Art. 9 
 
                             Violazioni 
 
  1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente  regolamento
trova applicazione l'articolo 50, comma 1,  del  testo  unico,  salvo
quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso  di
dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il  rimborso  delle  imposte
per importi superiori a quelli dovuti. 
 
          Note all'art. 9: 
              - per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni  penali  e  amministrative)  si
          veda nelle note all'art. 7. 
              - si riporta l'art. 50 del citato  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504: 
                «Art.   50   (Inosservanza    di    prescrizioni    e
          regolamenti).  -  1.  Indipendentemente   dall'applicazione
          delle pene previste per  le  violazioni  che  costituiscono
          reato, per  le  infrazioni  alla  disciplina  delle  accise
          stabilita dal presente testo unico e dalle  relative  norme
          di  esecuzione,  comprese  la   irregolare   tenuta   della
          contabilita' o  dei  registri  prescritti  e  la  omessa  o
          tardiva  presentazione  delle   dichiarazioni   e   denunce
          prescritte,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro. 
                2. La tenuta della contabilita'  e  dei  registri  si
          considera irregolare quando viene accertata una  differenza
          tra le giacenze reali e le risultanze  contabili  superiore
          ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli  impianti
          di  distribuzione  stradale  di  carburanti  si   considera
          irregolare la tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico
          quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
          annuo consentito per i singoli  carburanti,  riferito  alle
          erogazioni  effettuate  nel  periodo  preso  a  base  della
          verifica;  per  i  depositi  commerciali  di   gasolio   si
          considera irregolare la tenuta del  registro  di  carico  e
          scarico quando la differenza supera il 3  per  mille  delle
          quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso  a
          base della verifica. 
                3. La sanzione di cui al comma 1 si applica  anche  a
          chiunque esercita le attivita' senza la prescritta  licenza
          fiscale, ovvero ostacola, in qualunque  modo,  ai  militari
          della    Guardia    di    finanza    ed    ai    funzionari
          dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della  speciale
          tessera di riconoscimento,  l'accesso  nei  locali  in  cui
          vengono  trasformati,  lavorati,  impiegati   o   custoditi
          prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo  che  il
          fatto costituisca reato. 
                4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
          la revoca della licenza di cui  all'art.  5,  comma  2,  e'
          considerata,  agli  effetti  sanzionatori,   tentativo   di
          sottrarre  al  pagamento   dell'imposta   il   quantitativo
          estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».