   alla   segnalazione.   Qualora    la
          contestazione sia fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla
          segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove  la  sua
          conoscenza sia assolutamente indispensabile per  la  difesa
          dell'incolpato. 
                  3.  L'adozione   di   misure   discriminatorie   e'
          segnalata al Dipartimento della funzione  pubblica,  per  i
          provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato  o   dalle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
          in essere. 
                  4. La denuncia e'  sottratta  all'accesso  previsto
          dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e successive modificazioni.". 
                52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
                52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta. 
                53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
                  a) - b); 
                  c) estrazione, fornitura e  trasporto  di  terra  e
          materiali inerti; 
                  d)  confezionamento,  fornitura  e   trasporto   di
          calcestruzzo e di bitume; 
                  e) noli a freddo di macchinari; 
                  f) fornitura di ferro lavorato; 
                  g) noli a caldo; 
                  h) autotrasporti per conto di terzi; 
                  i) guardiania dei cantieri; 
                  i-bis) servizi funerari e cimiteriali; 
                  i-ter)  ristorazione,  gestione   delle   mense   e
          catering; 
                  i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita'
          di raccolta, di  trasporto  nazionale  e  transfrontaliero,
          anche per conto di terzi, di trattamento e  di  smaltimento
          dei rifiuti, nonche'  le  attivita'  di  risanamento  e  di
          bonifica e gli altri servizi  connessi  alla  gestione  dei
          rifiuti. 
                54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
                55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
                56. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
                57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  56
          continua ad applicarsi la normativa vigente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                58. 
                59. Le disposizioni di prevenzione  della  corruzione
          di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta
          attuazione del principio di imparzialita' di  cui  all'art.
          97  della  Costituzione,  sono  applicate   in   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. 
                60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, attraverso intese in  sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  definiscono
          gli adempimenti, con l'indicazione  dei  relativi  termini,
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici  e
          dei  soggetti  di  diritto  privato  sottoposti   al   loro
          controllo, volti alla piena e  sollecita  attuazione  delle
          disposizioni  della   presente   legge,   con   particolare
          riguardo: 
                  a)  alla  definizione,   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione, del piano triennale di  prevenzione  della
          corruzione,  a  partire  da  quello  relativo   agli   anni
          2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
          e al Dipartimento della funzione pubblica; 
                  b)   all'adozione,    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione,   di    norme    regolamentari    relative
          all'individuazione degli incarichi  vietati  ai  dipendenti
          pubblici di cui  all'art.  53,  comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42,
          lettera  a),  del  presente  articolo,  ferma  restando  la
          disposizione del comma 4 dello stesso art. 53; 
                  c)   all'adozione,    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione,  del  codice  di  comportamento   di   cui
          all'art. 54, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, come sostituito dal  comma  44  del  presente
          articolo. 
                61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
          sono altresi'  definiti  gli  adempimenti  attuativi  delle
          disposizioni  dei  decreti   legislativi   previsti   dalla
          presente legge da parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti  locali,
          nonche' degli enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto
          privato sottoposti al loro controllo. 
                62. All'art. 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,
          dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: 
                  "1-sexies.   Nel   giudizio   di   responsabilita',
          l'entita'   del   danno   all'immagine    della    pubblica
          amministrazione derivante dalla  commissione  di  un  reato
          contro la stessa  pubblica  amministrazione  accertato  con
          sentenza passata  in  giudicato  si  presume,  salva  prova
          contraria, pari al doppio  della  somma  di  denaro  o  del
          valore  patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente
          percepita dal dipendente. 
                  1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo di cui all'art. 5, comma 2, del  decreto-legge
          15 novembre 1993, n. 453,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti  i
          casi di fondato timore di attenuazione della  garanzia  del
          credito erariale.". 
                63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo recante  un  testo  unico  della  normativa  in
          materia di  incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore   della
          Repubblica, di incandidabilita'  alle  elezioni  regionali,
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire le cariche di  presidente  e  di  componente  del
          consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente  e
          di componente dei consigli e delle giunte delle  unioni  di
          comuni, di consigliere di amministrazione e  di  presidente
          delle aziende speciali e delle istituzioni di cui  all'art.
          114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267,  e  successive  modificazioni,  di  presidente  e   di
          componente degli organi esecutivi delle comunita' montane. 
                64.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  63
          provvede al riordino  e  all'armonizzazione  della  vigente
          normativa ed e' adottato  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) ferme restando le disposizioni del codice penale
          in materia di interdizione perpetua  dai  pubblici  uffici,
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater,  del
          codice di procedura penale; 
                  b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera  a),
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I,  del
          codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
          preveda una pena detentiva  superiore  nel  massimo  a  tre
          anni; 
                  c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui
          alle lettere a) e b); 
                  d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche  in
          caso di applicazione della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
          dell'art. 444 del codice di procedura penale; 
                  e)    coordinare    le    disposizioni     relative
          all'incandidabilita' con le vigenti  norme  in  materia  di
          interdizione  dai  pubblici  uffici  e  di  riabilitazione,
          nonche' con le restrizioni  all'esercizio  del  diritto  di
          elettorato attivo; 
                  f) prevedere che le condizioni di  incandidabilita'
          alla carica di  deputato  e  di  senatore  siano  applicate
          altresi' all'assunzione delle cariche di governo; 
                  g)  operare   una   completa   ricognizione   della
          normativa  vigente  in  materia  di  incandidabilita'  alle
          elezioni provinciali,  comunali  e  circoscrizionali  e  di
          divieto  di  ricoprire  le  cariche  di  presidente   della
          provincia, sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e
          comunale,   presidente   e   componente    del    consiglio
          circoscrizionale, presidente e componente del consiglio  di
          amministrazione dei consorzi, presidente e  componente  dei
          consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
          di amministrazione e presidente delle  aziende  speciali  e
          delle istituzioni di cui all'art. 114 del  testo  unico  di
          cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,
          presidente  e  componente  degli  organi  delle   comunita'
          montane, determinata da sentenze definitive di condanna; 
                  h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),
          in coerenza con  le  scelte  operate  in  attuazione  delle
          lettere a) e i), l'introduzione  di  ulteriori  ipotesi  di
          incandidabilita'  determinate  da  sentenze  definitive  di
          condanna per delitti di grave allarme sociale; 
                  i)   individuare,   fatta   salva   la   competenza
          legislativa regionale sul sistema di elezione e i  casi  di
          ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  del  presidente  e
          degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei
          consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita'  alle
          elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche  negli
          organi politici di vertice  delle  regioni,  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna; 
                  l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 63; 
                  m)  disciplinare  le  ipotesi  di   sospensione   e
          decadenza di diritto dalle cariche di cui al  comma  63  in
          caso di sentenza definitiva di  condanna  per  delitti  non
          colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della
          carica. 
                65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
          63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
                66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed
          enti pubblici, nazionali ed  internazionali  attribuiti  in
          posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli,  comunque
          denominati, negli uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
          inclusi quelli di consulente giuridico, nonche'  quelli  di
          componente degli organismi indipendenti di  valutazione,  a
          magistrati ordinari, amministrativi, contabili e  militari,
          avvocati e procuratori dello Stato,  devono  essere  svolti
          con contestuale collocamento in posizione di  fuori  ruolo,
          che deve permanere per tutta la  durata  dell'incarico.  E'
          escluso  il  ricorso  all'istituto  dell'aspettativa.   Gli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
          successivi  non  viene   adottato   il   provvedimento   di
          collocamento in posizione di fuori ruolo. 
                67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per  l'individuazione  di  ulteriori
          incarichi, anche negli uffici  di  diretta  collaborazione,
          che, in aggiunta a quelli di cui al  comma  66,  comportano
          l'obbligatorio collocamento in posizione  di  fuori  ruolo,
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) tener conto delle differenze e specificita'  dei
          regimi  e  delle  funzioni  connessi   alla   giurisdizione
          ordinaria, amministrativa, contabile  e  militare,  nonche'
          all'Avvocatura dello Stato; 
                  b) durata dell'incarico; 
                  c)  continuativita'   e   onerosita'   dell'impegno
          lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico; 
                  d) possibili situazioni di conflitto  di  interesse
          tra le  funzioni  esercitate  presso  l'amministrazione  di
          appartenenza e quelle esercitate in  ragione  dell'incarico
          ricoperto fuori ruolo. 
                68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili   e   militari,   gli
          avvocati e  procuratori  dello  Stato  non  possono  essere
          collocati in posizione di fuori ruolo  per  un  tempo  che,
          nell'arco del loro servizio, superi complessivamente  dieci
          anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
          comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
          posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 
                69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71  e  72  le
          disposizioni di cui al comma 68  si  applicano  anche  agli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
                70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
          applicano ai membri  di  Governo,  alle  cariche  elettive,
          anche presso gli organi di  autogoverno,  e  ai  componenti
          delle Corti internazionali comunque denominate. 
                71. Per gli incarichi previsti dal comma 4  dell'art.
          1-bis  del  decreto-legge  16  settembre  2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.   181,   anche   se   conferiti   successivamente
          all'entrata in vigore della presente legge, il  termine  di
          cui al comma 68 decorre dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
                72. I magistrati ordinari, amministrativi,  contabili
          e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          hanno gia' maturato o che,  successivamente  a  tale  data,
          maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
          fuori ruolo, di cui al comma 68,  si  intendono  confermati
          nella  posizione   di   fuori   ruolo   sino   al   termine
          dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o  del
          mandato relativo all'ente o soggetto presso cui  e'  svolto
          l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un  termine,  il
          collocamento  in  posizione  di  fuori  ruolo  si   intende
          confermato per i  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in
          vigore della presente legge. 
                73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
          67 e' trasmesso alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
          di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso  il
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
          comunque adottato. 
                74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di cui al comma 67,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il  Governo  e'
          autorizzato  ad   adottare   disposizioni   integrative   o
          correttive del decreto legislativo stesso. 
                75. Al  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art. 32-quater, dopo le  parole:  "319-bis,"
          sono inserite le seguenti: "319-quater,"; 
                  b) all'art. 32-quinquies, dopo le parole: "319-ter"
          sono inserite le seguenti: ", 319-quater, primo comma,"; 
                  c) al primo comma dell'art. 314, la  parola:  "tre"
          e' sostituita dalla seguente: "quattro"; 
                  d) l'art. 317 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art. 317 (Concussione). - Il pubblico  ufficiale
          che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,
          costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
          o a un terzo, denaro o altra  utilita'  e'  punito  con  la
          reclusione da sei a dodici anni."; 
                  e) all'art. 317-bis, le parole: "314  e  317"  sono
          sostituite dalle seguenti: "314, 317, 319 e 319-ter"; 
                  f) l'art. 318 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  318  (Corruzione  per  l'esercizio   della
          funzione). - Il pubblico  ufficiale  che,  per  l'esercizio
          delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
          per se' o per un  terzo,  denaro  o  altra  utilita'  o  ne
          accetta la promessa e' punito con la reclusione  da  uno  a
          cinque anni."; 
                  g) all'art. 319, le parole: "da due a cinque"  sono
          sostituite dalle seguenti: da quattro a otto»; 
                  h) all'art.  319-ter  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) nel primo comma, le parole: "da  tre  a  otto"
          sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci"; 
                    2) nel secondo comma,  la  parola:  "quattro"  e'
          sostituita dalla seguente: "cinque"; 
                  i) dopo l'art. 319-ter e' inserito il seguente: 
                    "Art. 319-quater (Induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
          grave  reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di
          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei
          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da tre a otto anni. 
                    Nei casi previsti dal  primo  comma,  chi  da'  o
          promette  denaro  o  altra  utilita'  e'  punito   con   la
          reclusione fino a tre anni."; 
                  l) all'art. 320, il primo comma e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "Le disposizioni degli  articoli  318  e  319  si
          applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio."; 
                  m)  all'art.  322  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) nel primo comma, le parole:  "che  riveste  la
          qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a  compiere  un
          atto del suo ufficio" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"; 
                    2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
                    "La pena di cui al  primo  comma  si  applica  al
          pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
          che sollecita una promessa o  dazione  di  denaro  o  altra
          utilita' per l'esercizio delle  sue  funzioni  o  dei  suoi
          poteri."; 
                  n) all'art.  322-bis  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1)  nel  secondo  comma,  dopo  le  parole:   "Le
          disposizioni degli articoli"  sono  inserite  le  seguenti:
          "319-quater, secondo comma,"; 
                    2) nella rubrica, dopo la parola:  "concussione,"
          sono inserite le seguenti: "induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita',"; 
                  o) all'art. 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:
          "a tale prezzo" sono aggiunte le seguenti: "o profitto"; 
                  p) all'art. 323, primo comma, le  parole:  "da  sei
          mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno  a
          quattro anni"; 
                  q) all'art. 323-bis, dopo la  parola:  "319,"  sono
          inserite le seguenti: "319-quater,"; 
                  r) dopo l'art. 346 e' inserito il seguente: 
                    "Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli
          articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti  con
          un pubblico ufficiale o con un incaricato  di  un  pubblico
          servizio, indebitamente fa dare o promettere, a  se'  o  ad
          altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,  come  prezzo
          della  propria  mediazione  illecita  verso   il   pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto
          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da
          uno a tre anni. 
                    La stessa pena si applica a chi indebitamente da'
          o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
                    La  pena  e'  aumentata  se   il   soggetto   che
          indebitamente fa dare o  promettere,  a  se'  o  ad  altri,
          denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la  qualifica
          di pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di  un  pubblico
          servizio. 
                    Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie. 
                    Se i fatti sono di particolare tenuita', la  pena
          e' diminuita.". 
                76. L'art. 2635 del codice civile e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
                  Si applica la pena della reclusione fino a un  anno
          e sei mesi se il fatto e' commesso  da  chi  e'  sottoposto
          alla  direzione  o  alla  vigilanza  di  uno  dei  soggetti
          indicati al primo comma. 
                  Chi da' o promette denaro  o  altra  utilita'  alle
          persone indicate nel primo e nel secondo  comma  e'  punito
          con le pene ivi previste. 
                  Le  pene  stabilite  nei  commi   precedenti   sono
          raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati  in
          mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
          europea o diffusi tra il pubblico in  misura  rilevante  ai
          sensi dell'art. 116 del testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
                  Si procede a querela della  persona  offesa,  salvo
          che dal fatto  derivi  una  distorsione  della  concorrenza
          nella acquisizione di beni o servizi.". 
                77. Al decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 25: 
                    1) nella rubrica, dopo la  parola:  "Concussione"
          sono inserite le seguenti: ", induzione indebita a  dare  o
          promettere utilita'"; 
                    2) al comma 3, dopo le  parole:  "319-ter,  comma
          2," sono inserite le seguenti: "319-quater"; 
                  b) all'art. 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  e'
          aggiunta la seguente: 
                    "s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,
          nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice
          civile, la sanzione pecuniaria da duecento  a  quattrocento
          quote". 
                78. All'art. 308 del codice di procedura penale, dopo
          il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  "2-bis. Nel caso si proceda  per  uno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,  e  320  del
          codice penale, le  misure  interdittive  perdono  efficacia
          decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
          caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche
          oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo  restando
          che comunque la loro efficacia viene  meno  se  dall'inizio
          della loro esecuzione e' decorso un periodo di  tempo  pari
          al triplo dei termini previsti dall'art. 303". 
                79.  All'art.  133,  comma  1-bis,  delle  norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, dopo le parole: "319-ter"  sono  inserite  le
          seguenti: ", 319-quater". 
                80. All'art. 12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992,  n.  356,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  "319-ter,"  sono
          inserite le seguenti: "319-quater,"; 
                  b) al comma 2-bis, dopo le parole: "319-ter,"  sono
          inserite le seguenti: "319-quater,". 
