Art. 11 
 
Determinazione  dei  limiti  e  dei  massimali   della   polizza   di
  assicurazione della responsabilita' civile  per  i  danni  arrecati
  nell'esercizio dell'attivita'. 
 
  1.  Gli  importi  minimi  di  copertura  della   polizza   di   cui
all'articolo 49-quater, comma 3,  lettera  f),  del  Codice,  sono  i
seguenti: 
    a) euro 260.000 per le imprese individuali; 
    b) euro 520.000 per le societa' di persone; 
    c) euro 1.550.000 per le societa' di capitali e le cooperative. 
  2. La polizza di cui al comma 1 copre tutti coloro che, all'interno
dell'impresa, svolgono a qualsiasi titolo l'attivita'. 
  3. Lo svolgimento contemporaneo dell'attivita' per piu' imprese, da
parte di un mediatore del diporto, comporta  l'obbligo  di  possedere
distinte coperture assicurative.