Art. 8
Modalita' di rimborso mediante accredito
1. Per la modalita' di effettuazione del rimborso di cui
all'articolo 7 trova applicazione la procedura stabilita
dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 12
dicembre 1996, n. 689.
Note all'art. 8:
- si riporta l'art. 6 del decreto del Ministro delle
finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme
per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla
produzione e sui consumi) indicato nelle note alle
premesse:
«Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). -
1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari,
se il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari,
se il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la
domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della
medesima e della documentazione allegata e la congruita'
del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione
non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta,
il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in
vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e' maturato
il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF,
espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro
30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal
proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle
finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per
quanto concerne la corresponsione degli interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura
del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di
rimborso, presso quale impianto intende utilizzare
l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma
1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto
al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti
dalla data della presentazione della domanda fino a quella
di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data
di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda
all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria
articolazione competente sull'impianto presso cui verra'
utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del
suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita'
e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in
consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale
viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto
pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal
beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta
da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni
fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione
della comunicazione all'esercente dell'impianto di
estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto
che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un
operatore professionale che intende avvalersi
dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia
tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere
trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve
essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la
procedura stabilita dal predetto comma, con la sola
differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il
quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore
del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.».