Art. 8
Procedimenti disciplinari
1. Le sanzioni di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del Codice,
sono irrogate dal competente ufficio della camera di commercio del
luogo in cui e' stata commessa la condotta, previa apertura di un
procedimento disciplinare nei suoi confronti.
2. L'adozione dei provvedimenti disciplinari e' preceduta dalla
citazione dell'interessato a comparire davanti all'ufficio camerale
competente, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per controdedurre, nonche' con la specifica indicazione di
quanto contestatogli.
3. Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo
verbale sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, o persona da esso
delegata, nonche' dal mediatore del diporto sottoposto a
procedimento, se costituitosi. La decisione motivata viene comunicata
all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data di
chiusura del procedimento stesso mediante messaggio di posta
elettronica certificata, all'indirizzo iscritto nella posizione REA
del mediatore del diporto medesimo.
4. La inibizione perpetua di cui all'articolo 49-quater, comma 11,
del Codice, e' pronunciata previa comunicazione all'interessato o al
tutore o curatore nei casi delle lettere b) e c) ivi previste.
5. La sospensione di cui all'articolo 49-quater, comma 8, del
Codice, e' pronunciata previa comunicazione all'interessato o al
tutore o curatore nei casi delle lettere d), e) ed f) ivi previste.
6. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma 8,
lettera a), del Codice, puo' nuovamente avviare l'attivita' purche'
provi che e' stata rinnovata la polizza di assicurazione
professionale di cui al medesimo articolo, comma 3, lettera f), e
sempre che non sia stato pronunciato un provvedimento disciplinare di
cui alle lettere c) e d) del comma 6 del medesimo articolo.
7. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma 8,
lettere b) e c), del Codice, puo' nuovamente avviare l'attivita'
purche' provi che e' venuta a cessare la causa che ne aveva
determinato la sospensione.
8. I procedimenti disciplinari che si concludono con un
provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione
perpetua dell'attivita', di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del
Codice, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA. A detti
provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche',
nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.