Art. 9 
 
                              Modifiche 
 
  1. Le modifiche inerenti all'impresa, all'attivita' o  ai  soggetti
di cui all'articolo 3, sono comunicate all'ufficio del registro delle
imprese  della  competente  camera  di  commercio  entro  30   giorni
dall'evento, mediante  compilazione  della  sezione  «MODIFICHE»  del
modello  «MEDIATORI   DEL   DIPORTO»,   sottoscritto   dal   titolare
dell'impresa  individuale  o  da   un   amministratore   dell'impresa
societaria.