Art. 5
Accertamento e certificazione dei requisiti
1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la
qualifica di mediatore del diporto, avviando contestualmente la
verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e' certificata
nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'art. 19, comma 3, della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle
premesse.