Art. 7 
 
                        Procedura di rimborso 
 
  1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza e la  documentazione  a
corredo, ne controlla la  regolarita'  e  determina  il  quantitativo
complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da  accisa  e  da
imposta di consumo in  misura  pari  al  minore  importo  tra  quello
dichiarato nella medesima istanza  e  quello  calcolato  in  base  ai
consumi  orari  ritenuti  congrui  dall'Enac.  Il  medesimo   Ufficio
liquida, entro novanta  giorni  dalla  presentazione  della  predetta
istanza, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e concede il rimborso
con la procedura di accredito prevista dall'articolo  14,  richiamato
dall'articolo 24, del testo unico, mediante  il  rilascio,  a  favore
della   societa'   petrolifera   indicata   nell'istanza    medesima,
dell'autorizzazione all'estrazione di cui all'articolo  6,  comma  1,
debitamente sottoscritta dal direttore  dell'Ufficio  competente,  da
apporre sull'«originale», sull'«esemplare n. 1» e sull'«esemplare  n.
2» dell'istanza medesima. 
  2. L'«originale» dell'istanza e' rimesso all'Ufficio  delle  dogane
competente in relazione al deposito fiscale di  cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera c), l'«esemplare n. 1» e' consegnato al  richiedente
per il successivo inoltro alla  societa'  petrolifera  autorizzata  e
l'«esemplare n. 2» e' trattenuto dall'Ufficio competente. 
  3.   Il   rimborso   dell'accisa   o   dell'imposta   di    consumo
rispettivamente gravanti sui carburanti ovvero sugli oli lubrificanti
impiegati per  i  voli  didattici  e'  accordato  esclusivamente  sui
quantitativi di prodotto consumati da aeromobili presenti nell'elenco
di cui all'articolo 10. 
  4. Nel caso di cessazione di attivita' da  parte  della  scuola  di
pilotaggio resta  salvo  il  diritto  di  ottenere  il  rimborso  per
l'attivita' svolta fino al momento della medesima cessazione  secondo
la procedura stabilita dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - si riporta  l'art.  14  del  decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n.  504  -  Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e   amministrative,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  1995,  n.
          279, S.O.: 
                «Art. 14 (Rimborsi dell'accisa).  -  1.  L'accisa  e'
          rimborsata  quando   risulta   indebitamente   pagata;   la
          disciplina dei rimborsi di  cui  al  presente  articolo  si
          applica anche alle  richieste  relative  alle  agevolazioni
          accordate  mediante  restituzione,   totale   o   parziale,
          dell'accisa  versata  ovvero   mediante   altra   modalita'
          prevista   dalla   disciplina   relativa    alla    singola
          agevolazione. 
                2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7,  comma
          1, lettera e), e dall'art. 10-ter, comma 1, lettera d),  il
          rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza,  entro
          due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in  cui
          il relativo diritto puo' essere esercitato. 
                3.  Per  i  prodotti  per  i  quali  e'  prevista  la
          presentazione di una dichiarazione da  parte  del  soggetto
          obbligato al  pagamento  delle  accise,  il  rimborso  deve
          essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di
          decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della
          dichiarazione  ovvero,   ove   previsto   dalla   specifica
          disciplina  di  settore,   all'atto   della   dichiarazione
          contenente gli elementi per la determinazione del debito  o
          del credito d'imposta. 
                4.   Qualora,   al   termine   di   un   procedimento
          giurisdizionale,  il  soggetto   obbligato   al   pagamento
          dell'accisa sia condannato alla  restituzione  a  terzi  di
          somme  indebitamente  percepite   a   titolo   di   rivalsa
          dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto
          obbligato, a pena di decadenza, entro  novanta  giorni  dal
          passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  impone   la
          restituzione delle somme. 
                5.  Sulle  somme  da  rimborsare  sono   dovuti   gli
          interessi nella misura stabilita ai  sensi  dell'art.  1284
          del codice civile, a decorrere dalla data di  presentazione
          della relativa richiesta di rimborso. 
                6. I  prodotti  assoggettati  ad  accisa  immessi  in
          consumo possono dar  luogo  a  rimborso  della  stessa,  su
          richiesta  dell'operatore   nell'esercizio   dell'attivita'
          economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro
          Stato membro o esportati. Il  rimborso  compete  anche  nel
          caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si
          ottenga un prodotto per il  quale  e'  dovuta  l'accisa  di
          ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti.
          La  richiesta  di  rimborso  e'  presentata,  a   pena   di
          decadenza, entro due anni dalla  data  in  cui  sono  state
          effettuate le predette operazioni. 
                7. Il rimborso puo' essere  concesso  anche  mediante
          accredito  dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento
          dell'accisa ovvero mediante altra modalita' prevista  dalla
          disciplina relativa alla singola agevolazione. In  caso  di
          dichiarazioni infedeli, volte a ottenere  il  rimborso  per
          importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni
          previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e
          al pagamento dell'imposta. 
                8. Non si fa luogo a rimborso di  somme  inferiori  o
          pari ad euro 30.».