Art. 12
Diritto di stabilimento
1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea
che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere
l'attivita' e intendono aprire sul territorio nazionale sedi
secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita' medesima, hanno
titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del
decreto legislativo.
2. Le imprese di cui al comma 1 si considerano assoggettate
all'osservanza del requisito richiesto dal comma 3, lettera f),
dell'articolo 49-quater del Codice, se risultano coperte da garanzia
equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui
sono stabilite, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo.