Art. 13
Libera prestazione di servizi
1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attivita' e'
consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione
europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a
svolgere l'attivita', se non aventi alcuna sede nel territorio
italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come previsto
dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di
iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano
applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attivita',
stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi
alcuna sede o unita' locale sul territorio italiano.
Note all'art. 13:
- Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, recante: Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09 novembre 2007, S.O., reca:
«Titolo II (LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI)»
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 6, del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno»:
«Art. 20 (Esercizio di attivita' di servizi in regime
di libera prestazione). - (Omissis).
3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di
recepimento della direttiva 2005/36/CE.».