Art. 13 
 
                    Libera prestazione di servizi 
 
  1.  La  prestazione  temporanea  e  occasionale  dell'attivita'  e'
consentita alle imprese stabilite in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea che, in base alle leggi di quello  Stato,  sono  abilitate  a
svolgere l'attivita',  se  non  aventi  alcuna  sede  nel  territorio
italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui  al  titolo  II  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   206,   come   previsto
dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo. 
  2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo  di
iscrizione  nel  registro  delle  imprese  o  nel  REA,  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle  imprese  esercenti  l'attivita',
stabilite in altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  non  aventi
alcuna sede o unita' locale sul territorio italiano. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007,
          n. 206,  recante:  Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE
          relativa al riconoscimento delle qualifiche  professionali,
          nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua  determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09 novembre 2007, S.O., reca: 
              «Titolo II (LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI)» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  26  marzo  2010,   n.   59,   recante
          «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno»: 
              «Art. 20 (Esercizio di attivita' di servizi  in  regime
          di libera prestazione). - (Omissis). 
              3. Restano ferme le disposizioni di cui  al  titolo  II
          del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  di
          recepimento della direttiva 2005/36/CE.».