Art. 10
Scambio di informazioni sulle scuole di pilotaggio e sugli aeromobili
autorizzati all'impiego aeroscolastico per lo svolgimento di
attivita' di controllo e ispettiva.
1. L'Enac rende accessibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e alla Guardia di finanza, anche mediante strumenti telematici, le
informazioni di cui e' in possesso sugli aeromobili autorizzati
all'impiego aeroscolastico e in particolare, per ogni scuola di
pilotaggio:
a) gli estremi e lo stato di validita' dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 1;
b) la marca di registrazione, il tipo e l'alimentazione degli
aeromobili utilizzati ed autorizzati per l'attivita' aeroscolastica;
c) per ogni aeromobile di cui alla lettera b), il relativo
consumo orario ritenuto congruo di carburanti e di oli lubrificanti
espressi, rispettivamente, in litri ed in chilogrammi;
d) il periodo di esercizio relativo ad ogni aeromobile di cui
alla lettera b);
e) i corsi autorizzati che comportano l'effettuazione di voli
didattici ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2.
2. L'Enac aggiorna i dati di cui al comma 1 nel periodo compreso
tra il primo ed il ventesimo giorno successivo alla scadenza di
ciascun semestre solare.
3. L'Enac redige e rende disponibile all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e alla Guardia di finanza l'elenco delle scuole di
pilotaggio alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 1; l'Enac aggiorna altresi' il medesimo elenco
in occasione del rilascio di ogni nuova autorizzazione ovvero qualora
intervengano atti di sospensione, revoca o modifica della medesima,
entro dieci giorni dal verificarsi delle predette variazioni.
4. Su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ENAC
completa le informazioni di cui al comma 1 mediante l'inserimento di
ulteriori dati necessari per specifiche esigenze di verifica del
rispetto delle condizioni di consumo previste per beneficiare
dell'esenzione di cui all'articolo 1 e che risultino nella
disponibilita' dell'ENAC medesimo.