                81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 58, comma 1,  lettera  b),  le  parole:
          "(corruzione per un atto d'ufficio)" sono sostituite  dalle
          seguenti: "(corruzione per l'esercizio della  funzione)"  e
          dopo le parole: "319-ter (corruzione in atti  giudiziari),"
          sono  inserite  le  seguenti:  "319-quater,   primo   comma
          (induzione indebita a dare o promettere utilita'),"; 
                  b) all'art.  59,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le
          parole:   "319-ter"   sono   inserite   le   seguenti:   ",
          319-quater"; 
                  c) all'art.  59,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le
          parole: misure coercitive di cui agli articoli 284,  285  e
          286 del  codice  di  procedura  penale»  sono  aggiunte  le
          seguenti: "«nonche' di  cui  all'art.  283,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, quando  il  divieto  di  dimora
          riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale». 
                82. Il provvedimento di revoca di cui  all'art.  100,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.   267,   e'   comunicato   dal   prefetto
          all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al  comma  1
          del presente articolo, che si esprime entro trenta  giorni.
          Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
          l'Autorita'  rilevi  che  la  stessa  sia  correlata   alle
          attivita' svolte dal segretario in materia  di  prevenzione
          della corruzione. 
                83. All'art. 3, comma 1, della legge 27  marzo  2001,
          n. 97, dopo le parole: "319-ter" sono inserite le seguenti:
          ", 319-quater".». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  15,  della  legge  11
          agosto 2014, n. 125 «Disciplina generale sulla cooperazione
          internazionale per lo sviluppo»: 
                «Art.   15   (Comitato   interministeriale   per   la
          cooperazione allo sviluppo). - 1. E' istituito il  Comitato
          interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS),
          con il  compito  di  assicurare  la  programmazione  ed  il
          coordinamento di tutte  le  attivita'  di  cui  all'art.  4
          nonche' la coerenza delle politiche nazionali  con  i  fini
          della cooperazione allo sviluppo. 
                2. Il CICS e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei ministri ed  e'  composto  dal  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, che ne e'  vice
          presidente,  dal  vice  ministro  della  cooperazione  allo
          sviluppo, cui il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  puo'  delegare   le   proprie
          funzioni,  e  dai  Ministri  dell'interno,  della   difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          delle   politiche   agricole   alimentari   e    forestali,
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,   della   salute   e   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                3. Sulla base delle finalita' e degli indirizzi della
          politica  di  cooperazione  allo  sviluppo   indicati   nel
          documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui
          all'art.  12,  il  CICS   verifica   la   coerenza   e   il
          coordinamento delle attivita' di CPS. 
                4. Il CICS, nel corso del procedimento di  formazione
          del disegno di legge di stabilita', rappresenta le esigenze
          finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche  di
          cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione  degli
          stanziamenti per ciascun Ministero ai  sensi  del  comma  1
          dell'art.  14,  sulla  base  del  documento  triennale   di
          programmazione  e  di  indirizzo  di   cui   all'art.   12,
          dell'esito  dei  negoziati  internazionali  in  materia  di
          partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di
          sviluppo e delle risorse gia' stanziate a tale fine. 
                5.  Qualora  siano   trattate   questioni   di   loro
          competenza, sono invitati a partecipare alle  riunioni  del
          CICS altri Ministri, il presidente della  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, i presidenti di  regione
          o di provincia autonoma e i presidenti  delle  associazioni
          rappresentative degli enti locali. Alle riunioni  del  CICS
          partecipano  senza  diritto  di  voto  anche  il  direttore
          generale per la cooperazione allo sviluppo e  il  direttore
          dell'Agenzia di cui all'art. 17. 
                6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in
          seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia. 
                7. Il CICS  adotta  un  regolamento  interno  che  ne
          disciplina  il  funzionamento.   La   partecipazione   alle
          riunioni  non  puo'  in   ogni   caso   dare   luogo   alla
          corresponsione di compensi, rimborsi  spese,  emolumenti  o
          gettoni di presenza comunque denominati. 
                8. Le deliberazioni del CICS  sono  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                9.  Il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione  internazionale  fornisce  supporto   tecnico,
          operativo e logistico alle attivita' del  CICS,  attraverso
          la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  di
          cui all'art. 20. 
                10.   All'attuazione   del   presente   articolo   le
          amministrazioni  interessate  provvedono  con  le   risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.».