Art. 9 
 
Direzione generale per la riconversione industriale e grandi  filiere
                             produttive 
 
  1. La Direzione generale per la riconversione industriale e  grandi
filiere produttive si articola in uffici di livello dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) definizione delle politiche industriali relative allo  spazio,
all'aerospazio   e   alla   ricerca   aerospaziale   e   cura   della
partecipazione del  Ministero  in  organismi  nazionali,  europei  ed
internazionali competenti in materia; 
    b)  attuazione  delle  politiche   e   dei   programmi   per   la
reindustrializzazione e la riconversione delle  aree  e  dei  settori
industriali colpiti da crisi; 
    c) azioni per l'integrazione con le  politiche  ambientali  e  lo
sviluppo di sistemi di certificazione ambientale; 
    d) crisi d'impresa; riconciliazione, gestione stralcio del  Fondo
per  il  salvataggio  e  la   ristrutturazione   delle   imprese   in
difficolta'; 
    e) attivita' relative alla Struttura per le crisi di  impresa  di
cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    f) gestione  delle  procedure  di  amministrazione  straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza; 
    g) gestione degli interventi relativi alle politiche  industriali
in materia di difesa  nazionale,  materiali  di  armamento,  commesse
militari  dei   settori   ad   alta   tecnologia   e   dell'industria
aerospaziale; 
    h) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri  sul  Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le  munizioni
commerciali  inerenti  ai  regolamenti  interni   e   alle   delibere
concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto  previsto
all'articolo 11, comma 1, lettera i); 
    i) gestione di tutte le attivita' da realizzare per  l'attuazione
dei progetti di  riforma  e  investimento  previsti  dal  PNRR  nelle
materie di competenza; 
    l)   cura,   rispetto   all'ambito   di    propria    competenza,
dell'implementazione del Piano di comunicazione e  del  rispetto  dei
tempi, delle modalita' di attuazione e  delle  risorse  economiche  e
finanziarie assegnate; 
    m) nell'ambito delle proprie competenze  e  con  la  supervisione
dell'Ufficio Stampa  del  Ministro,  gestione  dei  rapporti  con  le
imprese e gli enti. 
  2. Presso la Direzione generale operano: 
    a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di  cui
all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; 
    b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito
con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  12  ottobre  2017,
adottato ai sensi  della  direttiva  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  in  materia  di  attuazione   della
«Strategia nazionale di specializzazione intelligente»,  adottata  il
10 maggio 2017; 
    c)  la  Commissione  per  il   rilascio   o   la   revoca   delle
autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui  all'articolo  8
della legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
    d) il Consiglio nazionale ceramico di cui  all'articolo  4  della
legge 9 luglio 1990, n. 188; 
    e) il Nucleo  degli  esperti  di  politica  industriale,  di  cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  852,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»: 
                «(Omissis). 
                852. Il Ministero dello sviluppo economico,  al  fine
          di contrastare il declino  dell'apparato  produttivo  anche
          mediante  salvaguardia  e  consolidamento  di  attivita'  e
          livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
          di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  che  versino  in  crisi
          economico-finanziaria,   istituisce,   d'intesa   con    il
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          un'apposita  struttura  e  prevede  forme  di  cooperazione
          interorganica fra i due  Ministeri,  anche  modificando  il
          proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
          attivita' ricognitive e di monitoraggio,  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.   Tale
          struttura opera in collaborazione con le  regioni  nel  cui
          ambito si  verificano  le  situazioni  di  crisi  d'impresa
          oggetto d'intervento. A tal fine e' autorizzata la spesa di
          300.000 euro a decorrere dall'anno 2007,  cui  si  provvede
          mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'art. 3 della legge 11  maggio  1999,  n.  140.  Con  il
          medesimo  provvedimento   si   provvede,   anche   mediante
          soppressione, al riordino degli organismi esistenti  presso
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  finalizzati  al
          monitoraggio delle attivita' industriali e delle  crisi  di
          impresa.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  della  legge  24
          dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo  sviluppo
          e  l'accrescimento  di   competitivita'   delle   industrie
          operanti nel settore aeronautico»: 
                «Art. 2  (Comitato  per  lo  sviluppo  dell'industria
          aeronautica). - Per assicurare la  coordinata  e  razionale
          applicazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  3,   e'
          istituito  il  comitato  per  lo  sviluppo   dell'industria
          aeronautica presieduto  dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui
          delegato e composto da un rappresentante per  ciascuno  dei
          Ministeri  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle   finanze,   della
          difesa, dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
          del commercio con l'estero e delle partecipazioni  statali,
          un  rappresentante  dell'ufficio  del   Ministro   per   il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica e un rappresentante dell'ufficio  del  Ministro
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche'  da
          tre esperti, scelti tra persone di  qualificata  esperienza
          nel settore e non legate da rapporti  di  dipendenza  o  di
          partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
          settore. 
