Art. 9
Modifiche
1. Le modifiche inerenti all'impresa, all'attivita' o ai soggetti
di cui all'articolo 3, sono comunicate all'ufficio del registro delle
imprese della competente camera di commercio entro 30 giorni
dall'evento, mediante compilazione della sezione «MODIFICHE» del
modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», sottoscritto dal titolare
dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa
societaria.