Art. 10
Determinazione delle materie e delle modalita' di svolgimento dei
corsi e degli esami abilitanti
1. Possono presentare la SCIA di cui all'articolo 2 gli aspiranti
mediatori del diporto che hanno superato gli esami previsti
dall'articolo 49-quater, comma 3, lettera e), del Codice, previa
frequenza del corso teorico - pratico di cui al comma 4 del predetto
articolo 49-quater. La camera di commercio provvede, almeno una volta
l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la
necessaria, massima pubblicita' degli avvisi di concorso e del diario
delle prove di esame, tramite pubblicazione sul sito web
istituzionale.
2. Nel caso delle societa', il requisito del superamento degli
esami di cui al comma 1, e' verificato in capo al legale
rappresentante della stessa.
3. I corsi teorico-pratici, organizzati dalle regioni, anche
attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, hanno
una durata minima di 90 ore e prevedono l'insegnamento delle materie
oggetto dell'esame abilitante di cui al comma 4.
4. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale;
alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
voto di almeno sette decimi nella prova scritta. L'esame e' superato
dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi
nella prova orale. La prova scritta e quella orale vertono sui
seguenti argomenti:
a) norme che regolano la mediazione in generale e quella da
diporto in particolare, dettate dal codice civile, da leggi e da
regolamenti;
b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti-tipo in uso
quali i contratti di compravendita, di locazione, anche finanziaria,
e di noleggio di unita' da diporto;
c) nozioni relative all'immissione in commercio delle
imbarcazioni da diporto;
d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato
della nautica da diporto;
e) cenni sui principali registri internazionali e sugli aspetti
doganali delle unita' provenienti da detti registri;
f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della
navigazione e del Codice, in materia di regime amministrativo delle
unita' da diporto, di costruzione, immissione in commercio, di
proprieta', di privilegi e di ipoteche, persone trasportabili ed
equipaggi;
g) nozioni sulle assicurazioni e sulla responsabilita' derivante
dalla circolazione delle unita' da diporto;
h) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, delle
strutture dedicate alla nautica da diporto, nonche' delle funzioni
che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase
portuale;
i) conoscenza della geografia politica ed economica;
l) conoscenza pratica della lingua inglese ed, in particolare,
dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
5. All'esame, diretto ad accertare l'attitudine e la capacita'
professionale dell'aspirante mediatore del diporto, provvede una
commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal
presidente della camera di commercio.
6. La commissione giudicatrice e' presieduta dal segretario
generale della camera di commercio, o da persona da esso delegata con
qualifica funzionale dirigenziale ovvero, se non presente, da un
funzionario di carriera direttiva; e' inoltre composta da altri due
membri, uno dei quali docente di scuola secondaria superiore in una
delle materie sulle quali vertono le prove di esame, anche in
congedo, ed uno indicato dalla Capitaneria di Porto competente per
territorio. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
della camera di commercio, con qualifica funzionale non inferiore
all'area contrattuale C, designato dal segretario generale.
7. Le commissioni giudicatrici provvedono alla compilazione dei
verbali relativi ad ogni seduta, che devono essere firmati da tutti i
membri e dal segretario.
8. La partecipazione alla commissione giudicatrice puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni
di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere
riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano
trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame
precedente.
10. I diritti di segreteria per la partecipazione agli esami
abilitanti sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalita'
di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
11. L'aspirante mediatore del diporto frequenta il corso presso la
regione di residenza o di domicilio professionale e sostiene l'esame
presso la camera di commercio ove intende iscriversi.
12. I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478,
regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nella apposita
sezione del REA, sono esentati dalla frequenza del corso e dal
sostenimento dell'esame.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176:
«Art. 5 (Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici). - (Omissis).
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al
presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni
professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di
Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da quello
dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento
dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece
tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti
dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di
cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e'
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente.».
- Per il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, si veda nelle note all'art. 7.
- La legge 12 marzo 1968, n. 478, recante «Ordinamento
della professione di mediatore marittimo», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 29 aprile 1968.