Art. 8 
 
              Modalita' di rimborso mediante accredito 
 
  1.  Per  la  modalita'  di  effettuazione  del  rimborso   di   cui
all'articolo   7   trova   applicazione   la   procedura    stabilita
dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle  finanze  12
dicembre 1996, n. 689. 
 
          Note all'art. 8: 
              - si riporta l'art. 6 del decreto  del  Ministro  delle
          finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme
          per  l'effettuazione  del  rimborso  delle  imposte   sulla
          produzione  e  sui  consumi)  indicato  nelle   note   alle
          premesse: 
                «Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi).  -
          1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari,
          se il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre  esemplari,
          se il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la
          domanda,  l'UTF  verifica  la  regolarita'  formale   della
          medesima e della documentazione allegata  e  la  congruita'
          del rimborso richiesto. Se  dalla  suddetta  documentazione
          non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta  corrisposta,
          il rimborso  e'  commisurato  all'aliquota  piu'  bassa  in
          vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e'  maturato
          il diritto al rimborso. 
                2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro,  l'UTF,
          espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro
          30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal
          proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai
          sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro  delle
          finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per
          quanto concerne la corresponsione degli interessi. 
                3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura
          del rimborso mediante accredito, indica, nella  domanda  di
          rimborso,  presso   quale   impianto   intende   utilizzare
          l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al  comma
          1 ed apposto sulla domanda il visto attestante  il  diritto
          al rimborso con il  conteggio  degli  interessi  decorrenti
          dalla data della presentazione della domanda fino a  quella
          di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla  data
          di ricezione trasmette uno degli  esemplari  della  domanda
          all'interessato,  ed  altro  all'ufficio  o  alla   propria
          articolazione competente sull'impianto  presso  cui  verra'
          utilizzato  l'accredito,  comunicando   all'esercente   del
          suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita'
          e gli estremi dell'accredito.  Effettuata  l'immissione  in
          consumo di prodotto per l'importo di accisa  per  il  quale
          viene  utilizzato  l'accredito,  l'esercente  dell'impianto
          pone   l'esemplare   della   domanda   consegnatogli    dal
          beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta  apposta
          da quest'ultimo,  a  corredo  delle  proprie  registrazioni
          fiscali. 
                4. La procedura di cui al comma 3,  con  l'esclusione
          della   comunicazione   all'esercente   dell'impianto    di
          estrazione, e' seguita anche nel caso in  cui  il  soggetto
          che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato  o  un
          operatore    professionale    che     intende     avvalersi
          dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta  che  sia
          tenuto ad effettuare. 
                5.  Il  rimborso  di  cui  al  comma  3  puo'  essere
          trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che  deve
          essere indicato nella domanda di rimborso.  Si  applica  la
          procedura  stabilita  dal  predetto  comma,  con  la   sola
          differenza che l'immissione in consumo del prodotto per  il
          quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata  a  favore
          del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.».