Art. 4 Verifiche e controlli 1. Nel caso in cui le indicazioni e le autocertificazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, non risultino veritiere, la Direzione generale di cui all'articolo 2, comma 1, dispone la revoca dell'indennizzo, con recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge. 2. La medesima Direzione generale effettua controlli sulla veridicita' delle suddette attestazioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»