Art. 4 
 
     Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali 
 
  1. Presso ogni sede o unita' locale in cui si  svolge  l'attivita',
l'impresa nomina almeno un preposto  in  possesso  dei  requisiti  di
idoneita', certificati secondo le modalita' definite all'articolo 3.