IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e,  in  particolare,
l'articolo 88-bis, commi 12-bis e 12-ter; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 54-bis  che
trasferisce al Ministero del turismo le funzioni gia' esercitate  dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  in
materia di turismo; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'articolo 12,  comma  1,  lettera  h),  numero  2)  che
modifica l'articolo 18 della citata legge  7  agosto  1990,  n.  241,
inserendo il comma 3-bis; 
  Visti gli articoli 6, 7 e 10 del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
che hanno trasferito  al  Ministero  del  turismo  le  competenze  in
materia di turismo gia' facenti capo al Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
maggio 2021, n.  102,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero del turismo,  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; 
  Considerato che le risorse stanziate per  l'anno  2020,  pari  a  5
milioni  di  euro,  non  risultano   disponibili,   in   quanto   non
tempestivamente impegnate entro  il  31  dicembre  2020,  termine  di
chiusura dell'esercizio finanziario; 
  Ritenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 88-bis, comma 12-ter,
del citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,  alla  definizione  dei
criteri,   delle   modalita'   di   attuazione   e    della    misura
dell'indennizzo, per la restante somma del fondo pari a 1 milione  di
euro, stanziata per l'annualita' 2021; 
  Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n.  992/2021,
assunto all'esito dell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021; 
  Vista la comunicazione del 3 agosto 2021, prot. n.  1408,  eseguita
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, alla quale  e'  seguito  il  nulla  osta  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento definisce i criteri e le  modalita'  per
l'erogazione delle risorse di cui al  Fondo  istituito  dall'articolo
88-bis, comma  12-ter,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, nonche' la misura per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi  del
medesimo articolo 88-bis, non utilizzati alla scadenza di validita' e
non   rimborsati   a   causa   dell'insolvenza   o   del   fallimento
dell'operatore turistico o del vettore. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
              - Si riporta il testo dell'art. 88-bis, commi 12-bis  e
          12  -  ter,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile  2020,
          n. 110, S.O.: 
                «12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
          diciotto mesi prevista dal  presente  articolo  si  applica
          anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
          della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
          mesi  dall'emissione,  per  i  voucher  non  usufruiti  ne'
          impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente
          articolo e' corrisposto,  entro  quattordici  giorni  dalla
          scadenza, il rimborso dell'importo  versato.  Limitatamente
          ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo,  in
          relazione ai contratti  di  trasporto  aereo,  ferroviario,
          marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso  di
          cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici
          mesi dall'emissione ed  e'  corrisposto  entro  quattordici
          giorni dalla richiesta. 
                12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
          un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
          2020  e  di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2021,   per
          l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi  ai
          sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
          di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
          fallimento  dell'operatore   turistico   o   del   vettore.
          L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
          fondo  di  cui  al  periodo  precedente.  I  criteri  e  le
          modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di  cui
          al presente comma sono definiti con  regolamento  adottato,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  54-bis  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
                «Art.   54-bis   (Istituzione   del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del  turismo,
          cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti  allo
          Stato in materia di turismo, eccettuati quelli  attribuiti,
          anche  dal  presente  decreto,  ad  altri  ministeri  o  ad
          agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                2.  Al  Ministero  del  turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo». 
              - Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O. 
              - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  19   maggio   2020,   n.   128,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio  2020,
          n. 180, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12,  comma  1,  lettera
          h), numero 2) del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76
          (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020,  n.  178),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre  2020,  n.
          228, S.O., che modifica l'art.  18  della  citata  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
                «2). dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
          «3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di  parte,  che
          hanno  ad  oggetto  l'erogazione  di   benefici   economici
          comunque denominati, indennita', prestazioni  previdenziali
          e  assistenziali,  erogazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          finanziamenti,  prestiti,   agevolazioni,   da   parte   di
          pubbliche   amministrazioni   ovvero   il    rilascio    di
          autorizzazioni  e  nulla  osta  comunque   denominati,   le
          dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
          e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione  comprovante
          tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi  richiesti  dalla
          normativa di riferimento, fatto comunque salvo il  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159». 