                Per  ogni  componente  effettivo   e'   nominato   un
          supplente. 
                I componenti effettivi e supplenti del comitato  sono
          nominati  per  un  triennio  con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                Il  comitato  e'  costituito   validamente   con   la
          maggioranza assoluta dei componenti e delibera i  pareri  a
          maggioranza assoluta dei presenti. 
                Alla segreteria del comitato  provvede  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato redige  annualmente  una  relazione  sullo
          stato  dell'industria   aeronautica   ed   in   particolare
          sull'attuazione dei programmi piu'  significativi  per  gli
          aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
          finanziamenti e contributi erogati ai sensi della  presente
          legge e sull'attivita' svolta dal comitato con  particolare
          riferimento ai pareri resi. 
                La  relazione  e'  redatta  sulla  base  di   singoli
          rapporti che, entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le
          imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo
          seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  in  ordine  all'impiego  dei
          benefici stessi. 
                La    relazione    e'    trasmessa    dal    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro  il
          31 luglio di ciascun anno,  al  Comitato  interministeriale
          per il coordinamento  della  politica  industriale  per  la
          trasmissione  al  Parlamento,  unitamente  alla   relazione
          previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge
          5 agosto 1978, n. 468. 
                Tutti  gli  oneri  derivanti  dall'applicazione   del
          presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8,  della  legge  6
          dicembre 1993, n. 509,  recante  «Norme  per  il  controllo
          sulle munizioni commerciali per uso civile»: 
                «Art. 8 (Commissione per  il  rilascio  e  la  revoca
          delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami). -  1.
          Presso  il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
          direttore generale della produzione industriale o da un suo
          delegato  quale  presidente,  dal   direttore   del   Banco
          nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
          materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 
                2. I componenti della Commissione sono nominati,  per
          la durata di  un  quinquennio,  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  possono
          essere riconfermati. 
                3. La Commissione ha il  compito  di  determinare  le
          caratteristiche  del  contrassegno  di   controllo   e   di
          stabilire le misure di protezione del contrassegno  stesso;
          di  rilasciare  le  autorizzazioni  per  l'apposizione  del
          contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni  o
          agli  importatori  di  cui  al  comma  2  dell'art.  7;  di
          procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni  stesse;  di
          decidere i ricorsi avverso  i  provvedimenti  adottati  dal
          direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
          sue funzioni. 
                4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive
          circa il recepimento delle decisioni della CIP  ed  esprime
          parere motivato ai fini di cui  all'art.  8,  paragrafo  1,
          secondo  comma,  del  citato  regolamento   allegato   alla
          Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973,  n.  993  ,
          per le decisioni adottate dalla  CIP  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
                5.  La  Commissione  esprime   inoltre   parere   sui
          provvedimenti di competenza  del  Ministro  dell'industria,
          del commercio  e  dell'artigianato  emanati  nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza  di  cui  all'art.  9,  nonche'
          sulla definizione delle tariffe di cui all'art.  11,  comma
          1. 
