Art. 10 
 
Determinazione delle materie e delle  modalita'  di  svolgimento  dei
                   corsi e degli esami abilitanti 
 
  1. Possono presentare la SCIA di cui all'articolo 2  gli  aspiranti
mediatori  del  diporto  che  hanno  superato  gli   esami   previsti
dall'articolo 49-quater, comma 3,  lettera  e),  del  Codice,  previa
frequenza del corso teorico - pratico di cui al comma 4 del  predetto
articolo 49-quater. La camera di commercio provvede, almeno una volta
l'anno,  all'espletamento  delle  prove  di  esame   assicurando   la
necessaria, massima pubblicita' degli avvisi di concorso e del diario
delle  prove  di  esame,   tramite   pubblicazione   sul   sito   web
istituzionale. 
  2. Nel caso delle societa',  il  requisito  del  superamento  degli
esami  di  cui  al  comma  1,  e'  verificato  in  capo   al   legale
rappresentante della stessa. 
  3.  I  corsi  teorico-pratici,  organizzati  dalle  regioni,  anche
attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, hanno
una durata minima di 90 ore e prevedono l'insegnamento delle  materie
oggetto dell'esame abilitante di cui al comma 4. 
  4. L'esame consiste in una prova scritta ed  in  una  prova  orale;
alla prova orale sono ammessi i candidati che  abbiano  riportato  un
voto di almeno sette decimi nella prova scritta. L'esame e'  superato
dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi
nella prova orale. La  prova  scritta  e  quella  orale  vertono  sui
seguenti argomenti: 
    a) norme che regolano la  mediazione  in  generale  e  quella  da
diporto in particolare, dettate dal codice  civile,  da  leggi  e  da
regolamenti; 
    b) nozioni teorico-pratiche relative  ai  contratti-tipo  in  uso
quali i contratti di compravendita, di locazione, anche  finanziaria,
e di noleggio di unita' da diporto; 
    c)   nozioni   relative   all'immissione   in   commercio   delle
imbarcazioni da diporto; 
    d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del  mercato
della nautica da diporto; 
    e) cenni sui principali registri internazionali e  sugli  aspetti
doganali delle unita' provenienti da detti registri; 
    f) conoscenza delle  principali  disposizioni  del  codice  della
navigazione e del Codice, in materia di regime  amministrativo  delle
unita' da  diporto,  di  costruzione,  immissione  in  commercio,  di
proprieta', di privilegi e  di  ipoteche,  persone  trasportabili  ed
equipaggi; 
    g) nozioni sulle assicurazioni e sulla responsabilita'  derivante
dalla circolazione delle unita' da diporto; 
    h) conoscenza delle operazioni  e  dei  servizi  portuali,  delle
strutture dedicate alla nautica da diporto,  nonche'  delle  funzioni
che svolgono i vari  ausiliari  del  traffico  marittimo  nella  fase
portuale; 
    i) conoscenza della geografia politica ed economica; 
    l) conoscenza pratica della lingua inglese  ed,  in  particolare,
dei termini tecnici relativi ai vari istituti. 
  5. All'esame, diretto ad  accertare  l'attitudine  e  la  capacita'
professionale dell'aspirante  mediatore  del  diporto,  provvede  una
commissione giudicatrice nominata per  ogni  sessione  di  esame  dal
presidente della camera di commercio. 
  6.  La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta  dal   segretario
generale della camera di commercio, o da persona da esso delegata con
qualifica funzionale dirigenziale ovvero,  se  non  presente,  da  un
funzionario di carriera direttiva; e' inoltre composta da  altri  due
membri, uno dei quali docente di scuola secondaria superiore  in  una
delle materie sulle  quali  vertono  le  prove  di  esame,  anche  in
congedo, ed uno indicato dalla Capitaneria di  Porto  competente  per
territorio. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  impiegato
della camera di commercio, con  qualifica  funzionale  non  inferiore
all'area contrattuale C, designato dal segretario generale. 
  7. Le commissioni giudicatrici  provvedono  alla  compilazione  dei
verbali relativi ad ogni seduta, che devono essere firmati da tutti i
membri e dal segretario. 
  8. La partecipazione alla commissione giudicatrice puo'  dar  luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.  Eventuali  gettoni
di presenza non possono superare l'importo di 30 euro  a  seduta,  in
coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  5,   comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  9. Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere
riammessi a  sostenerle  ma,  in  ogni  caso,  non  prima  che  siano
trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito  dell'esame
precedente. 
  10. I diritti  di  segreteria  per  la  partecipazione  agli  esami
abilitanti sono stabiliti, modificati e aggiornati con  le  modalita'
di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  11. L'aspirante mediatore del diporto frequenta il corso presso  la
regione di residenza o di domicilio professionale e sostiene  l'esame
presso la camera di commercio ove intende iscriversi. 
  12. I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n.  478,
regolarmente iscritti nel registro delle  imprese  o  nella  apposita
sezione del REA, sono  esentati  dalla  frequenza  del  corso  e  dal
sostenimento dell'esame. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  5,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica»,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176: 
              «Art.  5  (Economie  negli  Organi  costituzionali,  di
          governo e negli apparati politici). - (Omissis). 
              5. Ferme le incompatibilita' previste  dalla  normativa
          vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
          svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31 dicembre 2009, n.  196,  inclusa  la  partecipazione  ad
          organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,  puo'  dar   luogo
          esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
          gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
          euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi  di  cui  al
          presente  comma  quelli  aventi  ad   oggetto   prestazioni
          professionali, conferiti a titolari di cariche elettive  di
          Regioni ed enti locali  da  parte  delle  citate  pubbliche
          amministrazioni,  purche'   la   pubblica   amministrazione
          conferente operi in ambito territoriale diverso  da  quello
          dell'ente presso il  quale  l'interessato  al  conferimento
          dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano  invece
          tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli  conferiti
          dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
          carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
          consortile o convenzionale, volontario o  obbligatorio,  di
          cui faccia parte  il  comune  stesso.  Il  conferimento  e'
          effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti  dalla
          normativa vigente.». 
              - Per il testo dell'art. 18  della  legge  29  dicembre
          1993, n. 580, si veda nelle note all'art. 7. 
              - La legge 12 marzo 1968, n. 478, recante  «Ordinamento
          della professione di mediatore  marittimo»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 29 aprile 1968.