              - Si riporta il testo degli articoli  6,  7  e  10  del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n.  51,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102: 
                «Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
          Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura». 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  Capo  XII  del  Titolo  IV  la  rubrica  e'
          sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»; 
                  b) all'art. 52, comma 1, le parole «per i beni e le
          attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della
          cultura»  e  le  parole  «,  audiovisivo  e  turismo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; 
                  c) all'art. 53, comma  1,  il  secondo  periodo  e'
          soppresso; 
                  d) dopo il Capo XII del Titolo IV  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    «Capo XII-bis (Ministero del turismo); 
                Art.   54-bis   (Istituzione    del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del  turismo,
          cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti  allo
          Stato in materia di turismo, eccettuati quelli  attribuiti,
          anche  dal  presente  decreto,  ad  altri  ministeri  o  ad
          agenzie, e fatte salve in ogni caso le  funzioni  conferite
          dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. 
                2.  Al  Ministero  del  turismo  sono  trasferite  le
          funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo in materia di turismo. 
                Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura
          la programmazione, il coordinamento e la  promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
          i progetti di sviluppo del settore turistico, le  relazioni
          con  l'Unione  europea  e  internazionali  in  materia   di
          turismo, fatte salve  le  competenze  del  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale;  esso
          cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
          le  imprese  turistiche   e   con   le   associazioni   dei
          consumatori. 
                Art. 54-quater (Ordinamento). - 1.  Il  Ministero  si
          articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da  un
          segretario generale ai sensi  degli  articoli  4  e  6.  Il
          numero  degli  uffici  dirigenziali  generali,  incluso  il
          segretario generale, e' pari a 4». 
                3.  Le  denominazioni  «Ministro  della  cultura»   e
          «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto  e
          ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i  beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
          beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo».  Con
          riguardo  alle  funzioni  in   materia   di   turismo,   le
          denominazioni  «Ministro  del  turismo»  e  «Ministero  del
          turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
          rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
          attivita' culturali e per il turismo» e  «Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo». 
                4. 
                5. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  2,
          lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e'  autorizzata  la
          spesa di euro 441.750 per l'anno 2021  e  di  euro  883.500
          annui a decorrere dall'anno 2022.» 
                «Art.  7  (Disposizioni  transitorie  concernenti  il
          Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo  sono
          trasferite le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
          compresa la gestione dei residui,  destinate  all'esercizio
          delle  funzioni  di  cui  all'art.   54-bis   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
          decreto. 
                2. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la Direzione generale  Turismo
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il
          turismo e' soppressa e i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Ministero del  turismo.  La
          dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
          resta determinata per le posizioni di livello  generale  ai
          sensi all'art. 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
          quanto alle posizioni di livello non generale in numero  di
          192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per
          l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a  decorrere  dall'anno
          2022. 
                3. La dotazione organica del personale del  Ministero
          del  turismo  e'  individuata  nella  Tabella  A,   seconda
          colonna,  allegata  al  presente  decreto.   Il   personale
          dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei  rispettivi
          ruoli del personale del Ministero.  La  dotazione  organica
          dirigenziale del Ministero del turismo e'  determinata  per
          le  posizioni  di  livello  generale  ai  sensi   dell'art.
          54-quater  del  decreto  legislativo  n.  300   del   1999,
          introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
          livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni
          presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
                4. Le  competenti  articolazioni  amministrative  del
          Ministero   del   turismo,   ferma    l'operativita'    del
          Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali  non
          generali, perseguono le seguenti missioni: a)  reclutamento
          e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del
          bilancio;  acquisizione  di  beni   e   servizi;   supporto
          tecnologico ed  informatico;  adempimenti  richiesti  dalla
          normativa in materia di salute e  sicurezza  sul  posto  di
          lavoro, e in materia di trasparenza  e  anticorruzione;  b)
          attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e
          le autonomie territoriali; attuazione di piani di  sviluppo
          delle  politiche  turistiche  nazionali;   gestione   delle
          relazioni   con   l'Unione   europea   e    internazionali;
          coordinamento  e  integrazione  dei   programmi   operativi
          nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche
          competitive;  c)  promozione  turistica;  attuazione  delle
          misure   di   sostegno   agli   operatori   del    settore;
          programmazione  e  gestione  degli  interventi   finanziati
          mediante fondi strutturali; promozione di  investimenti  di
          competenza; assistenza e tutela  dei  turisti;  supporto  e
          vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero;  raccordo  con
          altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli
          stessi esercitate in materie di interesse  per  il  settore
          turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e  con
          l'Istituto  nazionale  di  statistica,  delle   rilevazioni
          statistiche di interesse per il settore turistico. 
