Art. 7
Procedura di rimborso
1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza e la documentazione a
corredo, ne controlla la regolarita' e determina il quantitativo
complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da
imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello
dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai
consumi orari ritenuti congrui dall'Enac. Il medesimo Ufficio
liquida, entro novanta giorni dalla presentazione della predetta
istanza, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e concede il rimborso
con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato
dall'articolo 24, del testo unico, mediante il rilascio, a favore
della societa' petrolifera indicata nell'istanza medesima,
dell'autorizzazione all'estrazione di cui all'articolo 6, comma 1,
debitamente sottoscritta dal direttore dell'Ufficio competente, da
apporre sull'«originale», sull'«esemplare n. 1» e sull'«esemplare n.
2» dell'istanza medesima.
2. L'«originale» dell'istanza e' rimesso all'Ufficio delle dogane
competente in relazione al deposito fiscale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera c), l'«esemplare n. 1» e' consegnato al richiedente
per il successivo inoltro alla societa' petrolifera autorizzata e
l'«esemplare n. 2» e' trattenuto dall'Ufficio competente.
3. Il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo
rispettivamente gravanti sui carburanti ovvero sugli oli lubrificanti
impiegati per i voli didattici e' accordato esclusivamente sui
quantitativi di prodotto consumati da aeromobili presenti nell'elenco
di cui all'articolo 10.
4. Nel caso di cessazione di attivita' da parte della scuola di
pilotaggio resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per
l'attivita' svolta fino al momento della medesima cessazione secondo
la procedura stabilita dal presente articolo.
Note all'art. 7:
- si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, S.O.:
«Art. 14 (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa e'
rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la
disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si
applica anche alle richieste relative alle agevolazioni
accordate mediante restituzione, totale o parziale,
dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita'
prevista dalla disciplina relativa alla singola
agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma
1, lettera e), e dall'art. 10-ter, comma 1, lettera d), il
rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui
il relativo diritto puo' essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali e' prevista la
presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto
obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve
essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della
dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica
disciplina di settore, all'atto della dichiarazione
contenente gli elementi per la determinazione del debito o
del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento
giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento
dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di
somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa
dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto
obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che impone la
restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli
interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284
del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione
della relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in
consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su
richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attivita'
economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro
Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel
caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si
ottenga un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di
ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti.
La richiesta di rimborso e' presentata, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state
effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante
accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento
dell'accisa ovvero mediante altra modalita' prevista dalla
disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di
dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per
importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e
al pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o
pari ad euro 30.».