Art. 6
Pubblicita' dei provvedimenti inibitori dell'attivita'
1. L'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 49-quater, comma 6, lettere c) e d), del Codice, e'
iscritta d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA
della cessazione dell'attivita' medesima.