                5. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono trasferite  al  Ministero
          del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
          generale turismo del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, individuate  nella  Tabella  A,
          prima colonna, allegata al presente  decreto,  in  servizio
          alla data del 13 febbraio 2021,  con  le  connesse  risorse
          strumentali  e  finanziarie.  La  dotazione  organica   del
          Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
          riconducibili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
          misura corrispondente alla dotazione organica del personale
          non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i  beni
          e le attivita' culturali e per il turismo 13  gennaio  2021
          per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
          trasferimento riguarda il personale  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  a  tempo
          indeterminato, ivi compreso il  personale  in  assegnazione
          temporanea  presso  altre   amministrazioni,   nonche'   il
          personale a tempo determinato con incarico dirigenziale  ai
          sensi dell'art. 19, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
          contratti  gia'  stipulati.  La  revoca   dell'assegnazione
          temporanea  presso  altre  amministrazioni  del   personale
          trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
          competenza del Ministero del turismo. 
                6. Al personale  delle  qualifiche  non  dirigenziali
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento   economico,   compreso   quello    accessorio,
          stabilito nell'amministrazione di destinazione  e  continua
          ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad
          personam riassorbibile secondo i  criteri  e  le  modalita'
          gia' previsti dalla normativa vigente. Al  personale  delle
          qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
          amministrazione prevista per  i  dipendenti  del  Ministero
          della cultura. 
                7. Fino alla data di adozione del decreto di  cui  al
          comma  8,  terzo  periodo,  il  Ministero   della   cultura
          corrisponde il trattamento economico spettante al personale
          trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
          le risorse finanziarie destinate al  trattamento  economico
          del  personale,  compresa  la  quota  del   Fondo   risorse
          decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli  iscritti
          nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          turismo. Tale importo considera  i  costi  del  trattamento
          economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
          delle voci retributive fisse e continuative, del costo  dei
          buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
          del  trattamento  economico  di  cui   al   Fondo   risorse
          decentrate. 
                8.  Fino  alla  data  di  adozione  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  presente
          comma,  il  Ministero  del  turismo  si  avvale,   per   lo
          svolgimento delle funzioni in  materia  di  turismo,  delle
          competenti strutture e delle relative  dotazioni  organiche
          del Ministero della cultura. Fino alla  medesima  data,  la
          gestione delle risorse finanziarie  relative  alla  materia
          del turismo, compresa la gestione  dei  residui  passivi  e
          perenti, e' esercitata dal Ministero della  cultura.  Entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          provvede, con proprio decreto, ad apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa,  tra  gli  stati  di  previsione  interessati,   ivi
          comprese l'istituzione, la modifica e  la  soppressione  di
          missioni  e  programmi.  Nelle   more   dell'adozione   del
          regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo
          stesso   puo'   avvalersi,    nei    limiti    strettamente
          indispensabili  per   assicurare   la   funzionalita'   del
          Ministero,  delle  risorse  strumentali  e   di   personale
          dell'ENIT-Agenzia nazionale  del  turismo,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  facenti  capo  al
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo in materia di turismo, transitano al Ministero  del
          turismo. 
                10.   In   fase   di    prima    applicazione,    per
          l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al
          Ministero del turismo si applica il regolamento di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   2
          dicembre 2019, n. 169. 
                11.  Nelle  more  dell'adozione  del  regolamento  di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di  cui
          al comma 3, il contingente  numerico  del  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministero del  turismo
          e'   stabilito   in   sessanta   unita',   ferma   restando
          l'applicazione  dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169, e, in aggiunta a detto contingente,  il  Ministro  del
          turismo  puo'  procedere  immediatamente  alla  nomina  dei
          responsabili degli uffici  di  diretta  collaborazione.  Ai
          fini di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
          euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
          dei regolamenti di organizzazione degli uffici  di  diretta
          collaborazione  dei  Ministeri   interessati,   l'Organismo
          indipendente  di  valutazione  previsto  dall'art.  11  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   2
          dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
          per il Ministero della cultura. 
