Art. 3
Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali
1. L'Ufficio competente, riconosciuta la validita' dell'istanza e
verificato l'inserimento della scuola di pilotaggio nell'elenco di
cui all'articolo 10, comma 3, autorizza quest'ultima, con
provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla predetta
istanza, a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali
previsti dall'articolo 1, comma 1.
2. Qualora l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione
venga presentata dopo il termine prescritto, il medesimo rinnovo e'
accordato a decorrere dalla data in cui e' rilasciata
l'autorizzazione prevista dal comma 1.
3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze
di cui all'art. 2 intervengano atti di sospensione, revoca o modifica
dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero variazioni
dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola
di pilotaggio e' tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio competente, il quale, ove necessario, adotta i
provvedimenti di propria competenza.
Note all'art. 3:
- per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note
all'art. 1.