Art. 11
Determinazione dei limiti e dei massimali della polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati
nell'esercizio dell'attivita'.
1. Gli importi minimi di copertura della polizza di cui
all'articolo 49-quater, comma 3, lettera f), del Codice, sono i
seguenti:
a) euro 260.000 per le imprese individuali;
b) euro 520.000 per le societa' di persone;
c) euro 1.550.000 per le societa' di capitali e le cooperative.
2. La polizza di cui al comma 1 copre tutti coloro che, all'interno
dell'impresa, svolgono a qualsiasi titolo l'attivita'.
3. Lo svolgimento contemporaneo dell'attivita' per piu' imprese, da
parte di un mediatore del diporto, comporta l'obbligo di possedere
distinte coperture assicurative.