Art. 2 
 
                      Presentazione della SCIA 
 
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  e'  riservata  ai   soggetti   che
risultano  in  possesso  dei   requisiti   prescritti   dall'articolo
49-quater, comma 3, del Codice. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per  il  tramite  dello
sportello unico del comune competente per territorio,  apposita  SCIA
al registro delle imprese della camera di commercio, corredata  delle
certificazioni  e  delle  dichiarazioni  sostitutive  previste  dalla
legge,  compilando  la  sezione  SCIA  del  modello  «MEDIATORI   DEL
DIPORTO»,  sottoscritto  digitalmente   dal   titolare   dell'impresa
individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. 
  3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 25,  comma  3,
del decreto legislativo, la SCIA prevista dal comma 2  e'  presentata
direttamente all'ufficio del registro delle imprese della  camera  di
commercio della  provincia  dove  i  soggetti  richiedenti  intendono
esercitare l'attivita'. 
  4. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4  e
10,  contestualmente   alle   istanze   relative   agli   adempimenti
pubblicitari nei confronti del registro  delle  imprese,  ovvero  del
REA, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'art. 5,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 160, si veda nelle
          note alle premesse.