Art. 7 
 
      Posizione REA dei mediatori del diporto non imprenditori 
 
  1. I soggetti diversi dall'imprenditore  che  svolgono  l'attivita'
per conto  dell'impresa  sono  iscritti  nella  posizione  REA  della
medesima impresa. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 presentano la SCIA con le modalita'
previste dall'articolo 2 e sono inseriti nella  polizza  assicurativa
dell'impresa a norma dell'articolo 11, commi 2 e 3. 
  3. La pubblicita' dell'inserimento del mediatore  del  diporto  non
imprenditore nella posizione REA dell'impresa e'  assicurata  tramite
la certificazione del registro delle imprese. 
  4. L'iscrizione al REA del mediatore del diporto  non  imprenditore
e' soggetta ai diritti di segreteria stabiliti ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della  citata  legge
          29 dicembre 1993, n. 580: 
              «Art. 18 (Finanziamento delle camere di  commercio).  -
          1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio  si
          provvede mediante: 
                a) il diritto annuale come determinato ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
                b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
                c); 
                d)   i   diritti   di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,  elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
                e) i contributi volontari, i lasciti e  le  donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati; 
                f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
          da eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          dell'Unione  europea  secondo  tariffe   predeterminate   e
          pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove  cio'
          non risulti in  contrasto  con  la  disciplina  dell'Unione
          europea; dette tariffe  sono  determinate  sulla  base  del
          costo effettivo del servizio reso. 
              2. 
              3. Le voci e  gli  importi  dei  diritti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative  a  servizi
          obbligatori, ivi compresi  quelli  a  domanda  individuale,
          incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma  1,
          sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  dei
          costi standard di gestione  e  di  fornitura  dei  relativi
          servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
          sensi dell'art. 28, comma 2, del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n.  114.  Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'art. 28 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi  compresi  gli
          importi minimi e quelli massimi, nonche'  gli  importi  del
          diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello nazionale, in base al seguente metodo: 
                a)  individuazione  del  fabbisogno  necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche di cui all'art. 2, nonche' a  quelle  attribuite
          dallo Stato e dalle regioni,  in  base  ai  costi  standard
          determinati ai sensi dell'art. 28,  comma  2,  del  decreto
          legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
                a-bis)  individuazione  degli  ambiti  prioritari  di
          intervento con riferimento alle sole funzioni  promozionali
          di cui all'art.  2  e  del  relativo  fabbisogno,  valutato
          indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando  le
          esigenze   dello   sviluppo   economico   con   quelle   di
          contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
                b) detrazione dal fabbisogno di cui alla  lettera  a)
          delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
                c) copertura del fabbisogno mediante diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente per gli altri  soggetti,  nonche'
          mediante  la  determinazione  di  diritti  annuali  per  le
          relative unita' locali. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
          disciplinate le modalita' di  applicazione  delle  sanzioni
          per il caso di  omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto
          annuale,  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472   e   successive
          modificazioni e all'art.  13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
              9.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   sentita
          l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
          da riservare  ad  un  fondo  di  perequazione,  sviluppo  e
          premialita'  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'   i
          criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di
          commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su   tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio  nonche'  di  sostenere  la   realizzazione   dei
          programmi del sistema  camerale,  riconoscendo  premialita'
          agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 
              10.  Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
          presentati dalla camere  di  commercio,  condivisi  con  le
          Regioni ed aventi per scopo la  promozione  dello  sviluppo
          economico e l'organizzazione di servizi  alle  imprese,  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   su   richiesta   di
          Unioncamere,  valutata  la  rilevanza  dell'interesse   del
          programma  o  del  progetto  nel  quadro  delle   politiche
          strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per  gli
          esercizi di riferimento, della misura del  diritto  annuale
          fino ad un massimo del venti per  cento.  Il  rapporto  sui
          risultati dei  progetti  e'  inviato  al  Comitato  di  cui
          all'art. 4-bis.».