Art. 4 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. Nel caso in cui le indicazioni e le  autocertificazioni  di  cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, non risultino  veritiere,  la  Direzione
generale  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  dispone   la   revoca
dell'indennizzo, con recupero delle somme versate,  maggiorate  degli
interessi e fatte salve le sanzioni di legge. 
  2.  La  medesima  Direzione  generale  effettua   controlli   sulla
veridicita' delle suddette attestazioni, ai  sensi  dell'articolo  71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 71 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
                «Art.  71  (Modalita'  dei  controlli).   -   1.   Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a campione, e  in  tutti  i  casi  in  cui
          sorgono   fondati   dubbi,    sulla    veridicita'    delle
          dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
                2. I controlli riguardanti dichiarazioni  sostitutive
          di  certificazione  sono  effettuati   dall'amministrazione
          procedente con le modalita' di cui all'art. 43  consultando
          direttamente gli archivi dell'amministrazione  certificante
          ovvero  richiedendo   alla   medesima,   anche   attraverso
          strumenti informatici o telematici, conferma scritta  della
          corrispondenza di quanto dichiarato con le  risultanze  dei
          registri da questa custoditi. 
                3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
                4.  Qualora  il  controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati che vi consentono di  cui
          all'art. 2, l'amministrazione competente  per  il  rilascio
          della  relativa  certificazione,  previa   definizione   di
          appositi accordi, e' tenuta a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»