Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
previa comunicazione da parte dell'Enac dell'avvenuta realizzazione
dell'elenco telematico di cui all'articolo 10, sono stabilite,
d'intesa con il predetto ente, le modalita' per l'accessibilita' e la
fruizione, da parte degli Uffici delle dogane, dei dati di cui
all'articolo 10. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica
l'avvenuta adozione della determinazione di cui al presente comma
mediante pubblicazione di un apposito avviso nel proprio sito
internet.
2. Ai fini della restituzione dell'accisa e dell'imposta di
consumo, le scuole di pilotaggio allegano alle istanze di rimborso di
cui all'art. 6, comma 1, relative al semestre solare precedente alla
data di cui all'articolo 12, la documentazione prevista dall'articolo
6, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre
1996, n. 692, nella versione vigente al 1° gennaio 2018.
Note all'art. 11:
- si riporta l'art. 6 del decreto del Ministro delle
finanze 16 dicembre 1996, n. 692:
«Art. 6 (Istanza di rimborso delle imposte). - 1. La
restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate
sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per
l'attivita' aerodidattica si ottiene mediante
autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di
quantitativi di oli minerali fino alla concorrenza delle
imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola deve presentare,
per ogni semestre dell'anno solare, ed entro il mese
successivo alla scadenza del semestre stesso, alla
circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale svolge
la sua attivita', apposita istanza in triplice esemplare,
da contrassegnare a cura del richiedente con la dicitura
"originale", "esemplare n. 1" ed "esemplare n. 2",
contenente i seguenti dati:
a) denominazione, codice fiscale, sede legale e
base operativa della scuola;
b) indicazione del quantitativo complessivo di
ciascuna qualita' di prodotto consumato nell'uso agevolato
durante il semestre di riferimento, con separata
indicazione delle relative imposte assolte;
c) deposito fiscale dal quale devono essere
estratti i quantitativi di prodotti petroliferi in
esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e dei
lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonche' la
societa' petrolifera designata dalla scuola ad effettuare
la cennata operazione di estrazione;
d) assenso alla predetta operazione di estrazione
da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se questo
viene rilasciato con validita' a tempo indeterminato sulle
successive istanze e' sufficiente farne riferimento.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata
da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata,
delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del
relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante e
di lubrificante nel semestre considerato, al quale vanno
allegate le sezioni B del "libretto delle attestazioni di
volo" e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con
separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e
dell'imposta di consumo pagate.
3. Il prospetto di cui al comma 2 deve, inoltre,
essere completato dalla dichiarazione del responsabile
della scuola civile di pilotaggio aereo che il carburante
ed il lubrificante consumato e' stato destinato
esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno
assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I
dati riportati nel prospetto devono corrispondere
esattamente a quelli risultanti dalle sezioni B del
"libretto delle attestazioni di volo" allegate all'istanza
e dal "registro dei voli".».