Art. 2 
 
Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 18, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «Nel censimento generale della popolazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nel censimento della popolazione» e dopo le  parole:
«e' tenuto a rendere»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ogni  dieci
anni,». 
  2. All'articolo 18, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modificazioni,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche  in  via  telematica.
Con decreto del  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite
le modalita' di  attuazione  del  presente  comma,  garantendo  anche
misure idonee ad assicurare modalita' anonime di rilevazione dei dati
in via telematica.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive
          modificazioni e' riportato integralmente  nelle  note  alle
          premesse.