Art. 2 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la  Direzione  generale  della  programmazione  e  delle
politiche  per  il  turismo  pubblica  sul  sito  istituzionale   del
Ministero  del  turismo   (https://www.ministeroturismo.gov.it/)   un
apposito  avviso  contenente  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande e di erogazione  dell'indennizzo,  senza  prevedere  oneri  o
aggravi  ulteriori  rispetto  a   quanto   stabilito   nel   presente
regolamento. 
  2.  Per  i  voucher  emessi  ai  sensi  dell'articolo  88-bis   del
decreto-legge n. 18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro  la
scadenza  di  validita'  e  non  sono  stati   rimborsati   a   causa
dell'insolvenza o  del  fallimento  dell'operatore  turistico  o  del
vettore,  i  consumatori  presentano   la   domanda   di   indennizzo
esclusivamente in via telematica. 
  3. Sono  prese  in  considerazione  e  valutate  esclusivamente  le
domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021. 
  4. Nella domanda i consumatori di cui al comma  2  indicano  l'atto
con cui e' dichiarato il fallimento  o  e'  altrimenti  accertato  lo
stato di insolvenza e autocertificano, ai sensi dell'articolo 46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la
propria data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
numero del codice fiscale ed, eventualmente, della  partita  IVA,  il
fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento  e  di
non  aver   presentato   domanda   di   concordato.   I   consumatori
autocertificano, inoltre, ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mancato utilizzo o il
mancato rimborso del voucher. 
  5. I consumatori allegano alla domanda: 
    a) i voucher scaduti emessi in loro favore ai sensi dell'articolo
88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020,  da  operatori  turistici  o
vettori; 
    b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici  o
ai vettori decorsi diciotto mesi dall'emissione oppure decorsi dodici
mesi dall'emissione per i voucher relativi ai contratti di  trasporto
aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per   il   testo   dell'art.   88-bis   del   citato
          decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art.  46  e  47  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445: 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  j) appartenenza a ordini professionali; 
                  k) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  l) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  m) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  n) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  o)  possesso  numero  del  codice  fiscale,   della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  p) stato di disoccupazione; 
                  q) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  r) qualita' di studente; 
                  s) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              t) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
                  u) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni
          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato»; 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato dichiarazione sostitutiva».