Art. 2
Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali
1. Le scuole di pilotaggio, per essere ammesse alle agevolazioni
previste dall'articolo 1, comma 1, presentano un'apposita istanza,
firmata dal rappresentante legale, all'Ufficio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli nel cui ambito territoriale si trova la base
operativa principale della scuola di pilotaggio, d'ora in avanti
denominato «Ufficio competente», contenente i seguenti dati:
a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa
principale della scuola di pilotaggio;
b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli
didattici, nonche' il numero dei motori installati negli stessi e la
relativa potenza massima continuativa totale disponibile. Per ciascun
aeromobile e' altresi' indicato il consumo orario di carburanti e di
oli lubrificanti espresso in chilogrammi;
c) depositi fiscali o depositi commerciali di prodotti
energetici, da indicare in numero non superiore a tre, presso i quali
la scuola di pilotaggio intende prelevare i prodotti a imposta
assolta;
d) attivita' aeroscolastica che si intende svolgere nell'anno cui
si riferisce l'istanza, con l'indicazione dei corsi previsti
rientranti tra quelli indicati nell'autorizzazione di cui
all'articolo 1 comma 1;
e) indicazione del luogo in cui e' custodito il registro dei voli
di cui all'articolo 4;
f) dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio,
redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante l'uso per attivita' esclusivamente
aeroscolastica dei carburanti e degli oli lubrificanti in relazione
ai quali e' presentata l'istanza di ammissione ai benefici fiscali;
la dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione
di responsabilita', a tutti gli effetti, di tale regolare uso nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria;
g) dichiarazione del legale rappresentante della scuola di
pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso
dell'autorizzazione, in corso di validita', rilasciata dall'Enac per
l'esercizio dell'attivita' aeroscolastica, con l'indicazione dei
relativi estremi.
2. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a
quello della prima ammissione, le scuole di pilotaggio presentano
annualmente all'Ufficio competente, entro il mese di settembre
dell'anno precedente, apposita istanza contenente, oltre ai dati di
cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che
hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti
alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che
hanno conseguito licenze o abilitazioni in tale periodo.
Note all'art. 2:
- il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.