Art. 10 
 
Scambio di informazioni sulle scuole di pilotaggio e sugli aeromobili
  autorizzati  all'impiego  aeroscolastico  per  lo  svolgimento   di
  attivita' di controllo e ispettiva. 
 
  1. L'Enac rende accessibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e alla Guardia di finanza, anche mediante  strumenti  telematici,  le
informazioni di cui  e'  in  possesso  sugli  aeromobili  autorizzati
all'impiego aeroscolastico e  in  particolare,  per  ogni  scuola  di
pilotaggio: 
    a) gli estremi e lo stato di validita' dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 1; 
    b) la marca di registrazione, il  tipo  e  l'alimentazione  degli
aeromobili utilizzati ed autorizzati per l'attivita' aeroscolastica; 
    c) per ogni aeromobile  di  cui  alla  lettera  b),  il  relativo
consumo orario ritenuto congruo di carburanti e di  oli  lubrificanti
espressi, rispettivamente, in litri ed in chilogrammi; 
    d) il periodo di esercizio relativo ad  ogni  aeromobile  di  cui
alla lettera b); 
    e) i corsi autorizzati che  comportano  l'effettuazione  di  voli
didattici ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. L'Enac aggiorna i dati di cui al comma 1  nel  periodo  compreso
tra il primo ed il  ventesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  di
ciascun semestre solare. 
  3. L'Enac redige e rende disponibile all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli  e  alla  Guardia  di  finanza  l'elenco  delle  scuole   di
pilotaggio alle quali e' stata  rilasciata  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1; l'Enac aggiorna altresi' il medesimo  elenco
in occasione del rilascio di ogni nuova autorizzazione ovvero qualora
intervengano atti di sospensione, revoca o modifica  della  medesima,
entro dieci giorni dal verificarsi delle predette variazioni. 
  4. Su richiesta dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  l'ENAC
completa le informazioni di cui al comma 1 mediante l'inserimento  di
ulteriori dati necessari per  specifiche  esigenze  di  verifica  del
rispetto  delle  condizioni  di  consumo  previste  per   beneficiare
dell'esenzione  di  cui  all'articolo  1  e   che   risultino   nella
disponibilita' dell'ENAC medesimo.