Art. 3 
 
           Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali 
 
  1. L'Ufficio competente, riconosciuta la validita'  dell'istanza  e
verificato l'inserimento della scuola di  pilotaggio  nell'elenco  di
cui  all'articolo  10,   comma   3,   autorizza   quest'ultima,   con
provvedimento da  adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  predetta
istanza, a fruire, per l'anno di riferimento,  dei  benefici  fiscali
previsti dall'articolo 1, comma 1. 
  2. Qualora l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione
venga presentata dopo il termine prescritto, il medesimo  rinnovo  e'
accordato   a   decorrere   dalla   data   in   cui   e'   rilasciata
l'autorizzazione prevista dal comma 1. 
  3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze
di cui all'art. 2 intervengano atti di sospensione, revoca o modifica
dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero variazioni
dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola
di pilotaggio e' tenuto comunque  a  darne  tempestiva  comunicazione
all'Ufficio  competente,  il  quale,   ove   necessario,   adotta   i
provvedimenti di propria competenza. 
 
          Note all'art. 3: 
              - per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.