Art. 6 
 
       Pubblicita' dei provvedimenti inibitori dell'attivita' 
 
  1.  L'applicazione  di  una  delle  sanzioni  disciplinari  di  cui
all'articolo 49-quater, comma 6, lettere c)  e  d),  del  Codice,  e'
iscritta d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA
della cessazione dell'attivita' medesima.