                12. Per le finalita' di cui al presente articolo,  il
          Ministero del turismo e' autorizzato ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  fino  a  136   unita'   di   personale   non
          dirigenziale, di cui  123  di  area  terza  e  13  di  area
          seconda, e fino a 14 unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non  generale,  mediante  l'indizione  di  apposite
          procedure   concorsuali   pubbliche,   o   l'utilizzo    di
          graduatorie  di  concorsi  pubblici  di   altre   pubbliche
          amministrazioni  in  corso  di  validita'  ,   o   mediante
          procedure di mobilita' , ai sensi dell'art.  30,  comma  1,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Nelle  more
          dell'assunzione del personale di cui al primo  periodo,  il
          Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da  altre
          amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche, collocato  in  posizione  di
          comando,  al  quale  si  applica  la  disposizione  di  cui
          all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
          Presso il Ministero, che ne supporta  le  attivita',  hanno
          sede e operano il  Centro  per  la  promozione  del  Codice
          mondiale  di  etica  del  turismo,  costituito  nell'ambito
          dell'Organizzazione   mondiale   del    turismo,    Agenzia
          specializzata  dell'ONU,  e  il  Comitato   permanente   di
          promozione del turismo  di  cui  all'art.  58  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n.  79.  Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  4.026.367
          per l'anno 2021 e  di  euro  8.052.733  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022, cui si  provvede,  per  l'importo  di  euro
          3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
          annui a decorrere dall'anno 2022, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali trasferite dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e,  per  l'importo  di
          euro 739.195 per  l'anno  2021  e  per  l'importo  di  euro
          4.519.275  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  ai  sensi
          dell'art. 11. 
                13. I titolari di incarichi dirigenziali  nell'ambito
          della Direzione generale turismo del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per  il  turismo  appartenenti  ai
          ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
          Ministero del turismo ai sensi del comma 5  possono  optare
          per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.  Nelle
          more della conclusione delle procedure concorsuali  per  il
          reclutamento del personale  dirigenziale,  nell'anno  2021,
          per il conferimento di incarichi  dirigenziali  di  livello
          generale presso il Ministero del turismo, non si  applicano
          i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  per  il
          conferimento  di  incarichi  dirigenziali  di  livello  non
          generale, i limiti percentuali di cui  all'art.  19,  commi
          5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al  30
          per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non
          generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio,  nei
          ruoli  del  personale  del  Ministero  del   turismo,   dei
          vincitori delle predette procedure concorsuali. 
                14.  Le  funzioni  di  controllo  della   regolarita'
          amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, sugli  atti  adottati  dal  Ministero  del
          turismo, nella fase  di  prima  applicazione,  sono  svolte
          dagli uffici competenti in base alla normativa  vigente  in
          materia  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine  di  assicurare
          l'esercizio delle funzioni  di  controllo  sugli  atti  del
          Ministero  del  turismo,  e'  istituito  nell'ambito  dello
          stesso  Dipartimento  un  apposito  Ufficio   centrale   di
          bilancio di livello dirigenziale generale. Per le  predette
          finalita' sono, altresi', istituiti due posti  di  funzione
          dirigenziale  di  livello  non  generale  e  il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite procedure concorsuali pubbliche e ad  assumere  in
          deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
          dirigenziale non generale e dieci  unita'  di  personale  a
          tempo  indeterminato,  da   inquadrare   nell'area   terza,
          posizione  economica  F1.  Conseguentemente   le   predette
          funzioni di controllo sugli  atti  adottati  dal  Ministero
          della cultura continuano ad  essere  svolte  dall'esistente
          Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 483.000 euro per l'anno 2021  e  di  966.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
                15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
          di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
          a decorrere dall'anno 2022. 
                16. Per le spese di funzionamento e'  autorizzata  la
          spesa di euro 600.000 per l'anno 2021  e  di  euro  456.100
          annui a decorrere dall'anno 2022. 
                17. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, lo  statuto  dell'ENIT-Agenzia
          nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
          con il nuovo assetto istituzionale  e  con  i  compiti  del
          Ministro del turismo, nonche' per  assicurare  un  adeguato
          coinvolgimento   delle   Regioni    e    delle    autonomie
          territoriali». 
