Art. 12 
 
                       Diritto di stabilimento 
 
  1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro  dell'Unione  europea
che, in base alle leggi di quello Stato, sono  abilitate  a  svolgere
l'attivita'  e  intendono  aprire  sul  territorio   nazionale   sedi
secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita'  medesima,  hanno
titolo all'iscrizione nel registro  delle  imprese  e  nel  REA,  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli  9  e  12,  comma  3,  del
decreto legislativo. 
  2. Le imprese  di  cui  al  comma  1  si  considerano  assoggettate
all'osservanza del requisito  richiesto  dal  comma  3,  lettera  f),
dell'articolo 49-quater del Codice, se risultano coperte da  garanzia
equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro  in  cui
sono stabilite, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo.