Art. 2
Presentazione della SCIA
1. L'esercizio dell'attivita' e' riservata ai soggetti che
risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo
49-quater, comma 3, del Codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per il tramite dello
sportello unico del comune competente per territorio, apposita SCIA
al registro delle imprese della camera di commercio, corredata delle
certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
legge, compilando la sezione SCIA del modello «MEDIATORI DEL
DIPORTO», sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa
individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 25, comma 3,
del decreto legislativo, la SCIA prevista dal comma 2 e' presentata
direttamente all'ufficio del registro delle imprese della camera di
commercio della provincia dove i soggetti richiedenti intendono
esercitare l'attivita'.
4. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e
10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti
pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del
REA, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'art. 5, comma 2, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 160, si veda nelle
note alle premesse.