                «Art.  10  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
                1-bis. Fino al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20  maggio  2021,  n.  102  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 2021, n. 163. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'art.  88-bis,  comma  12-ter,  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  88-bis  del  citato
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: 
                «Art. 88-bis  (Rimborso  di  titoli  di  viaggio,  di
          soggiorno e di pacchetti turistici). - 1. Ai  sensi  e  per
          gli effetti dell'art. 1463 del codice  civile,  ricorre  la
          sopravvenuta impossibilita'  della  prestazione  dovuta  in
          relazione ai contratti  di  trasporto  aereo,  ferroviario,
          marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di
          soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: 
                  a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e'  stata
          disposta la quarantena con sorveglianza  attiva  ovvero  la
          permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza  attiva
          da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
          dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'art.  3   del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art.
          2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo  ai
          contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena  o
          permanenza domiciliare; 
                  b)   dai   soggetti   residenti,   domiciliati    o
          destinatari   di   un   provvedimento   di    divieto    di
          allontanamento nelle aree interessate  dal  contagio,  come
          individuate  dai  decreti  adottati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri   ai   sensi   dell'art.   3   del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art.
          2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo  ai
          contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti
          decreti; 
                  c)  dai  soggetti  risultati  positivi   al   virus
          COVID-19  per  i  quali  e'  disposta  la  quarantena   con
          sorveglianza  attiva  ovvero  la   permanenza   domiciliare
          fiduciaria con sorveglianza attiva da parte  dell'autorita'
          sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture
          sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
          medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
                  d) dai soggetti che hanno programmato  soggiorni  o
          viaggi con partenza o arrivo  nelle  aree  interessate  dal
          contagio  come  individuate  dai   decreti   adottati   dal
          Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.  3
          del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art.
          2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo  ai
          contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti
          decreti; 
                  e)  dai   soggetti   che   hanno   programmato   la
          partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione
          pubblica,  a  manifestazioni  o  iniziative  di   qualsiasi
          natura, a eventi e  a  ogni  forma  di  riunione  in  luogo
          pubblico o privato, anche di carattere  culturale,  ludico,
          sportivo e religioso, anche  se  svolti  in  luoghi  chiusi
          aperti al pubblico, annullati,  sospesi  o  rinviati  dalle
          autorita'  competenti  in  attuazione   dei   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio
          2020, n. 6, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo
          2020, n. 19, con riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
          periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 
                  f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio  o
          acquirenti di pacchetti turistici,  acquistati  in  Italia,
          aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito  o
          vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo  in  ragione  della
          situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. 
                2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore
          o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti
          turistici il ricorrere di una delle situazioni  di  cui  al
          medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
          titolo di viaggio o  la  prenotazione  di  soggiorno  o  il
          contratto di pacchetto turistico  e,  nell'ipotesi  di  cui
          alla lettera e) del comma 1, la  documentazione  attestante
          la programmata partecipazione ad una delle  manifestazioni,
          iniziative o eventi indicati  nella  medesima  lettera  e).
          Tale  comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta   giorni
          decorrenti: 
                  a) dalla cessazione  delle  situazioni  di  cui  al
          comma 1, lettere da a) a d); 
                  b)  dall'annullamento,  sospensione  o  rinvio  del
          concorso o della procedura selettiva, della manifestazione,
          dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
          1, lettera e); 
                  c)   dalla   data   prevista   per   la   partenza,
          nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f). 
                3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro  trenta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono  al
          rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
          e per il soggiorno ovvero all'emissione di  un  voucher  di
          pari   importo   da   utilizzare   entro   diciotto    mesi
          dall'emissione. 
                4. In relazione ai contratti stipulati  dai  soggetti
          di cui al comma  1,  il  diritto  di  recesso  puo'  essere
          esercitato dal  vettore,  previa  comunicazione  tempestiva
          all'acquirente, quando le prestazioni  non  possono  essere
          eseguite  in  ragione  di  provvedimenti   adottati   dalle
          autorita' nazionali, internazionali o di  Stati  esteri,  a
          causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19.  In  tali
          casi   il   vettore   ne   da'   tempestiva   comunicazione
          all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede
          al rimborso del corrispettivo  versato  per  il  titolo  di
          viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari  importo
          da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. 
