Art. 4 
 
                          Registro dei voli 
 
  1. Le scuole di pilotaggio redigono e custodiscono un registro  dei
voli conforme al  modello  allegato  al  presente  regolamento.  Tale
registro  costituisce  il  documento   giustificativo   dei   consumi
giornalieri di carburanti e di oli lubrificanti da parte  di  ciascun
aeromobile di pertinenza della scuola di  pilotaggio  utilizzato  per
l'attivita' aeroscolastica. 
  2.  Il   registro   dei   voli,   prima   dell'uso,   e'   numerato
progressivamente e vidimato dall'Ufficio competente. 
  3.  Sono  ammessi  sistemi  computerizzati   di   registrazione   e
conservazione dei dati. In tal caso,  prima  della  vidimazione,  sui
singoli fogli numerati progressivamente del registro  dei  voli  sono
riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni della copertina.