Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Con determinazione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
previa comunicazione da parte dell'Enac  dell'avvenuta  realizzazione
dell'elenco  telematico  di  cui  all'articolo  10,  sono  stabilite,
d'intesa con il predetto ente, le modalita' per l'accessibilita' e la
fruizione, da parte degli  Uffici  delle  dogane,  dei  dati  di  cui
all'articolo 10. L'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  comunica
l'avvenuta adozione della determinazione di  cui  al  presente  comma
mediante  pubblicazione  di  un  apposito  avviso  nel  proprio  sito
internet. 
  2.  Ai  fini  della  restituzione  dell'accisa  e  dell'imposta  di
consumo, le scuole di pilotaggio allegano alle istanze di rimborso di
cui all'art. 6, comma 1, relative al semestre solare precedente  alla
data di cui all'articolo 12, la documentazione prevista dall'articolo
6, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle  finanze  16  dicembre
1996, n. 692, nella versione vigente al 1° gennaio 2018. 
 
          Note all'art. 11: 
              - si riporta l'art. 6 del decreto  del  Ministro  delle
          finanze 16 dicembre 1996, n. 692: 
                «Art. 6 (Istanza di rimborso delle imposte). - 1.  La
          restituzione dell'accisa e dell'imposta di  consumo  pagate
          sui carburanti  e  sugli  oli  lubrificanti  consumati  per
          l'attivita'    aerodidattica    si     ottiene     mediante
          autorizzazione all'estrazione, in esenzione  d'imposta,  di
          quantitativi di oli minerali fino  alla  concorrenza  delle
          imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola deve presentare,
          per ogni  semestre  dell'anno  solare,  ed  entro  il  mese
          successivo  alla  scadenza  del   semestre   stesso,   alla
          circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale  svolge
          la sua attivita', apposita istanza in  triplice  esemplare,
          da contrassegnare a cura del richiedente  con  la  dicitura
          "originale",  "esemplare  n.  1"  ed  "esemplare   n.   2",
          contenente i seguenti dati: 
                  a) denominazione, codice  fiscale,  sede  legale  e
          base operativa della scuola; 
                  b)  indicazione  del  quantitativo  complessivo  di
          ciascuna qualita' di prodotto consumato nell'uso  agevolato
          durante  il   semestre   di   riferimento,   con   separata
          indicazione delle relative imposte assolte; 
                  c)  deposito  fiscale  dal  quale   devono   essere
          estratti  i  quantitativi  di   prodotti   petroliferi   in
          esenzione  d'imposta  a  reintegro  dei  carburanti  e  dei
          lubrificanti  consumati  nell'uso  agevolato,  nonche'   la
          societa' petrolifera designata dalla scuola  ad  effettuare
          la cennata operazione di estrazione; 
                  d) assenso alla predetta operazione  di  estrazione
          da parte dell'esercente  il  deposito  fiscale.  Se  questo
          viene rilasciato con validita' a tempo indeterminato  sulle
          successive istanze e' sufficiente farne riferimento. 
                2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere  corredata
          da un prospetto riassuntivo, anche in  forma  meccanizzata,
          delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del
          relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante  e
          di lubrificante nel semestre considerato,  al  quale  vanno
          allegate le sezioni B del "libretto delle  attestazioni  di
          volo" e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con
          separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e
          dell'imposta di consumo pagate. 
                3. Il prospetto di cui  al  comma  2  deve,  inoltre,
          essere  completato  dalla  dichiarazione  del  responsabile
          della scuola civile di pilotaggio aereo che  il  carburante
          ed   il   lubrificante   consumato   e'   stato   destinato
          esclusivamente ai voli didattici conformemente  all'impegno
          assunto nell'istanza di ammissione ai benefici  fiscali.  I
          dati   riportati   nel   prospetto   devono   corrispondere
          esattamente  a  quelli  risultanti  dalle  sezioni  B   del
          "libretto delle attestazioni di volo" allegate  all'istanza
          e dal "registro dei voli".».