                5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato
          l'attivita', in tutto o in parte,  a  causa  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 possono  offrire  all'acquirente
          un servizio sostitutivo di qualita' equivalente,  superiore
          o inferiore con restituzione della  differenza  di  prezzo,
          oppure procedere al  rimborso  del  prezzo  o,  altrimenti,
          possono emettere un voucher, da utilizzare  entro  diciotto
          mesi dalla sua  emissione,  di  importo  pari  al  rimborso
          spettante. 
                6. I soggetti di cui al comma 1  possono  esercitare,
          ai  sensi  dell'art.  41  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il  diritto  di  recesso
          dai  contratti  di  pacchetto  turistico  da  eseguire  nei
          periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
          di  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con   sorveglianza
          attiva ovvero di durata  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19  nelle  aree   interessate   dal   contagio   come
          individuate  dai  decreti  adottati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri   ai   sensi   dell'art.   3   del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  13,  o  negli
          Stati dove e' impedito o vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o
          l'arrivo   in   ragione   della   situazione   emergenziale
          epidemiologica da COVID-19. In tali  casi  l'organizzatore,
          in alternativa al rimborso previsto dall'art. 41, commi 4 e
          6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011,
          n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
          di  qualita'  equivalente  o  superiore  o  inferiore   con
          restituzione  della  differenza  di  prezzo   oppure   puo'
          procedere al rimborso o, altrimenti, puo'  emettere,  anche
          per il tramite  dell'agenzia  venditrice,  un  voucher,  da
          utilizzare entro diciotto  mesi  dalla  sua  emissione,  di
          importo pari al rimborso spettante. In deroga all'art.  41,
          comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  il
          rimborso e' corrisposto  e  il  voucher  e'  emesso  appena
          ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli  fornitori  di
          servizi e comunque non oltre  sessanta  giorni  dalla  data
          prevista di inizio del viaggio. 
                7. Gli organizzatori di pacchetti  turistici  possono
          esercitare, ai sensi dell'art. 41, comma 5, lettera b), del
          codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
          il  diritto  di  recesso  dai  contratti  stipulati  con  i
          soggetti di cui al comma  1,  dai  contratti  di  pacchetto
          turistico aventi come destinazione  Stati  esteri  ove  sia
          impedito o vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o  l'arrivo  in
          ragione  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   e
          comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita,  in
          tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
          emergenza dalle autorita' nazionali,  internazionali  o  di
          Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in  alternativa
          al rimborso previsto dall'art. 41, commi 5 e 6, del decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  puo'  offrire   al
          viaggiatore   un   pacchetto   sostitutivo   di    qualita'
          equivalente o superiore o inferiore con restituzione  della
          differenza di prezzo oppure puo' procedere al  rimborso  o,
          altrimenti,   puo'   emettere,   anche   per   il   tramite
          dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro
          diciotto mesi dalla  sua  emissione,  di  importo  pari  al
          rimborso spettante. In deroga all'art.  41,  comma  6,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il  rimborso  e'
          corrisposto e  il  voucher  e'  emesso  appena  ricevuti  i
          rimborsi o i voucher dai singoli  fornitori  di  servizi  e
          comunque non oltre sessanta giorni dalla data  prevista  di
          inizio del viaggio. 
                8. Per la sospensione dei viaggi e  delle  iniziative
          di istruzione disposta in ragione dello stato di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          si applica l'art. 1463 del  codice  civile  nonche'  quanto
          previsto dall'art. 41,  comma  4,  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  in  ordine  al
          diritto di recesso del viaggiatore  prima  dell'inizio  del
          pacchetto di viaggio. Il rimborso  puo'  essere  effettuato
          dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
          di pari  importo  in  favore  del  proprio  contraente,  da
          utilizzare entro diciotto mesi  dall'emissione.  In  deroga
          all'art. 41, comma 6, del  decreto  legislativo  23  maggio
          2011, n. 79,  l'organizzatore  corrisponde  il  rimborso  o
          emette il voucher appena ricevuti i rimborsi  o  i  voucher
          dai singoli fornitori  di  servizi  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni dalla data prevista di inizio del  viaggio.
