Art. 8 
 
                      Procedimenti disciplinari 
 
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del  Codice,
sono irrogate dal competente ufficio della camera  di  commercio  del
luogo in cui e' stata commessa la condotta,  previa  apertura  di  un
procedimento disciplinare nei suoi confronti. 
  2. L'adozione dei provvedimenti  disciplinari  e'  preceduta  dalla
citazione dell'interessato a comparire davanti  all'ufficio  camerale
competente, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per controdedurre, nonche' con  la  specifica  indicazione  di
quanto contestatogli. 
  3. Del  procedimento  disciplinare  va  redatto  apposito  processo
verbale sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, o  persona  da  esso
delegata,  nonche'   dal   mediatore   del   diporto   sottoposto   a
procedimento, se costituitosi. La decisione motivata viene comunicata
all'interessato entro i quindici  giorni  successivi  dalla  data  di
chiusura  del  procedimento  stesso  mediante  messaggio   di   posta
elettronica certificata, all'indirizzo iscritto nella  posizione  REA
del mediatore del diporto medesimo. 
  4. La inibizione perpetua di cui all'articolo 49-quater, comma  11,
del Codice, e' pronunciata previa comunicazione all'interessato o  al
tutore o curatore nei casi delle lettere b) e c) ivi previste. 
  5. La sospensione di  cui  all'articolo  49-quater,  comma  8,  del
Codice, e' pronunciata  previa  comunicazione  all'interessato  o  al
tutore o curatore nei casi delle lettere d), e) ed f) ivi previste. 
  6. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma  8,
lettera a), del Codice, puo' nuovamente avviare  l'attivita'  purche'
provi  che  e'  stata   rinnovata   la   polizza   di   assicurazione
professionale di cui al medesimo articolo, comma  3,  lettera  f),  e
sempre che non sia stato pronunciato un provvedimento disciplinare di
cui alle lettere c) e d) del comma 6 del medesimo articolo. 
  7. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma  8,
lettere b) e c), del  Codice,  puo'  nuovamente  avviare  l'attivita'
purche' provi  che  e'  venuta  a  cessare  la  causa  che  ne  aveva
determinato la sospensione. 
  8.  I  procedimenti  disciplinari  che   si   concludono   con   un
provvedimento  di  ammonimento,  censura,  sospensione  o  inibizione
perpetua dell'attivita', di cui all'articolo 49-quater, comma 6,  del
Codice, sono annotati ed iscritti  per  estratto  nel  REA.  A  detti
provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche',
nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.