                6. All'onere per il funzionamento  della  Commissione
          quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a  valere
          sul capitolo 1092 dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
          1993 e  corrispondenti  proiezioni  per  gli  anni  1994  e
          1995.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 9 luglio
          1990, n. 188, recante «Tutela della  ceramica  artistica  e
          tradizionale e della ceramica italiana di qualita'»: 
                «Art.  4  (Istituzione  e   compiti   del   Consiglio
          nazionale  ceramico).  -  1.  E'  istituito  il   Consiglio
          nazionale ceramico con il compito di tutelare  la  ceramica
          artistica  e  tradizionale,  valorizzandone  il  patrimonio
          storico e culturale tradizionale  nonche'  i  modelli  e  i
          decori tipici, e la ceramica di qualita'. 
                2. Il Consiglio: 
                  a) individua e delimita,  entro  un  anno  dal  suo
          insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
          enti interessati, le zone del  territorio  nazionale  nelle
          quali e' in  atto  una  affermata  produzione  di  ceramica
          artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi -  in
          caso di comprovate e storiche  situazioni  -  anche  quelle
          aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
          tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile; 
                  b)  definisce  e   approva   il   disciplinare   di
          produzione  della  ceramica  artistica  e  tradizionale  di
          ciascuna zona individuata, indicando il  comune  presso  il
          quale avra' sede il comitato di disciplinare; 
                  c)  definisce  e   approva   il   disciplinare   di
          produzione della ceramica di qualita'; 
                  d)   designa,   sentite   le   organizzazioni   dei
          produttori piu' rappresentative e la regione interessata  i
          suoi rappresentanti nei comitati  di  disciplinare  di  cui
          all'art. 7; 
                  e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita',  le
          variazioni  e  gli  aggiornamenti   dei   disciplinari   di
          produzione con la  procedura  adottata  per  la  formazione
          degli stessi; 
                  f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7, comma 7,  e
          adotta le decisioni ritenute opportune; 
                  g) vigila sull'applicazione della presente legge  e
          sull'osservanza dei disciplinari di produzione; 
                  h)  collabora  alle  iniziative  di  studio  e   di
          promozione dirette a  conseguire  la  valorizzazione  delle
          produzioni  tutelate.  In  particolare,  d'intesa  con   le
          regioni e i comuni interessati, promuove  l'istituzione  di
          una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana,
          con   manifestazioni   divulgative,    culturali    e    di
          commercializzazione  da  tenersi  alternativamente  in  una
          localita' ceramica del Mezzogiorno  e  in  una  dell'Italia
          centro-settentrionale; 
                  i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare  la
          ceramica artistica e tradizionale italiana  nonche'  quella
          di  qualita',  coordinando  la  propria  attivita'  con  le
          regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni  altro
          ente od organismo interessato; 
                  l) puo' svolgere gli altri compiti che  vengano  ad
          esso affidati per  il  migliore  raggiungimento  delle  sue
          finalita' istituzionali. 
                3. Per  lo  svolgimento  delle  sue  attribuzioni  il
          Consiglio effettua le indagini che ritiene  opportune,  ivi
          compresa l'audizione degli  interessati  e  dei  rispettivi
          consulenti tecnici.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  della  legge  11
          maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita'
          produttive»: 
                «Art.  3  (Studi   e   ricerche   per   la   politica
          industriale). -  1.  Per  lo  svolgimento  di  funzioni  di
          elaborazione, di analisi e  di  studio  nei  settori  delle
          attivita'  produttive,  il  Ministro  dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato  e'  autorizzato,  sentite  le
          Commissioni parlamentari  competenti,  ad  avvalersi  della
          collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
          appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per  la
          politica industriale, dotato della necessaria struttura  di
          supporto e disciplinato  con  apposito  decreto,  anche  in
          attuazione dei  criteri  direttivi  e  di  quanto  disposto
          dall'art. 10 della legge 7 agosto  1985,  n.  428  ,  ferma
          restando    la    dotazione    organica    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.  L'onere
          relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3,
          lettera f), e' determinato  in  lire  6  miliardi  annue  a
          decorrere dal 1999.».