          E' sempre corrisposto il rimborso  con  restituzione  della
          somma  versata,  senza  emissione  di  voucher,  quando  il
          viaggio o l'iniziativa di  istruzione  riguarda  la  scuola
          dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
          della scuola secondaria di primo e secondo  grado,  nonche'
          per i soggiorni di studio  degli  alunni  del  quarto  anno
          delle scuole secondarie di secondo  grado  nell'ambito  dei
          programmi internazionali di mobilita' studentesca  riferiti
          agli anni scolastici  2019/2020  e  2020/2021.  Sono  fatti
          salvi, con  effetto  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  i
          rapporti instaurati alla data del 24  febbraio  2020  dagli
          istituti  scolastici  committenti  con  gli   organizzatori
          aggiudicatari.  Nell'ambito  degli  stessi   rapporti   con
          ciascun organizzatore, gli istituti scolastici  committenti
          possono modificare le modalita' di svolgimento  di  viaggi,
          iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite  didattiche
          comunque  denominate,  anche  riguardo   alle   classi   di
          studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. 
                9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la
          struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
          versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto  il
          pagamento oppure all'emissione in suo favore di un  voucher
          di  pari  importo  da  utilizzare   entro   diciotto   mesi
          dall'emissione. 
                10. Le disposizioni  del  presente  articolo  trovano
          applicazione anche nei casi in cui il titolo di  viaggio  o
          il  soggiorno  o  il  pacchetto   turistico   siano   stati
          acquistati o prenotati per  il  tramite  di  un'agenzia  di
          viaggio o di un portale di prenotazione,  anche  in  deroga
          alle condizioni pattuite. 
                11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7  e  comunque
          per tutti i  rapporti  inerenti  ai  contratti  di  cui  al
          presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020
          al 30 settembre 2020, in caso di recesso  esercitato  entro
          il 31 luglio 2020, anche  per  le  prestazioni  da  rendere
          all'estero e per le prestazioni  in  favore  di  contraenti
          provenienti dall'estero, quando  le  prestazioni  non  sono
          rese  a  causa  degli  effetti  derivanti  dallo  stato  di
          emergenza epidemiologica da COVID-19, la  controprestazione
          gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di
          pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data  di
          esercizio  del  recesso  e   valido   per   diciotto   mesi
          dall'emissione. 
                12. L'emissione dei  voucher  a  seguito  di  recesso
          esercitato entro il 31  luglio  2020  non  richiede  alcuna
          forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
          puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi  resi  da
          un  altro  operatore  appartenente   allo   stesso   gruppo
          societario. Puo' essere utilizzato anche per  la  fruizione
          di servizi successiva al termine di validita',  purche'  le
          relative  prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
          termine di cui al primo periodo. 
                12-bis. La durata della validita' dei voucher pari  a
          diciotto mesi prevista dal  presente  articolo  si  applica
          anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
          della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
          mesi  dall'emissione,  per  i  voucher  non  usufruiti  ne'
          impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente
          articolo e' corrisposto,  entro  quattordici  giorni  dalla
          scadenza, il rimborso dell'importo  versato.  Limitatamente
          ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo,  in
          relazione ai contratti  di  trasporto  aereo,  ferroviario,
          marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso  di
          cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici
          mesi dall'emissione ed  e'  corrisposto  entro  quattordici
          giorni dalla richiesta. 
                12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
          un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
          2020  e  di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2021,   per
          l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi  ai
          sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
          di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
          fallimento  dell'operatore   turistico   o   del   vettore.
          L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
          fondo  di  cui  al  periodo  precedente.  I  criteri  e  le
          modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di  cui
          al presente comma sono definiti con  regolamento  adottato,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
                12-quater. Agli oneri  derivanti  dal  comma  12-ter,
          pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1  milione  di
          euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,  per  l'anno  2020,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          promozione del turismo in Italia di cui all'art. 179, comma
          1, del  presente  decreto  e,  per  l'anno  2021,  mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  all'art.  2,
          comma  98,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286. 
                13.   Le   disposizioni   del    presente    articolo
          costituiscono norme di  applicazione  necessaria  ai  sensi
          dell'art.  17  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  e
          dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008».