Art. 2 
 
          Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali 
 
  1. Le scuole di pilotaggio, per essere  ammesse  alle  agevolazioni
previste dall'articolo 1, comma 1,  presentano  un'apposita  istanza,
firmata dal rappresentante  legale,  all'Ufficio  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli nel cui ambito territoriale si  trova  la  base
operativa principale della scuola  di  pilotaggio,  d'ora  in  avanti
denominato «Ufficio competente», contenente i seguenti dati: 
    a) denominazione, codice fiscale, sede legale  e  base  operativa
principale della scuola di pilotaggio; 
    b)  tipo  e  marche  degli  aeromobili  utilizzati  per  i   voli
didattici, nonche' il numero dei motori installati negli stessi e  la
relativa potenza massima continuativa totale disponibile. Per ciascun
aeromobile e' altresi' indicato il consumo orario di carburanti e  di
oli lubrificanti espresso in chilogrammi; 
    c)  depositi  fiscali  o   depositi   commerciali   di   prodotti
energetici, da indicare in numero non superiore a tre, presso i quali
la scuola di  pilotaggio  intende  prelevare  i  prodotti  a  imposta
assolta; 
    d) attivita' aeroscolastica che si intende svolgere nell'anno cui
si  riferisce  l'istanza,  con  l'indicazione  dei   corsi   previsti
rientranti   tra   quelli   indicati   nell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 1 comma 1; 
    e) indicazione del luogo in cui e' custodito il registro dei voli
di cui all'articolo 4; 
    f) dichiarazione del responsabile  della  scuola  di  pilotaggio,
redatta ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante l'uso per attivita'  esclusivamente
aeroscolastica dei carburanti e degli oli lubrificanti  in  relazione
ai quali e' presentata l'istanza di ammissione ai  benefici  fiscali;
la dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione
di responsabilita', a tutti gli effetti, di  tale  regolare  uso  nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria; 
    g)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  della  scuola  di
pilotaggio,  redatta  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   circa   il   possesso
dell'autorizzazione, in corso di validita', rilasciata dall'Enac  per
l'esercizio  dell'attivita'  aeroscolastica,  con  l'indicazione  dei
relativi estremi. 
  2. Per la concessione dell'agevolazione  negli  anni  successivi  a
quello della prima ammissione, le  scuole  di  pilotaggio  presentano
annualmente  all'Ufficio  competente,  entro  il  mese  di  settembre
dell'anno precedente, apposita istanza contenente, oltre ai  dati  di
cui al comma 1, anche l'indicazione  del  numero  degli  allievi  che
hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi  precedenti
alla data di presentazione dell'istanza  medesima  e  di  quelli  che
hanno conseguito licenze o abilitazioni in tale periodo. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa  (Testo  A))  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.