Art. 5 
 
             Accertamento e certificazione dei requisiti 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le  dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad  assegnare  la
qualifica di  mediatore  del  diporto,  avviando  contestualmente  la
verifica prevista dall'articolo 19, comma 3,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e'  certificata
nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti all'art. 19, comma 3, della  citata
          legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.