Art. 4
Registro dei voli
1. Le scuole di pilotaggio redigono e custodiscono un registro dei
voli conforme al modello allegato al presente regolamento. Tale
registro costituisce il documento giustificativo dei consumi
giornalieri di carburanti e di oli lubrificanti da parte di ciascun
aeromobile di pertinenza della scuola di pilotaggio utilizzato per
l'attivita' aeroscolastica.
2. Il registro dei voli, prima dell'uso, e' numerato
progressivamente e vidimato dall'Ufficio competente.
3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e
conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui
singoli fogli numerati progressivamente del registro dei voli sono
riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni della copertina.