Art. 9
Violazioni
1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento
trova applicazione l'articolo 50, comma 1, del testo unico, salvo
quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di
dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte
per importi superiori a quelli dovuti.
Note all'art. 9:
- per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative) si
veda nelle note all'art. 7.
- si riporta l'art. 50 del citato decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e
regolamenti). - 1. Indipendentemente dall'applicazione
delle pene previste per le violazioni che costituiscono
reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise
stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme
di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della
contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o
tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce
prescritte, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti
di distribuzione stradale di carburanti si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico
quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle
erogazioni effettuate nel periodo preso a base della
verifica; per i depositi commerciali di gasolio si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».