Art. 3 
 
                Misura ed erogazione dell'indennizzo 
 
  1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per
il turismo cura l'istruttoria di tutte le domande pervenute entro  il
termine di cui all'articolo 2, comma 3. 
  2. L'indennizzo e' erogato in misura pari al valore  monetario  del
voucher, con provvedimento della Direzione generale di cui al comma 1
entro centoventi giorni dalla scadenza  del  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande. In caso di insufficienza  delle  risorse
stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati  gli  indennizzi
in misura ridotta, mediante riparto  proporzionale  al  totale  degli
indennizzi riconosciuti.